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AS 1998 2031

Decreto federale che istituisce provvedimenti intesi a equilibrare il bilancio

Decreto federale che istituisce provvedimenti intesi a equilibrare il bilancio

del 19 dicembre 19971

La Costituzione federale è modificata come segue:

Disposizioni transitorie

Art. 242

1 Le maggiori uscite del conto finanziario della Confederazione sono ridotte me-

diante risparmi, finché non sia sostanzialmente raggiunto l’equilibrio dei conti. 2 La maggiore uscita dell’esercizio 1999 non può superare i 5 miliardi di franchi e quella dell’esercizio 2000 i 2,5 miliardi di franchi; per l’esercizio 2001, essa non può superare il 2 per cento delle entrate. 3 Se la situazione economica lo esige, la maggioranza dei membri delle Camere può prorogare le scadenze di cui al capoverso 2, mediante un decreto di obbligatorietà generale non sottostante a referendum, per un durata complessiva non superiore a due anni. 4 Nell’allestimento del preventivo e del piano finanziario pluriennale nonché nel- l’esame di progetti aventi conseguenze di carattere finanziario, l’Assemblea federale e il Consiglio federale tengono conto degli obiettivi fissati nel capoverso 2. 5 Nell’attuare il preventivo, il Consiglio federale si avvale delle possibilità di ri- sparmio a sua disposizione. A tale scopo, può congelare i crediti d’impegno e di pa- gamento già autorizzati. Sono fatte salve le pretese fondate su disposizioni legali e, nei casi specifici, le prestazioni garantite formalmente. 6 Se gli obiettivi fissati nel capoverso 2 non sono raggiunti, il Consiglio federale sta- bilisce l’importo supplementare che deve essere risparmiato. A tal fine: a. decide i risparmi supplementari di sua competenza; b. propone all’Assemblea federale le modifiche di leggi e decreti federali di ob- bligatorietà generale necessarie per la realizzazione di risparmi supplementari. 7 Il Consiglio federale fissa l’importo totale dei risparmi supplementari in modo che gli obiettivi siano raggiunti con un ritardo massimo di due anni. I risparmi si appli- cano tanto alle prestazioni in favore di terzi quanto al settore proprio della Confede- razione. 8 Le Camere federali decidono in merito alle proposte del Consiglio federale durante la stessa sessione e pongono in vigore la loro decisione conformemente all’articolo

1 FF 1997 IV 1256 2 Diverrà art. 23 se l’iniziativa popolare «per la 10a revisione dell’AVS senza aumento dell’età di pensionamento», la quale prevede l’introduzione di un art. 23 nelle disposi- zioni transitorie della Costituzione federale (DF del 19 dic. 1997, FF 1997 IV 1254), dovesse essere respinta nella votazione popolare del 27 settembre 1998.

1998-0031 2031

Provvedimenti intesi a equilibrare il bilancio. DF RU 1998

89bis della Costituzione federale; esse sono vincolate dall’importo di risparmio fis- sato dal Consiglio federale conformemente al capoverso 6. 9 Se, nell’ambito di un esercizio ulteriore, l’eccedenza di uscite supera nuovamente del 2 per cento le entrate, l’importo eccedentario va ricondotto a questo tasso nel corso dell’esercizio successivo. Se la congiuntura economica lo richiede, l’Assem- blea federale può prorogare il termine di due anni al massimo, mediante decreto fe- derale d’obbligatorietà generale non sottostante a referendum. Per il resto, si applica la procedura di cui ai capoversi 4-8. 10 La presente disposizione transitoria resta in vigore sino alla sua sostituzione tra- mite misure costituzionali volte a limitare il disavanzo e l’indebitamento.

Risultato della votazione popolare ed entrata in vigore 1 La presente modifica della Costituzione è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni il 7 giugno 19983.

2 Conformemente all’articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre

19764 sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 7 giugno 1998.

21 agosto 1998 Cancelleria federale

3 FF 1998 3437 4 RS 161.1