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AS 1998 2049

Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. Quarto Protocollo relativo all'Allegato concernente i negoziati sulle telecomunicazioni di base dell'Accordo generale sugli scambi di servizi

Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio

RS 0.632.20; RU 1995 2429

Accordo generale sugli scambi di servizi Allegato 1.B

Quarto Protocollo relativo all’Allegato concernente i negoziati sulle telecomunicazioni di base dell’Accordo generale sugli scambi di servizi

Concluso a Ginevra il 15 aprile 1997 Entrato in vigore per la Svizzera il 5 febbraio 1998 Traduzione1

I Membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (qui di seguito denominata “OMC”), i cui Elenchi degli impegni specifici e i cui Elenchi delle esenzioni di cui all’articolo II dell’Accordo generale sugli scambi di servizi in materia di telecomu- nicazioni di base sono allegati al presente Protocollo2 (qui di seguito denominati “Membri interessati”), avendo svolto negoziati, in conformità della Decisione ministeriale concernente i negoziati sulle telecomunicazioni di base adottata a Marrakech il 15 aprile 1994, considerato l’Allegato concernente i negoziati sulle telecomunicazioni di base, concordano quanto segue:

1. Un Elenco degli impegni specifici ed un Elenco delle esenzioni di cui all’ar- ticolo II sulle telecomunicazioni di base allegati al presente Protocollo e relativi ad un Membro completeranno o modificheranno, in conformità delle modalità ivi stabilite, l’Elenco degli impegni specifici e l’Elenco delle esenzioni di cui all’articolo II di quel Membro, al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo per quel Membro. 2. Il presente Protocollo sarà aperto all’accettazione, mediante firma o in altro modo, da parte dei Membri interessati fino al 30 novembre 1997.

1 Dal testo originale francese (RO 1998 2049).

2 Questi Elenchi non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Saranno riuniti in una sola pubblicazione speciale dal titolo “Suisse – Liste d’engagements spéci- fiques”. La pubblicazione si può ottenere in lingua francese presso l’Ufficio centrale fe- derale degli stampati e del materiale, Sezione Gestione, 3000 Berna.

1998-0051 2049

Organizzazione Mondiale del Commercio RU 1998

3. Il Protocollo entrerà in vigore il 1° gennaio 1998 sempre che sia stato accettato da tutti i Membri interessati. Nel caso in cui entro il 1° dicembre 1997 non sia stato accettato da tutti i Membri interessati, i Membri che lo hanno accettato a tale data possono decidere della sua entrata in vigore entro il 1° gennaio 1998. 4. Il presente Protocollo sarà depositato presso il Direttore generale dell’OMC, il quale farà sollecitamente pervenire a ciascuno dei Membri dell’OMC una copia autenticata del presente Protocollo e le relative notifiche di accettazione, in conformità con il presente Protocollo. 5. Il presente Protocollo sarà registrato in conformità con le disposizioni dell’ar- ticolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Fatto a Ginevra il 15 aprile 1997 in un’unica copia nelle lingue inglese, francese e spagnola, ogni testo facente egualmente fede, salvo disposizioni contrarie relative agli Elenchi allegati al presente Protocollo.

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