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AS 1998 2055

Convenzione sui diritti del fanciullo

Convenzione Traduzione1 sui diritti del fanciullo

Conclusa a Nuova York il 20 novembre 1989 Approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembe 19962 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 24 febbraio 1997 Entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997

Preambolo Gli Stati parti alla presente Convenzione Considerato che, in conformità con i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori con- dizioni di vita in una maggiore libertà, Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti del- l’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo, hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di ses- so, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza, Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza par- ticolari, Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività, Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione, In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali procla- mati nello Statuto delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di di- gnità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,

RS 0.107

1 Dal testo originale francese (RO 1998 2055).

2 RU 1998 2053

1998-0063 2055

Convenzione sui diritti del fanciullo RU 1998

nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici3 (in particolare negli articoli 23 e 24), nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali4 (in particolare all’articolo 10) e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni spe- cializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo, Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, “il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale”, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita, Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici ap- plicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello na- zionale e internazionale, dell’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite rela- tive all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichia- razione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, Riconoscendo che vi sono in tutti i Paesi del mondo fanciulli che vivono in condi- zioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare at- tenzione, Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo, Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i Paesi, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, Hanno convenuto quanto segue:

Prima parte

Articolo 1 Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Conven- zione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi ge- nitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro

3 RS 0.103.2 4 RS 0.103.1

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situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circo- stanza. 2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbli- che o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione perminente. 2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure ne- cessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati. 3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed isti- tuti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4 Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, ammini- strativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzio- ne. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedi- menti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito della cooperazione internazionale.

Articolo 5 Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orien- tamento ed i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 6 1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.m 2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

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Articolo 7 1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la pro- pria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.m 2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezio- ne affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9 1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisio- ne in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quan- do i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo. 2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. 3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con en- trambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo. 4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai ge- nitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le infor- mazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benesse- re del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale do- manda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

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Articolo 10 1. In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vi- gilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari. 2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rap- porti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circo- stanze eccezionali. A tal fine, ed in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni Paese, compreso il loro, e di fare ritorno nel proprio Paese. Il diritto di abbandonare ogni Paese può essere regola- mentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti ricono- sciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-

ritorni illeciti di fanciulli all’estero. 2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multi- laterali oppure l’adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12 1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di espri- mere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13 1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la li- bertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, in- dipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. 2. L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazio- ni stabilite dalla legge e che sono necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

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Articolo 14 1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscien- za e di religione. 2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest’ultimo nell’esercizio del sum- menzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità. 3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo.

Articolo 15 1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente. 2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza na- zionale, della sicurezza o dell’ordine pubblici, oppure per tutelare la sanità o la mo- ralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali af- fronti.

Articolo 17 Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass- media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali pro- venienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a pro- muovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti: a) incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno un’utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito del- l’articolo 29; b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazioni ed internazionali; c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia; d) incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario; e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a protegge- re il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

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Articolo 18 1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del princi- pio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe in- nanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo. 2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzio- ne, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti le- gali del fanciullo nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vi- gilare sul benessere del fanciullo. 3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Articolo 19 1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educa- tiva per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, a seconda del caso, procedure

efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio neces- sario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di pre- venzione, ed ai fini dell’individuazione, del rapporto, del rinvio, dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Articolo 20 1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo am- biente familiare oppure non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio inte- resse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. 2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in con- formità con la loro legislazione nazionale. 3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistema- zione in una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

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Articolo 21 Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione, si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:m a) vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari; b) riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ul- timo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata; c) vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali; d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili; e) ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare af- finché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o da- gli organi competenti.

Articolo 22 1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e dell’assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri stru- menti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti. 2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre orga- nizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

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Articolo 23 1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità. 2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse dispo- nibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei re- quisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato. 3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto for- nito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handi- cappati abbiano effettivamente accesso all’educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a con- cretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale. 4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scam- bio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del tratta- mento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro espe- rienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare della necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Articolo 24 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di sa- lute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi. 2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per: a) diminuire la mortalità tra i lattanti ed i fanciulli; b) assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie; c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sani- tarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale; d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori ed i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi

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dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla pre- venzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni; f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare. 3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori. 4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione interna- zionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto ricono- sciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione la necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Articolo 25 Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle autorità compe- tenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Articolo 26 1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurez- za sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per ga- rantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legisla- zione nazionale. 2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo manteni- mento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di pre- stazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Articolo 27 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita suffi- ciente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. 2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo la re- sponsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo. 3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizio- ni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre perso- ne aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto ed offrono, se del caso, un’assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio. 4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ri- cupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o al- l’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una respon- sabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del

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fanciullo, gli Stati parti favoriscono l’adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, ed in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all’uguaglianza delle possibilità: a) rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo ap- propriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo; e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. 2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la di- sciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione. 3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecni- che ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Articolo 29 1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come fina- lità: a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda- mentali e dei principi consacrati nello Statuto delle Nazioni Unite; c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Pae- se nel quale vive, del Paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) di preparare il fanciullo ad assumere le rsponsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona; e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale. 2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o giuridiche di creare e di diri-

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gere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30 Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o liguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31 1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare libe- ramente alla vita culturale ed artistica. 2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pie- namente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l’organizzazione, in condi- zioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Articolo 32 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti ri- schi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. 2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l’applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in partico- lare: a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego; b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condi- zioni d’impiego; c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente articolo.

