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AS 1998 2157

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia

Convenzione Traduzione1 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia

Conclusa il 9 aprile 1996 Approvata dall’Assemblea federale il 18 marzo 19972 Ratificata con strumenti scambiati il 20 novembre 1997 Entrata in vigore il 1° gennaio 1998

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Croazia, animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel settore della sicurezza sociale, hanno concordato di concludere una Convenzione e, a tale scopo, hanno no- minato come loro plenipotenziari: Il Consiglio federale svizzero: la signora M. Verena Brombacher, vicedirettrice dell’Ufficio federale delle assi- curazioni sociali, Il Governo della Repubblica di Croazia: il signor Petar Sarcevic, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Re- pubblica di Croazia in Svizzera, i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1

1. Nella presente Convenzione:

a. “norme giuridiche” designa le leggi e ordinanze degli Stati contraenti menzio- nate nell’articolo 2; b. “territorio” designa, per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confede- razione Svizzera, e per quanto riguarda la Croazia, il territorio della Repubblica di Croazia; c. “cittadini” designa, per quanto riguarda la Svizzera, persone di nazionalità svizzera, e per quanto riguarda la Croazia, persone di nazionalità croata; d. “familiari e superstiti” designa i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino dalle persone di cui agli articoli 3 lettere a e b, 4 capoverso 1, 5 capoverso 3, 13 lettera c, 16 o 33 capoverso 3;

RS 0.831.109.291.1

1 Dal testo originale tedesco (AS 1998 2157).

2 RU 1998 2156

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e. “periodi di assicurazione” designa i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata svolta un’attività lucrativa oppure i periodi di residenza nonché i periodi ad essi parificati, definiti o riconosciuti come tali o come periodi di attesa dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti; f. “domicilio” designa per principio il luogo in cui una persona dimora con l’in- tenzione di stabilirvisi durevolmente; g. “risiedere” significa dimorare abitualmente; h. “autorità competente” designa, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio fede- rale delle assicurazioni sociali; per quanto concerne la Croazia, riguardo all’as- sicurazione pensioni e invalidità (compresa l’assicurazione contro gli infortuni professionali e le malattie professionali) come pure agli assegni per i figli il Ministero per il lavoro e l’assistenza sociale, e riguardo all’assicurazione ma- lattie e alla protezione sanitaria il Ministero della sanità; i. “istituzione” designa l’ente o l’autorità cui spetta l’applicazione delle norme giuridiche menzionate nell’articolo 2; j. “rifugiati” designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati e del relativo Protocollo del 31 gennaio 19674; k. “apolidi” designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settem- bre 19545 sullo statuto degli apolidi. 2. I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalle nor- me giuridiche applicabili.

Articolo 2

1. Salvo disposizioni contrarie, la presente Convenzione si applica:

a. in Svizzera i. alla legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i super- stiti; ii. alla legislazione federale sull’assicurazione per l’invalidità; iii. alla legislazione federale sull’assicurazione contro gli infortuni professio- nali e non professionali come pure contro le malattie professionali; iv. alla legislazione federale sugli assegni familiari; v. riguardo all’articolo 3, al titolo III capitolo 1 e ai titoli IV e V, alla legisla- zione federale sull’assicurazione malattie; b. in Croazia alle norme giuridiche concernenti i. l’assicurazione pensioni e invalidità, compresa l’assicurazione contro gli infortuni professionali e le malattie professionali; ii. l’assicurazione malattie e la protezione sanitaria, compresa l’assicurazione contro gli infortuni professionali e le malattie professionali; iii. gli assegni per i figli.

3 RS 0.142.30 4 RS 0.142.301 5 RS 0.142.40

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2. La presente Convenzione si applica parimenti a tutte le leggi e ordinanze che co- dificano, modificano o completano le norme giuridiche enumerate al capoverso 1.

3. Per contro essa si applica alle leggi e ordinanze:

a. che estendono i rami assicurativi esistenti a nuove categorie di beneficiari, sol- tanto nel caso in cui lo Stato contraente che ha modificato le sue norme giuridi- che non abbia notificato la sua opposizione all’autorità competente dell’altro Stato entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione ufficiale di detti atti; b. che istituiscono un nuovo ramo della sicurezza sociale, solo se è stato conve- nuto tra gli Stati contraenti.

