AS 1998 2141
Ordinanza sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale
Ordinanza sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (ORDMU)
del 9 settembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 19351 concernente l’allestimento di nuove carte nazionali, ordina:
Sezione 1: Campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina la riproduzione di dati della misurazione ufficiale per scopi professionali e per pubblicazioni di qualsiasi genere.
Art. 2 Esclusione dal campo d’applicazione Le seguenti utilizzazioni di dati della misurazione ufficiale sono rette dal capitolo sesto dell’ordinanza del 18 novembre 19922 concernente la misurazione ufficiale (OMU): a. la rimessa di dati da parte dei servizi competenti della misurazione ufficiale; b. la riproduzione di dati in forma digitale con un grado d’esattezza superiore ad un metro.
Art. 3 Definizioni 1 Per riproduzione di dati della misurazione ufficiale si intende la memorizzazione o visualizzazione di informazione, anche se soltanto temporanea, su un supporto qual- siasi di dati che si rifanno alla misurazione ufficiale. 2 Non è considerata riproduzione la proiezione visuale e temporanea (per il tramite di apparati di proiezione, diascopi e simili). 3 Per prodotti nel formato reticolare si intendono prodotti che contengono i dati uni- camente sotto forma di un’immagine composta da punti singoli.
RS 510.622
1998-0004 2141
Riproduzione di dati della misurazione ufficiale RU 1998
Sezione 2: Autorizzazione per la riproduzione
Art. 4 Principio Un’autorizzazione è indispensabile per chi intende: a. riprodurre dati della misurazione ufficiale; b. utilizzare o importare in Svizzera riproduzioni soggette ad autorizzazione, nella misura in cui per le stesse non sia già stata rilasciata un’autorizzazione secondo la presente ordinanza.
Art. 5 Eccezione all’obbligo di chiedere l’autorizzazione L’autorizzazione non è necessaria per: a. la riproduzione di stampati con una tiratura inferiore a 100 esemplari; tirature sostanzialmente identiche eseguite durante un anno sono sommate; b. la riproduzione nell’ambito di pubblicazioni ufficiali della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni, quali rapporti esplicativi dei disegni di legge o delle vo- tazioni; c. l’allestimento di schizzi sommari, senza scala definita; d. le riproduzioni ai sensi dell’articolo 39 capoverso 2 OMU.
Art. 6 Condizioni dell’autorizzazione L’autorizzazione è rilasciata se: a. il richiedente offre garanzia di non usare i dati in maniera abusiva; b. è stato versato l’emolumento in virtù dell’articolo 38 OMU; e c. la riproduzione non contiene dati numerici in forma digitale dei livelli “punti fissi” e “beni immobili”, che divergono dai dati originali della misurazione uf- ficiale e che possono venir confusi con quest’ultimi.
Art. 7 Domanda d’autorizzazione Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) disciplina le esigenze da porre alla domanda d’autorizzazione.
Art. 8 Decisione d’autorizzazione
1 Il Cantone rilascia l’autorizzazione. Può delegare questa competenza ai Comuni
nella misura in cui questi dispongano di propri servizi di misurazione. 2 La Direzione federale delle misurazioni catastali rilascia l’autorizzazione per un prodotto contenente dati di più Cantoni. 3 Se un prodotto concerne prevalentemente un solo Cantone, quest’ultimo può, d’in- tesa con gli altri Cantoni interessati, rilasciare l’autorizzazione. 4 Ove lo esiga l’interesse pubblico, l’autorizzazione è vincolata a oneri e condizioni oppure negata. 5 L’autorizzazione può essere subordinata alla prestazione di adeguate garanzie per il pagamento degli emolumenti, i quali sono dovuti in base alla presente ordinanza in caso di ulteriore utilizzazione dei dati da parte di terzi.
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Art. 9 Portata dell’autorizzazione
1 L’autorità competente limita la durata della validità dell’autorizzazione.
2 Essa rilascia l’autorizzazione soltanto per una tiratura. Ogni riedizione o nuova edizione esige una nuova autorizzazione. 3 Non costituiscono oggetto dell’autorizzazione i diritti a prestazioni cartografiche che vanno oltre la rappresentazione degli estratti o delle valutazioni necessari per la misurazione ufficiale.
Art. 10 Autorizzazione generale 1 L’autorità competente può rilasciare, in casi motivati, invece di un’autorizzazione per ogni caso singolo, un’autorizzazione generale. Essa vi regola le modalità per le riproduzioni previste. 2 Chi dispone di un’autorizzazione generale e vuole eseguire una delle riproduzioni ivi previste deve notificarlo all’autorità competente. 3 Con la notifica, l’autorizzazione secondo l’articolo 4 è da ritenersi rilasciata non appena gli emolumenti dovuti sono coperti dai pagamenti versati in acconto. 4 L’autorità competente allestisce periodicamente il conteggio relativo ai pagamenti effettuati e agli emolumenti per le riproduzioni notificate.