Articolo 33 Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, ammini- strative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupe- facenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

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Articolo 34 Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfrutta- mento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire: a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale il- legale; b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di mate- riale a carattere pornografico.

Articolo 35 Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualun- que fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36 Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pre- giudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37 Gli Stati parti vigilano affinché: a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferio- re a diciotto anni; b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile; c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’in- teresse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostan- ze eccezionali; d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un’assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinnanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione solle- cita sia adottata in materia.

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Articolo 38 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui prote- zione si estende ai fanciulli. 2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità. 3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nell’incorporare persone aventi più di quin- dici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con prece- denza i più anziani. 4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario interna- zionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Articolo 39 Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni for- ma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra for- ma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favo- rire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Articolo 40 1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima. 2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti interna- zionali, gli Stati parti vigilano in particolare: a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legisla- zione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse; b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno di- ritto alle seguenti garanzie: i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita; ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza ap- propriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

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iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza giudi- ziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedi- mento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assisten- za appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente del fan- ciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione; iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità; v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza din- nanzi un’autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge; vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata; vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della proce- dura. 3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la co- stituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo: a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato; b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tutta- via inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere integral- mente rispettate. 4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alter- native all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento con- forme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Articolo 41 Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare: a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Seconda parte

Articolo 42 Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati, sia agli adulti che ai fan- ciulli.

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Articolo 43 1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso. 2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo perso- nale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici. 3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone desi- gnate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini. 4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Gene- rale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario Generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione. 5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior nume- ro di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti. 6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la lo- ro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima ele- zione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per

qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzio- ni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomi- na un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la sede dell’Organiz- zazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sua sessione è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea Generale. 11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposi- zione del Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo necessita per adem- piere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

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12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l’approvazione dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse del- l’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea Generale.

Articolo 44 1.nGli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Gene- rale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti: a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente Con- venzione per gli Stati parti interessati; b) in seguito, ogni cinque anni. 2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso in- dicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli ob- blighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informa- zioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell’applicazio- ne della Convenzione del Paese in esame. 3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente – in con- formità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo – le informazioni di base in precedenza fornite. 4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relati- va all’applicazione della Convenzione. 5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea Generale, tramite il Consiglio economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato. 6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro Paesi.

Articolo 45 Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione: a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializ- zate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ed ogni altro organismo com- petente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull’attua- zione della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito delle loro attività; b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia ed agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assisten-

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za tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali os- servazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione; c) il Comitato può raccomandare all’Assemblea Generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo; d) il comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle in- formazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Con- venzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.

Terza parte

Articolo 46 La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47 La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno de- positati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48 La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi ade- riranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Con- venzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50 1.nOgni Stato parte può proporre un emendamento a depositarne il testo presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Or- ganizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza

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degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale. 2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Gene- rale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti. 3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizio- ni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accetta- ti.

Articolo 51 1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comu- nicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all’atto della ratifica o dell’adesione. 2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della pre- sente Convenzione. 3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Ge- nerale.

Articolo 52 Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 53 Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Articolo 54 L’originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a New York, il 20 novembre 1989.

Seguono le firme

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I Campo di applicazione della convenzione il 1° aprile 1998

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione A Successione S

Afghanistan 28 marzo 1994 27 aprile 1994 Albania 27 febbraio 1992 28 marzo 1992 Algeria5 16 aprile 1993 16 maggio 1993 Andorra5 2 gennaio 1996 1° febbraio 1996 Angola 5 dicembre 1990 4 gennaio 1991 Antigua e Barbuda 5 ottobre 1993 4 novembre 1993 Arabia Saudita5 26 gennaio 1996 A 25 febbraio 1996 Argentina5 4 dicembre 1990 3 gennaio 1991 Armenia 23 giugno 1993 A 23 luglio 1993 Australia5 17 dicembre 1990 16 gennaio 1991 Austria5 6 6 agosto 1992 5 settembre 1992 Azerbaigian 13 agosto 1992 A 12 settembre 1992 Bahama5 20 febbraio 1991 22 marzo 1991 Bahrein 13 febbraio 1992 A 14 marzo 1992 Bangladesh5 3 agosto 1990 2 settembre 1990 Barbados 9 ottobre 1990 8 novembre 1990 Belgio5 6 16 dicembre 1991 15 gennaio 1992 Belize 2 maggio 1990 2 settembre 1990 Benin 3 agosto 1990 2 settembre 1990 Bhutan 1° agosto 1990 2 settembre 1990 Bielorussia 1° ottobre 1990 31 ottobre 1990 Bolivia 26 giugno 1990 2 settembre 1990 Bosnia-Erzegovina5 1° settembre 1993 S 6 marzo 1992 Botswana5 14 marzo 1995 A 13 aprile 1995 Brasile 24 settembre 1990 24 ottobre 1990 Brunei5 27 dicembre 1995 A 26 gennaio 1996 Bulgaria 3 giugno 1991 3 luglio 1991 Burkina Faso 31 agosto 1990 30 settembre 1990 Burundi 19 ottobre 1990 18 novembre 1990 Cambogia 15 ottobre 1992 A 14 novembre 1992 Camerun 11 gennaio 1993 10 febbraio 1993 Canada5 13 dicembre 1991 12 gennaio 1992 Capo Verde 4 giugno 1992 A 4 luglio 1992 Ceca, Repubblica5 22 febbraio 1993 S 1° gennaio 1993 Centrafricana, Repubblica 23 aprile 1992 23 maggio 1992 Ciad 2 ottobre 1990 1° novembre 1990 Cile 13 agosto 1990 12 settembre 1990