Articolo 3 La presente Convenzione si applica: a. ai cittadini degli Stati contraenti nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti; b. ai rifugiati e agli apolidi nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro super- stiti, a condizione che risiedano sul territorio di uno degli Stati contraenti; sono fatte salve norme giuridiche più favorevoli di uno degli Stati; c. a tutte le persone, qualunque sia la loro nazionalità, riguardo agli articoli 7 ca- poversi 1-4, 8 capoversi 3 e 4, 9 capoverso 2, 10-13, 18 capoverso 1 e, nei casi ivi menzionati, all’articolo 19 nonché nel titolo III capitolo 3.

Articolo 4 1. I cittadini di uno degli Stati contraenti, i membri delle loro famiglie e i loro su- perstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell’altro Stato alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo Stato, dei membri delle loro famiglie e dei loro superstiti; sono fatte salve disposizioni derogatorie della presente Convenzione. 2. Il principio della parità di trattamento giusta il capoverso 1 non si applica alle norme giuridiche svizzere concernenti: a. l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei cittadi- ni svizzeri residenti all’estero; b. l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità di cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio della Confederazione o di istituzioni desi- gnate dal Consiglio federale; c. le prestazioni assistenziali a favore dei cittadini svizzeri all’estero.

Articolo 5 1. Le persone di cui all’articolo 3 lettere a e b che possono pretendere prestazioni pecuniarie in virtù delle norme giuridiche enumerate nell’articolo 2 capoverso 1 lettera A i)-iv) e lettera B i) e iii) ricevono tali prestazioni per intero e senza alcuna limitazione fintanto che risiedono sul territorio di uno Stato contraente; è fatto salvo il capoverso 2. 2. Le rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera per l’invalidità per assicurati il cui grado d’invalidità sia inferiore al 50 per cento nonché le rendite straordinarie e

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gli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità sono concessi solo se il beneficiario è domiciliato in Svizzera. 3. Le prestazioni pecuniarie di uno degli Stati contraenti ai sensi delle norme giuri- diche enumerate nell’articolo 2 sono erogate ai cittadini dell’altro Stato residenti in uno Stato terzo nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti alle stesse condizioni e nella stessa misura di quelle concesse ai propri cittadini, rispettiva- mente ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti che risiedono in questo Stato terzo. 4. Gli assegni per l’economia domestica ai sensi delle norme giuridiche svizzere re- lative agli assegni familiari sono concessi ai cittadini croati fintanto che l’avente diritto soggiorna in Svizzera con la sua famiglia.

Titolo II Norme giuridiche applicabili

Articolo 6 L’obbligo assicurativo delle persone esercitanti un’attività lucrativa è determinato conformemente alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano detta attività; sono fatti salvi gli articoli 7-10.

Articolo 7 1. I lavoratori dipendenti di un’impresa con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti, inviati temporaneamente per l’esecuzione di lavori sul territorio dell’altro Stato, rimangono sottoposti, durante i primi 24 mesi del distacco, alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio l’impresa ha la sua sede. Se il distacco si prolunga oltre questo termine, le norme giuridiche del primo Stato pos- sono continuare ad essere applicate per un periodo da convenire di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati. 2. I lavoratori dipendenti di un’impresa di trasporto con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti occupati sul territorio dei due Stati sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato sul cui territorio l’impresa ha la sua sede come se fossero oc- cupati solo sul territorio di questo Stato. Tuttavia, se tali persone sono domiciliate sul territorio dell’altro Stato contraente o vi sono occupate durevolmente presso una filiale o una rappresentanza permanente di detta impresa, sono sottoposte alle norme giuridiche di questo Stato contraente. 3. Il capoverso 2 si applica per analogia al personale di volo d’imprese di trasporto aereo dei due Stati contraenti. 4. I lavoratori dipendenti di un servizio pubblico di uno degli Stati contraenti inviati sul territorio dell’altro Stato sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato accre- ditante. 5. I cittadini degli Stati contraenti che fanno parte dell’equipaggio di una nave bat- tente bandiera di uno degli Stati sono assicurati secondo le norme giuridiche di que- sto Stato.

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Articolo 8 1. I cittadini di uno degli Stati contraenti, inviati come membri di una missione di- plomatica o di una sede consolare sul territorio dell’altro Stato, sono sottoposti alle norme giuridiche del primo Stato contraente. 2. I cittadini di uno degli Stati contraenti, assunti sul territorio dell’altro Stato per essere impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare del primo Stato contraente, sono assicurati secondo le norme giuridiche del secondo Stato contraente. Essi possono optare per l’applicazione delle norme giuridiche del primo Stato entro un termine di tre mesi a contare dall’inizio della loro occupazione o dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Il capoverso 2 si applica per analogia:

a. ai cittadini di Stati terzi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno degli Stati contraenti sul territorio dell’altro Stato; b. ai cittadini di uno degli Stati contraenti e ai cittadini di Stati terzi occupati sul territorio dell’altro Stato contraente al servizio personale di uno dei cittadini del primo Stato menzionati nei capoversi 1 e 2. 4. Se una missione diplomatica o una sede consolare di uno degli Stati contraenti occupa sul territorio dell’altro Stato persone assicurate secondo le norme giuridiche di quest’ultimo Stato, deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalle norme giuridiche del secondo Stato contraente. La stessa regola- mentazione si applica ai cittadini di cui ai capoversi 1 e 2 che impiegano tali perso- ne al loro servizio personale. 5. I capoversi 1-4 non si applicano ai membri onorari di sedi consolari e ai loro im- piegati.

