Le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni si sostengono reciprocamente e coordinano le loro attività.
Per l’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione può partecipare a organizzazioni dei Cantoni e gestire con essi strutture comuni, in particolare nei seguenti settori:a. lotta contro la cibercriminalità;b. gestione di situazioni particolari e straordinarie nonché di eventi di vasta portata;c. formazione di polizia;d. armonizzazione, acquisto, gestione e sviluppo di mezzi d’intervento di polizia, compresi i mezzi di informazione e comunicazione;e. protezione dei testimoni.
La Confederazione può acquistare mezzi d’intervento di polizia per i Cantoni, se nel contempo acquista tali mezzi per adempiere i propri compiti, se l’acquisto centralizzato porta a un incremento notevole dell’efficienza per i Cantoni e se questi ultimi acconsentono. La Confederazione e i Cantoni si assumono i costi in modo proporzionale.
Il Consiglio federale è competente per la conclusione delle convenzioni con i Cantoni. Le convenzioni disciplinano in particolare:a. le competenze;b. l’organizzazione;c. il finanziamento;d. i rapporti giuridici, in particolare per quanto concerne la responsabilità dello Stato, i rapporti di lavoro, la previdenza professionale e la protezione dei dati.
Le convenzioni possono autorizzare un organo di un’organizzazione o di un’istituzione a emanare disposizioni concernenti gli ambiti di cui al capoverso 4 lettere a–d.
Le organizzazioni e le istituzioni comuni sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per quanto riguarda le prestazioni da esse fornite alle autorità.