5 Con le riserve e dichiarazioni qui appresso.

6 Con le obiezioni qui appresso.

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione A Successione S

Cina7 2 marzo 1992 1° aprile 1992 Hong Kong8 7 settembre 1994 7 settembre 1994 Cipro 7 febbraio 1991 9 marzo 1991 Colombia7 28 gennaio 1991 27 febbraio 1991 Comore 22 iugno 1993 22 luglio 1993 Congo 14 ottobre 1993 A 13 novembre 1993 Congo, Repubblica democratica del 27 settembre 1990 27 ottobre 1990 Cook, Isole7 6 giugno 1997 A 6 luglio 1997 Corea del Nord 21 settembre 1990 21 ottobre 1990 Corea del Sud7 20 novembe 1991 20 dicembre 1991 Costa Rica 21 agosto 1990 20 settembre 1990 Costa d’Avorio 4 febbraio 1991 6 marzo 1991 Croazia7 12 ottobre 1992 S 8 ottobre 1991 Cuba7 21 agosto 1991 20 settembre 1991 Danimarca7 9 19 luglio 1991 18 agosto 1991 Dominica 13 marzo 1991 12 aprile 1991 Dominicana, Repubblica 11 giugno 1991 11 luglio 1991 Ecuador 23 marzo 1990 2 settembre 1990 Egitto7 6 luglio 1990 2 settembre 1990 El Salvador 10 luglio 1990 2 settembe 1990 Emirati Arabi Uniti7 3 gennaio 1997 A 2 febbraio 1997 Eritrea 3 agosto 1994 2 settembre 1944 Estonia 21 ottobre 1991 A 20 novembre 1991 Etiopia 14 maggio 1991 A 13 giugno 1991 Figi 13 agosto 1993 12 settembre 1993 Filippine 21 agosto 1990 20 settembre 1990 Finlandia9 20 giugno 1991 20 luglio 1991 Francia7 7 agosto 1990 6 settembre 1990 Gabon 9 febbraio 1994 11 marzo 1994 Gambia 8 agosto 1990 7 settembre 1990 Georgia 2 giugno 1994 A 2 luglio 1994 Germania7 9 6 marzo 1992 5 aprile 1992 Ghana 5 febbraio 1990 2 settembre 1990 Giamaica 14 maggio 1991 13 giugno 1991 Giappone7 22 aprile 1994 22 maggio 1994 Gibuti7 6 dicembre 1990 5 gennaio 1991 Giordania7 24 maggio 1991 23 giugno 1991

7 Con le riserve e dichiarazioni qui appresso.

8 Sino al 30 giugno 1997 la Convenzione era applicabile a Hong Kong sulla base di una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. A partire dal 1° luglio 1997 Hong Kong è divenuta una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica popolare di Cina. In virtù della dichiarazione sino-britannica del 19 dicembre 1984 gli accordi applicabili a Hong Kong prima dell’annessione alla Repubblica popolare di Cina rimangono applicabili alla RAS.

9 Con le obiezioni qui appresso.

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione A Successione S

Grecia 11 maggio 1993 10 giugno 1993 Grenada 5 novembre 1990 5 dicembre 1990 Guatemala 6 giugno 1990 2 settembre 1990 Guinea 13 luglio 1990 A 2 settembre 1990 Guinea-Bissau 20 agosto 1990 19 settembre 1990 Guinea Equatoriale 15 giugno 1992 A 15 luglio 1992 Guyana 14 gennaio 1991 13 febbraio 1991 Haiti 8 giugno 1995 8 luglio 1995 Honduras 10 agosto 1990 9 settembre 1990 India10 11 dicembre 1992 A 10 gennaio 1993 Indonesia10 5 settembre 1990 5 ottobre 1990 Iran10 13 luglio 1994 12 agosto 1994 Iraq10 15 giugno 1994 A 15 luglio 1994 Irlanda11 28 settembre 1992 28 ottobre 1992 Islanda10 28 ottobre 1992 27 novembre 1992 Israele 3 ottobre 1991 2 novembre 1991 Italia11 5 settembre 1991 5 ottobre 1991 Jugoslavia12 3 genbnaio 1991 2 febbraio 1991 Kazakistan 12 agosto 1994 11 settembre 1994 Kenya 30 luglio 1990 2 settembre 1990 Kirghizistan 7 ottobre 1994 A 6 novembre 1994 Kiribati10 11 dicembe 1995 A 10 gennaio 1996 Kuwait10 21 ottobre 1991 20 novembre 1991 Laos 8 maggio 1991 A 7 giugno 1991 Lesotho 10 marzo 1992 9 aprile 1992 Lettonia 14 aprile 1992 A 14 maggio 1992 Libano 14 maggio 1991 13 giugno 1991 Liberia 4 giugno 1993 4 luglio 1993 Libia 15 aprile 1993 A 15 maggio 1993 Liechtenstein10 22 dicembre 1995 21 gennaio 1996 Lituania 31 gennaio 1992 A 1° marzo 1992 Lussemburgo10 7 marzo 1994 6 aprile 1994 Macedonia 2 dicembre 1993 S 17 settembre 1991 Madagascar 19 marzo 1991 18 aprile 1991 Malaysia10 17 febbraio 1995 A 19 marzo 1995 Malawi 2 gennaio 1991 A 1° febbraio 1991 Maldive10 11 febbraio 1991 13 marzo 1991 Mali10 20 settembre 1990 20 ottobre 1990 Malta10 30 settembre 1990 30 ottobre 1990 Marocco10 21 giugno 1993 21 luglio 1993 Marshall, Isole 4 ottobre 1993 3 novembre 1993

