AS 1998 2042
Scambio di lettere del 9/26 gennaio 1996 tra la Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna d'Irlanda del Nord concernente l'estensione del campo di applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 a un certo numero di territori per i quali il Regno Unito assicura le relazioni internazionali
Scambio di lettere del 9/26 gennaio 1996 tra la Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord concernente l’estensione del campo di applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 a un certo numero di territori per i quali il Regno Unito assicura le relazioni internazionali
Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 gennaio 1997
Traduzione1
Il Capo del Dipartimento federale degli affari esteri Berna, 26 gennaio 1996
Sua Eccellenza David Beattie Ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord in Svizzera Berna
Signor Ambasciatore,
Mi pregio riferirmi alla Sua lettera del 9 gennaio 1996 del seguente tenore:
“Ho l’onore di riferirmi alla Convenzione europea di estradizione2 aperta alla firma dei membri del Consiglio d’Europa il 13 dicembre 1957 e, in conformità delle di- sposizioni dell’articolo 27 paragrafo 4, di proporre l’estensione dell’applicazione della Convenzione ai territori enumerati nell’allegato alla presente lettera per i quali il Regno Unito assicura le relazioni internazionali. Le riserve agli articoli 27 e 28 e la notifica fatta dal Regno Unito al momento della ratifica della Convenzione non si applicheranno alla Convenzione come estesa in virtù della presente lettera. Le altre riserve formulate dal Regno Unito saranno applicabili ai territori enumerati nell’allegato alla presente lettera, fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 paragrafo 3 che saranno invece applicabili unicamente tra la Confederazione Svizzera e cia- scun territorio ai quali è stata estesa la Convenzione europea per la repressione del terrorismo3.
RS 0.353.936.78
1 Dal testo originale inglese.
2 RS 0.353.1 3 RS 0.353.3
2042 1998-0052
Applicazione della Convenzione europea di estradizione ai territori RU 1998 britannici d’oltremare
Ogni riferimento al Regno Unito nelle riserve applicabili sarà inteso come impli- cante un riferimento a ciascun territorio enumerato nell’allegato alla presente lettera. Le riserve e dichiarazioni formulate dal Governo della Confederazione Svizzera sa- ranno parimenti applicabili alla Convenzione estesa in virtù della presente lettera. Una domanda di estradizione concernente una persona perseguita che si trova in uno dei territori enumerati nell’allegato alla presente lettera potrà essere presentata al Governatore o a un’altra autorità competente di questo stesso territorio ai fini di una decisione o affinché ne riferisca al Governo del Regno Unito per decisione. Se il Governo della Confederazione Svizzera condivide quanto precede, la presente lettera e la relativa risposta costituiranno un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore alla data alla quale ciascuno di essi avrà notificato all’altro l’adempimento delle rispettive procedure interne”.
In risposta mi pregio confermare che quanto precede coincide con l’opinione del Consiglio federale svizzero e che la Sua lettera e la presente risposta costituiranno un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore alla data alla quale ciascuno di essi avrà notificato all’altro l’adempimento delle rispettive procedure interne.
Colgo l’occasione per rinnovarle, Signor Ambasciatore, l’espressione della mia alta considerazione.
Flavio Cotti
Applicazione della Convenzione europea di estradizione ai territori RU 1998 britannici d’oltremare
Allegato
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