5 Il Dipartimento può disciplinare i dettagli.
Art. 11 Menzione dell’autorizzazione e dell’obbligo di chiedere l’autorizzazione 1 Su tutti gli esemplari deve figurare una menzione dell’autorizzazione prescritta dall’autorità competente, in luogo ben visibile e in modo chiaramente leggibile. 2 Nel caso di dati digitali riproducibili, il software utilizzato deve informare esplici- tamente gli utenti che per un’ulteriore diffusione dei dati occorre chiedere un’au- torizzazione.
Sezione 3: Emolumenti
Art. 12 Principio 1 L’autorità competente preleva un emolumento per le riproduzioni soggette ad au- torizzazione. 2 Il Cantone versa annualmente alla Confederazione, entro il 31 gennaio dell’anno seguente, un quarto degli emolumenti riscossi da lui stesso o dai Comuni secondo la presente ordinanza. Nel definire l’importo da versare non vanno tenuti in considera- zione gli emolumenti che: a. nel singolo caso sono inferiori a 200 franchi; o b. sono riscossi per maggiori esigenze cantonali ai sensi dell’articolo 10 OMU.
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3 Analogamente, la Confederazione versa ai Cantoni di stazionamento tre quarti de- gli emolumenti che ha riscosso secondo l’articolo 8 capoverso 2 per prodotti non stampati.
Art. 13 Riproduzione esente da emolumenti Nessun emolumento è riscosso per la riproduzione di dati: a. a scopi scolastici e per pubblicazioni scientifiche; b. per l’esercizio dei diritti politici.
Art. 14 Basi per il calcolo degli emolumenti
1 L’emolumento è calcolato secondo:
a. la tiratura; b. la quantità dei dati contenuti; c. il genere della riproduzione dei dati; d. l’esattezza della riproduzione dei dati; e. l’uso previsto dei dati. 2 Per ogni richiedente gli emolumenti dovuti per la riproduzione di dati della misu- razione ufficiale, unitamente agli emolumenti pagati ai sensi dell’articolo 38 OMU, non possono superare le spese che andrebbero sostenute per un rilevamento ex novo degli stessi dati. 3 Per la riproduzione di dati rilevati in ragione delle maggiori esigenze cantonali ai sensi dell’articolo 10 OMU il diritto cantonale può prevedere un proprio tariffario.
Art. 15 Emolumento di base L’emolumento per la riproduzione di tutti i dati del catalogo dei dati di base riguar- danti un’area urbana della superficie di 1 km2, riprodotta in formato reticolare con un’esattezza di 1 metro, ammonta a 75 centesimi per esemplare.
Art. 16 Tiratura determinante 1 Quale tiratura vale il numero di esemplari che contengono dati identici di analoga attualità, presentazione e forma, e che sono oggetto della stessa autorizzazione. 2 Per i dati digitali, ogni copia che può essere installata secondo contratto di licenza vale quale esemplare. Se diversi posti di lavoro hanno accesso a una copia, si cal- cola almeno un esemplare per tre posti di lavoro. 3 Per gli offerenti in rete di dati pubblicamente accessibili il Dipartimento regola la definizione della tiratura determinante.
Art. 17 Sconto per tirature 1 Nel caso di tirature di oltre 100 esemplari l’emolumento di base non è moltiplicato per la tiratura, ma moltiplicato per il fattore (1.2 * 1001/6 * tiratura5/6) - 20. 2 Per tirature di oltre 1 milione di esemplari o per una tiratura illimitata o non defi- nibile è dovuto l’emolumento per 1 milione di esemplari.
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Art. 18 Quantità di dati 1 La quantità di dati è definita o sulla base della superficie riprodotta, della densità dei dati per rapporto alle aree urbane e dei livelli d’informazione riprodotti o sulla base della quantità di informazioni digitali contenute. 2 Ogni moltiplicazione per otto della quantità dei dati comporta una moltiplicazione per quattro dell’emolumento. 3 Sono calcolati soltanto una volta gli stessi dati riprodotti più volte nello stesso prodotto.
4 I dati che comprovatamente non provengono dalla misurazione ufficiale non sono
considerati per il calcolo degli emolumenti. 5 Il dispendio per il calcolo della quantità dei dati deve stare in un rapporto sensato con l’emolumento da attendersi e il presumibile risparmio di emolumenti.
Art. 19 Formato dei dati 1 Se il prodotto contiene unicamente dati non reticolari, l’emolumento aumenta di cinque volte, qualora i dati si trovino in un sistema chiuso, altimenti l’emolumento aumenta di dieci volte. 2 Per prodotti con mescolanza di dati reticolari e dati d’altro formato, l’emolumento è aumentato del doppio fino al decuplo.