10 Con le riserve e dichiarazioni qui appresso.

11 Con le obiezioni qui appresso.

12 La Jugoslavia ha ritirato la sua riserva il 28 gennaio 1997.

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione A Successione S

Mauritania 16 maggio 1991 15 giugno 1991 Maurizio13 26 luglio 1990 A 2 settembre 1990 Messico 21 settembre 1990 21 ottobre 1990 Micronesia 5 maggio 1993 A 4 giugno 1993 Moldavia 26 gennaio 1993 A 25 febbraio 1993 Monaco 21 giugno 1993 A 21 luglio 1993 Mongolia 5 luglio 1990 2 settembre 1990 Mozambico 26 aprile 1994 26 maggio 1994 Myanmar14 15 luglio 1991 A 14 agosto 1991 Namibia 30 settembre 1990 30 ottobre 1990 Nauru 27 luglio 1994 A 26 agosto 1994 Nepal 14 settembe 1990 14 ottobre 1990 Nicaragua 5 ottobre 1990 4 novembre 1990 Niger 30 settembre 1990 30 ottobre 1990 Nigeria 19 aprile 1991 19 maggio 1991 Niové 20 dicembre 1995 A 19 gennaio 1996 Norvegia1615 Nuova Zelanda13 6 aprile 1993 6 maggio 1993 Oman13 9 dicembre 1996 A 8 gennaio 1997 Paesi Bassi13 16 17 6 febbraio 1995 8 marzo 1995 Antille olandesi13 17 dicembre 1997 17 dicembre 1997 Pakistan18 12 novembre 1990 12 dicembre 1990 Palaos 4 agosto 1995 A 3 settembre 1995 Panama 12 dicembre 1990 11 gennaio 1991 Papua-Nuova Guinea 2 marzo 1993 1° aprile 1993 Paraguay 25 settembre 1990 25 ottobre 1990 Perù 4 settembre 1990 4 ottobre 1990 Polonia13 7 giugno 1991 7 luglio 1991 Portogallo16 21 settembre 1990 21 ottobre 1990 Qatar13 3 aprile 1995 3 maggio 1995 Regno Unito13 16 dicembre 1991 15 gennaio 1992 Anguilla, Isola di Man, Bermuda, Isole Falkland e dipendenze, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Montserrat, Isole Pitcairn, Henderson, Ducie e Oeno,

13 Con le riserve e dichiarazioni qui appresso.

14 Il Myanmar ha ritirato la sua riserva il 19 ottobre 1993.

15 La Norvegia, il 19 settembre 1995, ha ritirato la sua riserva nei confronti del paragrafo 2 lettera b cifra v dell’articolo 40.

16 Con le obiezioni qui appresso.

17 Per il Regno in Europa.

18 Il Pakistan ha ritirato la sua riserva il 23 luglio 1997.

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Convenzione sui diritti del fanciullo RU 1998

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione A Successione S

Sant’Elena e dipendenze, Isole Turche e Caïques19 7 settembre 1994 7 settembre 1994 Romania 28 settembre 1990 28 ottobre 1990 Ruanda 24 gennaio 1991 23 febbraio 1991 Russia, Federazione 16 agosto 1990 15 settembre 1990 Saint Kitts e Nevis 24 luglio 1990 2 settembre 1990 Saint Lucia 16 aprile 1993 16 luglio 1993 Saint Vincent e Grenadine 26 ottobre 1993 25 novembre 1993 Salomone (Isole) 10 aprile 1995 10 maggio 1995 Samoa19 29 novembre 1994 29 dicembre 1994 San Marino 25 novembre 1991 A 25 dicembre 1991 Santa Sede19 20 aprile 1990 2 settembre 1990 São Tomé e Principe 14 maggio 1991 A 13 giugno 1991 Seychelles 7 settembre 1990 A 7 ottobre 1990 Senegal 31 luglio 1990 2 settembre 1990 Sierra Leone 18 giugno 1990 2 settembre 1990 Singapore19 5 ottobre 1995 A 4 novembre 1995 Siria19 15 luglio 1993 14 agosto 1993 Slovacchia19 28 maggio 1993 S 1° gennaio 1993 Slovenia19 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991 Spagna19 6 dicembre 1990 5 gennaio 1991 Sri Lanka 12 luglio 1991 11 agosto 1991 Sudafrica 16 giugno 1995 16 luglio 1995 Sudan 3 agosto 1990 2 settembre 1990 Suriname 1° marzo 1993 31 marzo 1993 Svezia20 29 giugno 1990 2 settembre 1990 Svizzera19 24 febbraio 1997 26 marzo 1997 Swaziland19 7 settembre 1995 7 ottobre 1995 Tagikistan 26 ottobre 1993 A 25 novembre 1993 Tanzania 10 giugno 1991 10 luglio 1991 Thailandia19 27 marzo 1992 A 26 aprile 1992 Togo 1° agosto 1990 2 settembre 1990 Tonga 6 novembre 1995 A 6 dicembre 1995 Trinidad e Tobago 5 dicembre 1991 4 gennaio 1992 Tunisia19 30 gennaio 1992 29 febbraio 1992 Turchia19 4 aprile 1995 4 maggio 1995 Turkmenistan 20 settembre 1993 A 20 ottobre 1993 Tuvalu 22 settembre 1995 A 22 ottobre 1995 Ucraina 28 agosto 1991 27 settembre 1991 Uganda 17 agosto 1990 16 settembre 1990 Ungheria 7 ottobre 1991 6 novembre 1991 Uruguay19 20 novembre 1990 20 dicembre 1990