Articolo 9 1. I cittadini di uno degli Stati contraenti occupati sul territorio dell’altro Stato al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno Stato terzo, che non sono assicurati in detto Stato terzo né nel loro Stato di origine sono assicurati conformemente alle norme giuridiche del secondo Stato contraente. 2. Riguardo all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il capoverso 1 si applica per analogia ai coniugi e ai figli delle persone di cui al capo- verso 1 che dimorano in Svizzera con esse, a condizione che non siano già assicurati giusta le norme giuridiche interne.

Articolo 10 Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accor- do deroghe alle disposizioni degli articoli 6-8.

Articolo 11 1. Se, durante l’esercizio dell’attività lucrativa sul territorio di uno degli Stati con- traenti, una persona in applicazione degli articoli 7, 8 e 10 rimane assoggettata alle norme giuridiche dell’altro Stato, questo vale anche per il coniuge e per i figli che

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dimorano con tale persona sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che essi non vi esercitino un’attività lucrativa. 2. Se, giusta il capoverso 1, al coniuge e ai figli si applicano le norme giuridiche svizzere, questi sono assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Titolo III Disposizioni particolari Capitolo 1 Malattia e maternità

Articolo 12 1. Se una persona che trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa dalla Croazia in Svizzera si assicura presso un assicuratore svizzero per le indennità gior- naliere entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione malattie croata, i periodi di assi- curazione compiuti nell’assicurazione croata sono presi in considerazione per il ri- conoscimento del diritto alle prestazioni. 2. Riguardo alle indennità giornaliere in caso di maternità, i periodi di assicurazione secondo il capoverso 1 sono presi in considerazione solo se l’assicurata era affiliata da tre mesi presso un assicuratore svizzero.

Articolo 13 Le persone menzionate di seguito sono assicurate obbligatoriamente secondo le norme giuridiche croate sull’assicurazione malattie presso l’ufficio regionale com- petente dell’ente croato per l’assicurazione malattie come segue: a. le persone che trasferiscono la loro residenza dalla Svizzera in Croazia – hanno diritto, se esercitano un’attività lucrativa, alla protezione sanitaria e alle indennità di malattia a contare dall’inizio dello svolgimento di tale atti- vità; – hanno diritto alla protezione sanitaria se si annunciano all’ufficio del lavoro entro i termini stabiliti dalla legge e sono stati assicurati presso una cassa malati svizzera riconosciuta prima di trasferire la loro residenza; – hanno diritto alla protezione sanitaria se sono al beneficio di una rendita svizzera e versano i contributi prescritti; b. i periodi di assicurazione compiuti presso una cassa malati svizzera ricono- sciuta sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto alla prote- zione sanitaria; c. hanno parimenti diritto alla protezione sanitaria i coniugi e i figli ai sensi delle norme giuridiche croate sull’assicurazione malattie dei familiari.

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Capitolo 2 Assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti A. Applicazione delle norme giuridiche svizzere

Articolo 14 1. I cittadini croati che, immediatamente prima dell’insorgenza dell’invalidità, erano sottoposti all’obbligo contributivo nell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i su- perstiti e l’invalidità hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione fintanto che di- morano in Svizzera. L’articolo 15 lettera a si applica per analogia. 2. I cittadini croati che, all’insorgenza dell’invalidità, non sono sottoposti all’ob- bligo contributivo nell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’inva- lidità, ma vi sono assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione fintanto che sono domiciliati in Svizzera se, immediatamente prima dell’insorgenza dell’invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un an- no. I figli minorenni hanno inoltre diritto a tali provvedimenti qualora siano domi- ciliati in Svizzera e vi siano nati invalidi oppure vi abbiano risieduto ininterrotta- mente dalla nascita. 3. I cittadini croati residenti in Svizzera, che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi, non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera giusta il capoverso 2. 4. I figli nati invalidi in Croazia e la cui madre abbia soggiornato in Croazia com- plessivamente al massimo durante due mesi prima della nascita sono assimilati ai bambini nati invalidi in Svizzera. In caso d’infermità congenita del bambino, l’assi- curazione svizzera per l’invalidità assume i costi per le prestazioni fornite in Croazia per una durata di tre mesi dopo la nascita, entro i limiti delle prestazioni che avrebbe dovuto concedere in Svizzera. Il primo e il secondo periodo si applicano per analo- gia ai bambini nati invalidi al di fuori del territorio degli Stati contraenti; l’assicurazione svizzera per l’invalidità assume i costi delle prestazioni fornite all’estero solo se devono essere concesse d’urgenza a causa delle condizioni di sa- lute del bambino.

