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AS 1998 2035

Ordinanza concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPT)

Ordinanza concernente le regole d’origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d’origine, OROPT)

Modifica del 19 agosto 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 aprile 19961 sulle regole d’origine è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4 e 5 4 Per quanto la Comunità europea e la Norvegia applichino disposizioni per la con- cessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo, che corrispondano alle disposi- zioni della presente ordinanza, i prodotti d’origine della Comunità europea e della Norvegia sono considerati prodotti d’origine di un Paese beneficiario se in questo Paese sono stati lavorati o trasformati e se questi procedimenti costituiscono più di un trattamento minimo ai sensi dell’articolo 7. 5 Il capoverso 4 si applica unicamente ai prodotti d’origine della Comunità europea o della Norvegia che sono trasportati direttamente nel Paese beneficiario; l’articolo

18 si applica per analogia.

1 I materiali di cui ai capitoli 1-24 del Sistema armonizzato sono considerati suffi- cientemente lavorati o trasformati se il prodotto ottenuto è classificato in una posi- zione differente da quella in cui è classificato ciascun materiale non originario uti- lizzato. 2 Per i prodotti di cui ai capitoli 1-24 del Sistema armonizzato figuranti nelle colon- ne 1 e 2 della lista dell’allegato 1, invece delle condizioni di cui al capoverso 1 si applicano le condizioni menzionate nella colonna 3 di detta lista. 2bis I materiali non originari di cui ai capitoli 25-97 del Sistema armonizzato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati se sono adempite le condizioni di cui alle colonne 3 o 4 della lista dell’allegato 1. 4 In deroga ai capoversi 1, 2 e 2bis è lecito utilizzare materie non originarie nella fab- bricazione di un determinato prodotto, sempre che il loro valore non superi il 5 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; sono eccettuati i prodotti di cui ai ca- pitoli 50-63 del Sistema armonizzato.

1 RS 946.39

1998-0032 2035

Ordinanza sulle regole d’origine RU 1998

Art. 18 cpv. 2 lett. c n. 2

2. sono stati trattati o frazionati soltanto ai sensi della lettera b numero 3;

Art. 20 cpv. 1 lett. c 1 All’importazione di prodotti originari di un Paese beneficiario occorre presentare alle autorità doganali svizzere: c. una dichiarazione su fattura secondo l’articolo 34.

Art. 25 Procedura in caso di cumulo con prodotti originari della Svizzera, della CE o della Norvegia 1 Nei casi di cui all’articolo 4 capoversi 2-5 l’organo governativo competente del Paese beneficiario presso cui è richiesto il rilascio di un certificato d’origine modulo A per prodotti fabbricati con materiali originari della Svizzera, della Comunità euro- pea o della Norvegia tiene conto del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della dichiarazione su fattura.

2 In questo caso i certificati d’origine modulo A devono recare nella casella 4

l’annotazione «CUMUL SUISSE» oppure «SWISS CUMULATION», «CUMUL CE» oppure «EC CUMULATION», «CUMUL NORVÈGE» oppure «NORWAY CUMULATION». Qualora materie originarie della Svizzera, della Comunità euro- pea o della Norvegia siano utilizzate nella fabbricazione di uno stesso prodotto, le menzioni corrispondenti devono figurare sul certificato d’origine.

Sezione 4: Dichiarazione su fattura

Art. 34

1 Una dichiarazione su fattura può essere rilasciata:

a. da un esportatore abilitato in Svizzera che dispone di un’autorizzazione della Direzione generale delle dogane a rilasciare prove d’origine in virtù della pro- cedura semplificata in caso di esportazione in un Paese beneficiario; la proce- dura è retta per analogia dalle disposizioni dell’accordo del 22 luglio 19722 fra la Svizzera e la Comunità Economica Europea; b. da ciascun esportatore per spedizioni di prodotti d’origine il cui valore com- plessivo non superi 7500 franchi svizzeri.

2 La dichiarazione su fattura è inoltre rilasciata alle condizioni seguenti:

a. dev’essere compilata dall’esportatore e recare la forma autografa dello stesso. Gli esportatori abilitati sono esonerati dalla firma autografa; b. dev’essere rilasciata in lingua francese o inglese, con il tenore previsto secondo l’allegato 3. In caso di cumulo con prodotti originari della Svizzera, della CE o della Norvegia, le disposizioni dell’articolo 25 si applicano per analogia;

2 RS 0.632.401

Ordinanza sulle regole d’origine RU 1998

c. l’esportatore deve presentare in ogni tempo, su richiesta delle autorità doganali o di altri organi governativi del Paese esportatore, tutti i documenti necessari per provare il carattere originario dei prodotti in questione; d. l’esportatore deve conservare durante almeno tre anni una copia della dichiara- zione su fattura e le prove dell’origine.