19 Con le riserve e dichiarazioni qui appresso.

20 Con le obiezioni qui appresso.

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Convenzione sui diritti del fanciullo RU 1998

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione A Successione S

Uzbekistan 29 giugno 1994 A 29 luglio 1994 Vanuatu 7 luglio 1993 6 agosto 1993 Venezuela21 13 settembre 1990 13 ottobre 1990 Vietnam 28 febbraio 1990 2 settembre 1990 Yemen 1° maggio 1991 31 maggio 1991 Zambia 6 dicembre 1991 5 gennaio 1992 Zimbabwe 11 settembre 1990 11 ottobre 1990

21 Con le riserve e dichiarazioni qui appresso.

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Convenzione sui diritti del fanciullo RU 1998

II Riserve e dichiarazioni Algeria

1. Articolo 14 capoversi 1 e 2

Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 dell’articolo 14 sono interpretate dal Governo algerino, tenuto conto delle basi essenziali del sistema giuridico algerino in partico- lare: – della Costituzione il cui articolo 2 sancisce che l’Islam è la religione di Stato e il cui articolo 35 stabilisce che la libertà di coscienza e la libertà d’opinione sono inviolabili; – della Legge n. 84-11 del 9 giugno 1994 relativa al Codice di Famiglia, in base alla quale l’educazione del fanciullo viene impartita nella religione del padre.

2. Articoli 13, 16 e 17

Gli articoli 13, 16 e 17 si applicano tenendo conto dell’interesse del fanciullo e della necessità di tutelare la sua integrità fisica e morale. In merito, il Governo algerino interpreta le disposizioni di questi articoli in funzione: – delle disposizioni del Codice penale e in particolare delle sezioni relative alle in- frazioni all’ordine pubblico, al buon costume, all’incitamento dei minori alla pro- stituzione e al vizio; – delle disposizioni della Legge n. 90-07 del 3 aprile 1990 relativa all’informazio- ne, in particolare l’articolo 24 secondo cui “il direttore di una pubblicazione de- stinata all’infanzia deve essere assistito da una struttura educativa consultiva”; e – dell’articolo 26 secondo cui “i periodici e le pubblicazioni specializzate nazionali o estere qualunque fosse la loro natura e loro destinazione, non devono recare il- lustrazioni, citazioni, informazioni o inserzioni contrarie alla morale islamica, ai valori nazionali, ai diritti dell’uomo o fare l’apologia del razzismo, del fanatismo e del tradimento... Queste pubblicazioni non devono inoltre contenere nessuna pubblicità o annunci tali da indurre alla violenza o alla delinquenza”.

Andorra A. Il Principato di Andorra deplora l’assenza di divieto, nella Convenzione, dell’uti- lizzazione dei fanciulli nei conflitti armati. Sottolinea inoltre il proprio disaccordo nei confronti dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 38 relativo alla partecipazione e all’arruolamento di fanciulli a partire dai 15 anni di età. B. Il Principato di Andorra dichiara di applicare le disposizioni degli articoli 7 e 8 della Convenzione senza pregiudizio dell’articolo 7 Capitolo II - cittadinanza andor- riana - della Costituzione del Principato di Andorra. L’articolo 7 della Costituzione del Principato di Andorra prevede che:

1. Una Llei Qualificada fissa le norme di acquisto e perdita della cittadinanza

nonché tutti i relativi effetti legali.

2. L’acquisto o la conservazione di una cittadinanza diversa dalla cittadinanza

andorriana implica la perdita di quest’ultima alle condizioni e nei termini fissati dalla legge.

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Convenzione sui diritti del fanciullo RU 1998

Arabia Saudita Il Governo dell’Arabia Saudita formula riserve nei confronti di tutti gli articoli in- compatibili con le disposizioni della legge islamica.