Articolo 15 Per acquisire il diritto alle prestazioni secondo le norme giuridiche svizzere relative all’assicurazione per l’invalidità, sono considerati assicurati ai sensi di tali norme giuridiche anche: a. i cittadini croati che, in seguito a un infortunio o a una malattia, devono cessare l’attività lucrativa in Svizzera, ma la cui invalidità è stata accertata in questo Paese, per la durata di un anno a partire dall’interruzione del lavoro cui è se- guita l’invalidità; essi devono continuare a versare i contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se fossero domiciliati in Svizze- ra; b. i cittadini croati che, dopo la cessazione dell’attività lucrativa, beneficiano di provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione svizzera per l’invalidità; essi

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sono soggetti all’obbligo contributivo nell’assicurazione svizzera per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità; c. i cittadini croati cui non si applicano le lettere a e b e, all’insorgenza dell’e- vento assicurato, aa. sono affiliati all’assicurazione croata pensioni e invalidità; oppure bb. beneficiano di una rendita d’invalidità o di vecchiaia ai sensi delle norme giuridiche croate o hanno diritto ad una tale rendita; oppure cc. sono affiliati all’assicurazione malattie croata sulla protezione sanitaria.

Articolo 16 1. Fatti salvi i capoversi 2-4, i cittadini croati e i loro superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri e dei loro su- perstiti. 2. Quando l’importo della rendita ordinaria parziale cui hanno diritto i cittadini cro- ati o i loro superstiti che non resiedono in Svizzera non supera il 10 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, è concessa loro, anziché la rendita par- ziale, un’indennità unica pari al valore attuale della rendita. I cittadini croati o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita parziale e che lasciano definitiva- mente la Svizzera ricevono un’indennità analoga pari al valore in contanti della ren- dita al momento della partenza. 3. Quando l’importo della rendita ordinaria parziale è superiore al 10 per cento, ma non supera il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini croati o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o che lasciano definitivamente il Paese possono scegliere tra il versamento della rendita o quello di un’indennità unica. Tale scelta deve intervenire durante la procedura di fissazione della rendita se dimorano fuori dalla Svizzera all’insorgenza dell’evento assicurato, oppure quando lasciano il Paese qualora abbiano già beneficiato di una rendita in Svizzera. 4. Dopo il versamento dell’indennità da parte dell’assicurazione svizzera, nei con- fronti di quest’ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi ver- sati fino ad allora. 5. I capoversi 2-4 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera per l’invalidità, a condizione che l’avente diritto abbia compiuto i 55 anni e nel suo caso non sia più previsto un riesame delle condizioni relative all’invalidità.

Articolo 17 1. I cittadini croati hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, han- no soggiornato ininterrottamente in Svizzera durante almeno dieci anni interi se si tratta di una rendita di vecchiaia, oppure durante almeno cinque anni interi se si tratta di una rendita per superstiti, d’invalidità o di una rendita di vecchiaia sostituti- va di queste due prestazioni.

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2. Il soggiorno in Svizzera giusta il capoverso 1 è considerato ininterrotto se la per- sona lascia la Svizzera durante un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato. Per contro, i periodi du- rante i quali i cittadini croati residenti in Svizzera erano esentati dall’affiliazione all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non sono com- putati sulla durata di soggiorno in Svizzera. 3. I rimborsi dei contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i super- stiti effettuati prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, nonché le indennità uniche versate giusta l’articolo 16 capoversi 2-5 non ostacolano la conces- sione di rendite straordinarie in applicazione del capoverso 1; in questi casi tuttavia i contributi rimborsati o le indennità versate sono computati nelle rendite da concede- re.