Art. 35 lett. b La prova del carattere originario di merci esportate da un Paese di un gruppo regio- nale in un altro Paese del medesimo gruppo regionale è fornita alle autorità doganali o ad altri organi governativi del Paese d’importazione presentando: b. una dichiarazione su fattura rilasciata nel Paese beneficiario secondo l’articolo 34.

Art. 36 cpv. 1 lett. b 1 La prova del carattere originario di merci esportate in Svizzera nell’ambito del cu- mulo regionale da un Paese di un gruppo regionale è fornita alle autorità doganali svizzere presentando: b. una dichiarazione su fattura rilasciata nel Paese beneficiario secondo l’articolo 34.

Art. 38 cpv. 2 e 6 2 In siffatti casi le autorità doganali svizzere rinviano una copia del certificato d’ori- gine modulo A o della dichiarazione su fattura all’organo governativo competente del Paese beneficiario oppure, qualora si tratti di un certificato d’origine sostitutivo modulo A, alle autorità doganali del Paese di transito in cui è stato rilasciato quest’ultimo documento. 6 Qualora si tratti di certificati d’origine modulo A rilasciati conformemente all’arti- colo 25, o di dichiarazioni su fattura rilasciate conformemente all’articolo 34, occor- re rinviare una fotocopia o un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 considerato o della dichiarazione su fattura considerata.

Art. 39 cpv. 1 1 Se entro sei mesi o, qualora si tratti di certificati d’origine sostitutivi, otto mesi le autorità doganali svizzere non hanno ricevuto alcuna risposta oppure se la risposta non permette di decidere circa l’autenticità del documento in questione o circa l’origine effettiva dei prodotti, esse inviano una seconda lettera all’organo governa- tivo competente del Paese beneficiario, rispettivamente alle autorità doganali del Paese di transito.

Art. 42 cpv. 2 2 Le autorità doganali svizzere prestano assistenza amministrativa ai Paesi benefi- ciari nonché alla Norvegia e alla Comunità europea per il controllo a posteriori di certificati di circolazione delle merci EUR. 1 rilasciati in Svizzera e di dichiarazioni su fattura.

Ordinanza sulle regole d’origine RU 1998

Art. 44 cpv. 1 1 La Svizzera concede le preferenze tariffali soltanto per prodotti d’origine dei Paesi beneficiari che rispettano o provvedono a far rispettare le prescrizioni concernenti l’origine delle merci, il rilascio di certificati d’origine modulo A, le condizioni per il rilascio di dichiarazioni su fattura e la cooperazione amministrativa.

II

1 L’appendice 1 è modificata secondo la versione qui annessa.

2 L’appendice 3 è sostituita dalla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 1998.

19 agosto 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Ordinanza sulle regole d’origine RU 1998

Appendice 1 (art. 6)

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario

Note esplicative3 Elenco dei capitoli 1-24 del Sistema armonizzato: invariato Elenco dei capitoli 25-97 del Sistema armonizzato4

3 Il testo di queste note esplicative corrisponde al testo pubblicato nella RU 1998 1277 segg. 4 Il testo di questi elenchi corrisponde al testo pubblicato nella RU 1998 1301 segg. Una versione consolidata può essere ottenuta presso l’UCFSM, 3000 Berna.

Ordinanza sulle regole d’origine RU 1998

Appendice 3 (art. 34)

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione d’origine su fattura, il cui testo è riportato qui di seguito, dev’es- sere rilasciata conformemente alle note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riportate.

Versione francese: L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° .....5 ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle .....6 selon les règles d’origine du Système généralisé de préferences tarifaires de la Suisse.

Versione inglese: The exporter of the products covered by this document (customs authorization No .....7 declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ..... origin8 according to the rules of origin of the Generalized System of Preferences of Switzerland.

(Luogo e data)9 (Firma dell’esportatore e nome del firmatario in stampatello)10

5 Se la dichiarazione su fattura è rilasciata da un esportatore abilitato ai sensi dell’articolo 34, dev’essere qui riportato il numero d’autorizzazione dell’esportatore abilitato. Se la dichiarazione su fattura non è rilasciata da un esportatore abilitato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato libero. 6 Dev’essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario. 7 Se la dichiarazione su fattura è rilasciata da un esportatore abilitato ai sensi dell’articolo 34, dev’essere qui riportato il numero d’autorizzazione dell’esportatore abilitato. Se la dichiarazione su fattura non è rilasciata da un esportatore abilitato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato libero. 8 Dev’essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario.

9 Questi dati possono essere omessi se sono inclusi nella fattura.

10 Per gli esportatori abilitati non è obbligatoria la firma autografa.

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