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AS 1998 2045

Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio. Secondo Protocollo relativo al Secondo Allegato sui servizi finanziari dell'Accordo generale sugli scambi di servizi

Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio

RS 0.632.20; RU 1995 2429

Accordo generale sugli scambi di servizi Allegato 1.B

Secondo Protocollo relativo al Secondo Allegato sui servizi finanziari dell’Accordo generale sugli scambi di servizi

Concluso a Ginevra il 6 ottobre 1995 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° settembre 1996 Traduzione1

I Membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (qui di seguito denominata “OMC”), i cui Elenchi degli impegni specifici e i cui Elenchi delle esenzioni di cui all’articolo II dell’Accordo generale sugli scambi di servizi in materia di servizi fi- nanziari sono allegati al presente Protocollo2 (qui di seguito denominati “Membri interessati”), avendo svolto negoziati, in conformità della Decisione ministeriale sui servizi fi- nanziari adottata a Marrakech il 15 aprile 1994, considerato il Secondo Allegato sui servizi finanziari e la Decisione sull’appli- cazione di tale allegato, adottata dal Consiglio per gli scambi di Servizi il 30 giugno 1995, concordano quanto segue:

1. Un Elenco degli impegni specifici ed un Elenco delle esenzioni di cui all’ar- ticolo II sui servizi finanziari, allegati al presente Protocollo e relativi ad un Membro sostituiranno le sezioni sui servizi finanziari dell’Elenco degli impe- gni specifici e dell’Elenco delle esenzioni di cui all’articolo II di quel Membro, al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo per quel Membro. 2. Il presente Protocollo sarà aperto all’accettazione, mediante firma o in altro modo, da parte dei Membri interessati fino al 30 giugno 1996.

1 Dal testo originale francese (RO 1998 2045.

2 Questi Elenchi non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Saranno riuniti in una sola pubblicazione speciale dal titolo “Suisse – Liste d’engagements spéci- fiques”. La pubblicazione si può ottenere in lingua francese presso l’Ufficio centrale fe- derale degli stampati e del materiale, Sezione Gestione, 3000 Berna.

1998-0049 2045

Organizzazione Mondiale del Commercio RU 1998

3. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di accettazione da parte di tutti i Membri interessati. Nel caso in cui, entro il 1° luglio 1996, non sia stato accettato da tutti i Membri interessati, i Membri che lo hanno accettato prima di tale data possono decidere della sua entrata in vigo- re entro un periodo di trenta giorni. 4. Il presente Protocollo sarà depositato presso il Direttore generale dell’OMC, il quale farà sollecitamente pervenire a ciascuno dei Membri dell’OMC una copia autenticata del presente Protocollo e le relative notifiche di accettazione, in conformità con il paragrafo 3. 5. Il presente Protocollo sarà registrato in conformità con le disposizioni dell’ar- ticolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Fatto a Ginevra il 6 ottobre 1995 in un’unica copia nelle lingue inglese, francese e spagnola, ogni testo facente egualmente fede, salvo disposizioni contrarie relative agli Elenchi allegati al presente Protocollo.

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