Argentina La Repubblica argentina formula riserve all’articolo 21 capoversi b), c), d) ed e) della Convenzione e dichiara di non applicarli sul territorio sotto la sua giurisdizio- ne; infatti la loro applicazione esige l’istituzione preliminare di un meccanismo ri- goroso di tutela giuridica del fanciullo in materia di adozione internazionale al fine di impedire il traffico e la vendita dei fanciulli. In virtù dell’articolo 1 della Convenzione, la Repubblica argentina dichiara che il termine “fanciullo” sottintende ogni essere umano dal momento del concepimento sino ai 18 anni di età. Riguardo al capoverso f) dell’articolo 24 la Repubblica argentina, nel rispetto dei principi etici, dichiara che le questioni legate alla pianificazione familiare sono di assoluta competenza dei genitori, pertanto è del parere che gli Stati, in virtù di que- sto articolo, devono adottare adeguate misure per consigliare i genitori ed educarli in materia di procreazione responsabile. Riguardo all’articolo 38 della Convenzione, la Repubblica argentina dichiara che avrebbe auspicato che la Convenzione vietasse formalmente l’utilizzazione dei fan- ciulli nei conflitti armati, come sancito dal suo diritto interno che continuerà ad es- sere applicato in virtù dell’articolo 41 della Convenzione.

Australia L’Australia accetta i principi generali contenuti nell’articolo 37. Tuttavia per quanto concerne il secondo periodo del capoverso c), l’Australia accetta l’obbligo di sepa- rare dagli adulti il fanciullo privato della libertà soltanto se le autorità competenti ritengono tale privazione di libertà possibile e compatibile con la norma secondo cui i fanciulli devono poter rimanere in contatto con la propria famiglia in considera- zione delle caratteristiche geografiche e demografiche del Paese. Pertanto l’Austra- lia ratifica la Convenzione con una riserva al paragrafo c) dell’articolo 37.

Austria 1. Gli articoli 13 e 15 della Convenzione saranno applicati sempre che compatibili con le restrizioni previste dalla legge menzionata negli articoli 10 e 11 della Con- venzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 195022. 2. L’articolo 17 sarà applicato sempre che compatibile con i diritti fondamentali al- trui, in particolare con i diritti fondamentali alla libertà di informazione e alla libertà di stampa. 3. L’Austria non applicherà il paragrafo 2 dell’articolo 38 che offre la possibilità al- le persone che hanno raggiunto l’età di 15 anni di partecipare alle ostilità, poiché in-

22 RS 0.101

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Convenzione sui diritti del fanciullo RU 1998

compatibile con il paragrafo 1 dell’articolo 3 secondo cui l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. 4. L’Austria dichiara, conformemente al suo diritto costituzionale, di applicare il pa- ragrafo 3 dell’articolo 38 dato che solo i cittadini austriaci di sesso maschile sog- giacciono al servizio militare obbligatorio.

Bahamas Firmando la Convenzione il Governo del Commonwealth delle Bahamas si riserva il diritto di non applicare le disposizioni dell’articolo 2 qualora si tratti di concedere la cittadinanza a un fanciullo, tenuto conto delle disposizioni della Costituzione del Commonwealth delle Bahamas.

Bangladesh Il Governo del Bangladesh ha informato il Segretario generale di aver ratificato la Convenzione con una riserva al paragrafo 1 dell’articolo 14. Inoltre applicherà l’ar- ticolo 21 con riserva delle leggi e prassi del Bangladesh.

Belgio 1. Il Governo belga, in riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 2, interpreta la non discriminazione fondata sull’origine nazionale come non implicante necessaria- mente l’obbligo per gli Stati di garantire d’ufficio agli stranieri gli stessi diritti con- cessi ai propri cittadini. Questa nozione è volta ad eliminare ogni comportamento arbitrario, ma non differenze di trattamento fondate su considerazioni obiettive e ragionevoli, in conformità dei principi che prevalgono nelle società democratiche. 2. Il Governo belga applica gli articoli 13 e 15 nel contesto delle disposizioni e delle limitazioni enunciate o autorizzate negli articoli 10 e 11 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 195023. 3. Il Governo belga, conformemente alle disposizioni dell’articolo 18 del Patto in- ternazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 196624 e dell’articolo 9 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, interpreta il paragrafo 1 dell’articolo 14 nel sen- so che il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione im- plica parimenti la libertà di scegliere la propria religione o convinzione. 4. Il Governo belga interpreta l’espressione “in conformità con la legge” di cui al paragrafo 2 b (v) dell’articolo 40 in fine nel senso che: a) non si applica ai minori che, in virtù della legge belga, sono dichiarati colpevo- li e condannati in seconda istanza a seguito di un ricorso contro la loro assolu- zione in prima istanza; b) non si applica ai minori che, in virtù della legge belga, sono direttamente defe- riti dinanzi a un’istanza giudiziaria superiore quale la Corte d’Assise.

23 RS 0.101 24 RS 0.103.2

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Convenzione sui diritti del fanciullo RU 1998

Bosnia-Erzegovina La Bosnia-Erzegovina si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 dell’articolo 9 della Convenzione dato che la propria legislazione interna conferisce alle autorità incaricate della tutela dei minori il diritto di decidere della separazione di un fan- ciullo dai propri genitori senza un esame giudiziario preliminare.

Botswana Il Governo della Repubblica del Botswana formula una riserva alle disposizioni dell’articolo 1 della Convenzione e non si considera vincolato dalle disposizioni di questo articolo, nella misura in cui contrastino con le leggi del Botswana.

