Per ciascun circondario è nominata una commissione di stima. Essa si compone:a. del presidente e di due supplenti;b. di quindici altri membri al massimo.
Il Tribunale federale nomina i membri delle commissioni di stima. Nell’ambito della preparazione della nomina dei membri di cui al capoverso 1 lettera b possono essere consultati i Cantoni.
I membri delle commissioni di stima sono nominati per un periodo di sei anni, che coincide con quello dei membri del Tribunale amministrativo federale. I membri che compiono 68 anni lasciano la carica alla fine dell’anno civile.
All’occorrenza, il Tribunale federale può far capo a membri della commissione di stima di un circondario affinché prestino temporaneamente il loro concorso in un altro circondario.
Il Tribunale federale può destituire un membro di una commissione di stima prima della scadenza del suo mandato se:a. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; ob. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.
I membri delle commissioni di stima devono appartenere a diversi gruppi professionali e possedere le conoscenze tecniche, linguistiche e locali necessarie in materia di stima.
I candidati alla nomina nelle commissioni di stima devono dichiarare al Tribunale federale le loro relazioni d’interesse. I membri delle commissioni di stima comunicano senza indugio al Tribunale federale eventuali cambiamenti nelle loro relazioni d’interesse.
I membri delle commissioni di stima adempiono coscienziosamente i loro doveri d’ufficio. Nella loro attività giurisdizionale sono indipendenti e sottostanno al solo diritto.
Sono tenuti al segreto d’ufficio durante il loro mandato in seno alla commissione e dopo la cessazione dello stesso.