Art. 20 Esattezza della riproduzione Ogni riduzione quadrupla dell’esattezza con la quale i dati della misurazione uffi- ciale sono riprodotti porta a una riduzione della metà dell’emolumento.
Art. 21 Portata dei principi di calcolo 1 I principi per il calcolo degli emolumenti ai sensi degli articoli 18-20 valgono sia per la riduzione degli emolumenti sia per l’aumento degli stessi.
2 Per quantità tra i valori indicati si procede per interpolazione.
Art. 22 Uso previsto 1 Ove, secondo il carattere del prodotto, il valore dei dati della misurazione ufficiale ivi contenuti, il prezzo e il genere di commercializzazione, sia da ritenere che la sua durata sia breve (ad es. carte CO, giornali, affissi) o l’interesse degli utenti medi ai dati della misurazione ufficiale contenuti sia modesto o secondario (ad es. libri, giornali, riviste, prodotti distribuiti gratuitamente all’utente finale), l’emolumento può essere ridotto fino a 1/25. 2 Se gli esemplari di una nuova tiratura sostituiscono gli esemplari di una tiratura anteriore, l’emolumento per la nuova tiratura può essere ridotto fino all’80 per cen- to.
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Art. 23 Emolumento minimo L’emolumento minimo riscosso ammonta a 50 franchi; nell’ambito dell’autorizza- zione generale secondo l’articolo 10 esso ammonta a 20 franchi per notifica e a 100 franchi per conteggio.
Art. 24 Esportazione Se il richiedente dimostra che all’estero sono distribuiti prodotti della concorrenza per i quali non sono stati versati gli emolumenti secondo la presente ordinanza e ove tale distorsione concorrenziale non possa essere altrimenti eliminata, l’emolumento per i prodotti esportati va adeguatamente ridotto.
Art. 25 Disposizioni d’esecuzione Il Dipartimento emana disposizioni su: a. la determinazione della tiratura decisiva per le trasmissioni di dati mediante reti di dati accessibili al pubblico; b. la determinazione della quantità dei dati ai sensi dell’articolo 18; c. l’aumento e la riduzione dell’emolumento ai sensi degli articoli 19 e 22; d. la determinazione dell’esattezza nel caso di dati in formato reticolare; e. le interpolazioni ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2; f. il calcolo forfettario di emolumenti minimi.
Sezione 4: Disposizioni penali
Art. 26 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, riproduce o importa in Svizzera dati della misurazione ufficiale senza essere in possesso della necessaria autorizzazione, è punito con la multa fino a franchi 5000. Rimane salva la riscossione degli emolu- menti.
2 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 27 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 6 dicembre 19933 sull’utilizzazione commerciale dei dati della mi- surazione ufficiale è abrogata.
Art. 28 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 18 novembre 19924 concernente la misurazione ufficiale è modifi- cata come segue:
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Art. 34 cpv. 2bis 2bis La rimessa di estratti può in particolare essere subordinata al fatto che il richie- dente: a. adempia gli obblighi risultanti dalla presente ordinanza nonché dall’ordinanza del 9 settembre 19985 sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (ORDMU); e b. fornisca garanzie adeguate per l’adempimento degli obblighi risultanti dal- l’ORDMU, che potrebbero risultare in seguito a riproduzione all’estero dei dati diffusi.
Art. 38 cpv. 2 e 2bis
2 Il Cantone fissa l’ammontare dell’emolumento nonché le modalità di pagamento e
può precisare l’utilizzazione coperta con l’emolumento versato. 2bis Nel calcolare l’emolumento le prestazioni antecedenti volte a ridurre i costi do- vuti al mandato e al tempo impiegato possono venir tenute adeguatamente in consi- derazione, a dipendenza dell’uso previsto degli estratti e delle valutazioni ritirati.
Art. 39 Riproduzione
1 La riproduzione di dati della misurazione ufficiale è retta dall’ORDMU.
2 Fanno eccezione le riproduzioni che:
a. non servono né per la pubblicazione né per scopi professionali; o b. avvengono nell’ambito dell’uso previsto ai sensi dell’articolo 38 capoverso 2.
Art. 29 Disposizioni transitorie 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) funge quale dipartimento competente fino al 31 dicembre 1998 (art. 7). 2 Le disposizioni d’esecuzione del DFGP restano in vigore fintanto che non saranno modificate o abrogate da parte del Dipartimento federale della difesa, della prote- zione della popolazione e dello sport.
Art. 30 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1998.
9 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
3 RU 1994 85 4 RS 211.432.2; RU 1998 270 5 RS 510.622; RU 1998 2141
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