Brunei Il Governo del Brunei Darussalam formula riserve alle disposizioni della Conven- zione suscettibili di pregiudicare la Costituzione del Brunei Darussalam e le creden- ze e principi dell’Islam, religione di Stato, in particolare senza pregiudizio del loro carattere generale nei confronti degli articoli 14, 20 e 21 della Convenzione.

Canada (i) Articolo 21 Per garantire il totale rispetto dell’oggetto e della finalità del paragrafo 20 (3) e dell’articolo 30 il Governo del Canada si riserva il diritto di non applicare le dispo- sizioni dell’articolo 21 nella misura in cui dovessero contrastare con le forme di cu- stodia consuetudinaria in seno ai popoli autoctoni del Canada. (ii) Articolo 37 (c) Il Governo del Canada accetta i principi generali previsti nel capoverso c) dell’articolo 37, ma si riserva il diritto di non separare i fanciulli dagli adulti qualora fosse impossibile o inadeguato ottemperarvi. Articolo 30 Il Governo del Canada riconosce che per quanto concerne le questioni legate agli autoctoni del Canada, dovrà assolvere alle proprie responsabilità secondo l’articolo 4 della Convenzione tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 30. In particolare fissando le misure da adottare per rendere effettivi i diritti che la Convenzione ga- rantisce ai fanciulli autoctoni, occorrerà assicurarsi di rispettare il loro diritto ad ave- re una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del loro gruppo.

Cina La Cina adempie gli obblighi di cui all’articolo 6 della Convenzione sempre che siano compatibili con le disposizioni dell’articolo 25 della Costituzione della Re- pubblica popolare cinese sulla pianificazione familiare e dell’articolo 2 della legge sui minori.

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Convenzione sui diritti del fanciullo RU 1998

Cina Hong Kong

1. La Cina, per conto della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, inter-

preta la Convenzione come applicantesi solo dal momento della nascita. 2. La Cina, per conto della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, qualora necessario ed opportuno, riserva il diritto di applicare a coloro che entrano e sog- giornano illegalmente nella Regione amministrativa, le leggi e regolamenti che di- sciplinano l’entrata e il soggiorno in detta Regione nonché la partenza dal medesimo territorio e le leggi e regolamenti che disciplinano l’ottenimento dello statuto di re- sidente.

3. La Cina, per conto della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, inter-

preta i riferimenti ai “genitori” che figurano nella Convenzione come riferentisi uni- camente alle persone a cui le leggi della Regione amministrativa riconoscono lo statuto di genitore. Questo statuto può, in alcuni casi, essere riconosciuto ad una sola persona ad esempio se il fanciullo è stato adottato da una sola persona o se una donna è considerata l’unica parente di un figlio concepito grazie alla fecondazione artificiale. 4. Il Governo della Cina, per conto della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, riserva il diritto di non applicare l’articolo 32 capoverso b) paragrafo 2 della Convenzione, nella misura in cui si dovessero disciplinare gli orari di lavoro delle giovani donne di età superiore ai 15 anni impiegate fuori del settore industriale. 5. In quanto rappresentante della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, il Governo cinese si sforza di applicare rigorosamente la Convenzione ai fanciulli ri- chiedenti l’asilo nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, salvo qualora le condizioni e le risorse disponibili rendono impossibile tale applicazione. In parti- colare, per quanto concerne l’articolo 22 della Convenzione il Governo cinese, per conto della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, riserva il diritto di con- tinuare ad applicare le leggi e regolamenti che disciplinano la detenzione dei fan- ciulli che tentano di ottenere lo statuto di rifugiato e la definizione del loro statuto, come anche la loro entrata e soggiorno nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong e la loro partenza da detta Regione.

6. Il Governo cinese, per conto della Regione amministrativa speciale di Hong

Kong, riserva il diritto di non applicare la disposizione dell’articolo 37 capoverso c) della Convenzione inerente all’obbligo di separare i fanciulli detenuti dagli adulti qualora venissero meno adeguate attrezzature di detenzione o se la detenzione co- mune di fanciulli e adulti fosse ritenuta reciprocamente benefica. La responsabilità di garantire il rispetto degli obblighi e dei diritti internazionali ri- sultanti dall’applicazione della Convenzione alla Regione amministrativa speciale di Hong Kong, spetta al Governo cinese.

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Convenzione sui diritti del fanciullo RU 1998

Colombia Il Governo colombiano, in conformità dell’articolo 2 capoverso d) paragrafo 1 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 196925 sul diritto dei trattati, sottolinea per quanto concerne gli effetti delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 38 del- la Convenzione sui diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 1989 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che l’età menzionata nei detti paragrafi si intende l’età di 18 anni, in considerazione del fatto che la legge colombiana fissa a 18 anni l’età minima per l’arruolamento nelle forze armate.

