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Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 20042,

decreta:

Art. 1

Sono approvati:a. l’Accordo del 26 ottobre 20043 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;b. l’Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera;c. l’Accordo del 17 dicembre 20045 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;d. l’Accordo del 26 ottobre 20046 sotto forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Consiglio dell’Unione europea concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Nell’ambito della Costituzione federale e della legge federale del 22 dicembre 19997 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione, la Confederazione e i Cantoni disciplinano in una convenzione, prima dell’entrata in vigore dei suddetti accordi, la partecipazione dei Cantoni alla trasposizione nel diritto svizzero e all’ulteriore sviluppo dell’acquis di Schengen e di Dublino.

Il Corpo delle guardie di confine adempie compiti di sicurezza in collaborazione con la polizia cantonale e federale. La sovranità cantonale in materia di polizia permane intatta. Il Corpo delle guardie di confine conserva almeno gli effettivi di cui disponeva il 31 dicembre 2003.

Le risorse di personale messe a disposizione dalla Svizzera all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera non possono andare a scapito della protezione delle frontiere nazionali.8

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare gli accordi di cui al capoverso 1.

Art. 2

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere i seguenti accordi in aggiunta a quelli di cui all’articolo 1 capoverso 1:a. Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen;b. Protocollo sulla partecipazione del Regno di Danimarca all’accordo di associazione alla normativa di Dublino.

Art. 3

...9

Art. 4

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle modifiche delle leggi federali di cui all’articolo 3.Data dell’entrata in vigore:
Art. 3 n. 7 e 8: 1° marzo 200810
Art. 3 n. 4 (art. 355c a 355e): 1° giugno 200811
Le rimanenti disposizioni: 12 dicembre 200812