Isole Cook Il Governo delle Isole Cook, in considerazione della Costituzione e di altri testi che potrebbero prima o poi entrare in vigore, si riserva il diritto di non applicare le di- sposizioni dell’articolo 2 della Convenzione nella misura in cui dovessero concedere ad un fanciullo la cittadinanza o la nazionalità delle Isole Cook oppure il diritto di residenza permanente nel Paese. Per quanto concerne l’articolo 10 il Governo delle Isole Cook si riserva il diritto di applicare la legislazione che potrebbe ritenere periodicamente necessaria per quanto concerne l’entrata e il soggiorno sul suo territorio e la partenza dal Paese di persone che, in virtù della legge delle Isole Cook, non hanno diritto di entrarvi e risiedervi e non possono neppure acquisire o possedere la cittadinanza. Il Governo delle Isole Cook accetta i principi generali enunciati nell’articolo 37. L’obbligo di separare gli adulti dai fanciulli privati di libertà di cui al capoverso c) secondo periodo, verrà applicato sempre che tale separazione sia giudicata possibile dalle autorità competenti. Le Isole Cook si riservano il diritto di non applicare le disposizioni dell’articolo 37 nella misura in cui esigano che i fanciulli detenuti ven- gano internati in locali distinti da quelli degli adulti. Le disposizioni della Convenzione non si applicano direttamente a livello interno. La Convenzione impone agli Stati obblighi secondo il diritto internazionale che le Isole Cook espletano già in conformità della propria legislazione nazionale. Il paragrafo 1 dell’articolo 2 non indica necessariamente che gli Stati sono tenuti a garantire ipso facto agli stranieri gli stessi diritti concessi ai propri cittadini. Il prin- cipio che vieta la discriminazione fondata sull’origine nazionale va inteso nel senso di escludere ogni comportamento arbitrario, ma non le diversità di trattamento ba- sate su considerazioni obiettive e ragionevoli, conformemente ai principi in vigore nelle società democratiche. Il Governo delle Isole Cook coglie l’occasione della sua adesione alla Convenzione per operare riforme nella legislazione interna sull’adozione, conformemente allo spirito della Convenzione che ritiene atte a garantire il benessere del fanciullo in virtù dell’articolo 3 paragrafo 2 della Convenzione. Se l’adozione è tuttora retta dalla legge, la base del principio secondo cui gli interessi preponderanti del fan- ciullo devono prevalere su ogni altra considerazione è autorizzata dalla Corte su- prema in virtù delle leggi e procedure applicabili e tenuto conto di tutte le informa- zioni pertinenti degne di fede, le misure previste saranno volte ad eliminare

25 RS 0.111

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Convenzione sui diritti del fanciullo RU 1998

qualsiasi disposizione discriminatoria sull’adozione in vigore nelle leggi adottate nei confronti delle Isole Cook prima della loro accessione all’indipendenza, allo scopo di istituire in materia di adozione un regime non discriminatorio per tutti i cittadini delle Isole Cook.

Corea La Repubblica di Corea non si considera vincolata dalle disposizioni dell’articolo 9 paragrafo 3, capoverso a), dell’articolo 21 e dell’articolo 40 paragrafo 2 capoverso b) v).

Croazia La Repubblica di Croazia si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 dell’articolo 9 della Convenzione poiché la sua legislazione conferisce alle autorità competenti (Centri di lavoro sociale) il diritto di pronunciarsi sulla separazione di un fanciullo dai propri genitori senza esame preliminare da parte delle autorità giu- diziarie.

Cuba Il Governo della Repubblica di Cuba dichiara, in conformità dell’articolo 1 della Convenzione e ai fini della vigente legge nazionale, che l’età di 18 anni non costi- tuisce la maggiore età per l’esercizio dei diritti civili.

Danimarca La Convenzione si applica anche alle Isole Färöe e alla Groenlandia. La Danimarca non si considera vincolata dalle disposizioni dell’articolo 40 paragra- fo 2 capoverso b) v). In quanto principio fondamentale della legge danese sull’amministrazione della giu- stizia, chiunque può impugnare una condanna penale di prima istanza decisa dinanzi una giurisdizione superiore. Esistono tuttavia alcune disposizioni che limitano que- sto diritto, ad esempio quando il verdetto reso da una giuria sulla questione di col- pevolezza non è stato invalidato dai magistrati in pianta stabile del tribunale adito.

Egitto Assodato che la legge islamica è una delle principali fonti del diritto positivo egi- ziano e, pur considerando la necessità assoluta di garantire con ogni mezzo ai fan- ciulli la tutela di cui abbisognano, detta legge, contrariamente ad altri tipi di diritto positivo, non riconosce l’adozione. Il Governo della Repubblica araba d’Egitto for- mula riserve a tutte le disposizioni relative all’adozione e in particolare agli articoli

20 e 21.

Emirati arabi uniti Conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 7, 14, 17 e 21 della Convenzio- ne, lo Stato degli Emirati arabi uniti formula le seguenti riserve:

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Convenzione sui diritti del fanciullo RU 1998

Articolo 7: Lo Stato degli Emirati arabi è del parere che l’acquisto della cittadinanza è un pro- blema interno retto dal diritto interno e soggiace alle condizioni e criteri definiti dalla legislazione nazionale. Articolo 14: Lo Stato degli Emirati arabi uniti si considera vincolato dall’articolo 14 unicamente se conforme ai principi e alle regole della sharia. Articolo 17: Lo Stato degli Emirati arabi uniti è consapevole del grande ruolo conferito ai media dalla Convenzione, tuttavia si considera vincolato dall’articolo 17 unicamente se conforme alle regole e leggi locali e non contravviene alle tradizioni e ai valori cul- turali come preconizzato nel preambolo della Convenzione. Articolo 21: Siccome vieta l’adozione in conformità dei principi della sharia, lo Stato degli Emi- rati arabi uniti formula riserve all’articolo 17 e non si considera vincolato dalle di- sposizioni di questo articolo.

Francia