B. Applicazione delle norme giuridiche croate

Articolo 18 1. Se una persona non soddisfa le condizioni previste dalle norme giuridiche croate per il diritto a prestazioni dell’assicurazione pensioni e invalidità in base ai soli pe- riodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche croate, per il ricono- scimento del diritto a tali prestazioni e per il loro calcolo i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere sono sommati con quelli croati, a condizione che non si sovrappongano. 2. Se, nonostante l’applicazione del capoverso 1, una persona di cui all’articolo 3 lettere a o b non adempie le condizioni per il diritto alle prestazioni, l’istituzione croata computa anche i periodi di assicurazione compiuti in uno Stato terzo con il quale la Croazia ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che preveda di sommare i periodi di assicurazione.

Articolo 19 Se il diritto a prestazioni sorge solo con l’applicazione dell’articolo 18, l’istituzione competente croata le calcola nel modo seguente: a. dapprima calcola l’importo teorico della prestazione che spetterebbe all’interes- sato se tutti i periodi di assicurazione sommati giusta l’articolo 18 capoversi 1 o 2 fossero stati compiuti secondo le norme giuridiche che deve applicare; b. poi stabilisce l’importo spettante effettivamente all’interessato sulla base del- l’importo teorico giusta la lettera a secondo il rapporto esistente tra i periodi di assicurazione compiuti giusta le norme giuridiche che deve applicare e la du- rata complessiva dei periodi di assicurazione; c. se la durata complessiva dei periodi di assicurazione supera la durata massima stabilita secondo le norme giuridiche croate per il calcolo dell’importo massi- mo, l’istituzione croata calcola la prestazione parziale dovuta secondo il rap- porto esistente tra la durata dei periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche croate e la menzionata durata massima dei periodi di assicu- razione.

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Articolo 20 Indipendentemente dall’applicazione dell’articolo 16 capoversi 2-5, i periodi di as- sicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere sono presi in considera- zione dall’istituzione croata per l’applicazione degli articoli 18 e 19.

Capitolo 3 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Articolo 21 1. Le persone assicurate secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti e che sono vittime di un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professio- nale sul territorio dell’altro Stato contraente, possono richiedere all’istituzione del luogo di dimora tutte le prestazioni in natura necessarie. 2. Le persone che hanno diritto a prestazioni in natura in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale conformemente alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti, e trasferiscono la propria dimora sul territorio dell’altro Stato durante il trattamento medico, beneficiano parimenti di tali prestazioni. Per il trasfe- rimento della dimora è necessaria l’approvazione dell’istituzione debitrice di presta- zioni; è concesso se non vi sono obiezioni da parte del medico e la persona si reca dai propri familiari. 3. Le prestazioni in natura cui hanno diritto le persone di cui ai capoversi 1 e 2 de- vono essere concesse secondo le norme giuridiche vigenti per l’istituzione del luogo di dimora. 4. Le protesi e altre prestazioni in natura di notevole importanza sono concesse solo previa approvazione dell’istituzione debitrice di prestazioni, salvo in casi partico- larmente urgenti.

Articolo 22 1. Le prestazioni pecuniarie cui hanno diritto le persone secondo le norme giuridi- che di uno degli Stati contraenti possono essere pagate su richiesta dell’istituzione debitrice di prestazioni secondo le norme giuridiche per essa vigenti tramite l’isti- tuzione corrispondente dell’altro Stato. 2. L’istituzione debitrice di prestazioni deve comunicare nella sua richiesta l’im- porto e la durata delle prestazioni spettanti alla persona assicurata.

Articolo 23 L’istituzione debitrice di prestazioni rimborsa le spese cagionate all’istituzione che ha concesso prestazioni giusta gli articoli 21 e 22, eccettuate le spese amministrati- ve. Le autorità competenti possono convenire un altro modo di procedere.

Articolo 24 Se le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti prevedono che, per stabilire il grado d’incapacità lavorativa nel caso di un infortunio sul lavoro o di una malattia

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professionale ai sensi di queste norme giuridiche, si debbano prendere in considera- zione gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali occorsi anteriormente, que- sto vale anche per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ante- riormente sotto le norme giuridiche dell’altro Stato, come se fossero insorti sotto le norme giuridiche del primo Stato contraente.

Articolo 25 Gli articoli 21-24 si applicano anche agli infortuni non professionali ai sensi delle norme giuridiche svizzere.

Articolo 26 Se una malattia professionale dovesse essere indennizzata secondo le norme giuridi- che di entrambi gli Stati contraenti, le prestazioni sono concesse solo conforme- mente alle norme giuridiche dello Stato sul cui territorio l’attività suscettibile di ca- gionare tale malattia professionale è stata esercitata da ultimo.

Articolo 27 Se i lavoratori dipendenti che hanno beneficiato o beneficiano di un’indennità per una malattia professionale conformemente alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti, in caso di aggravamento di questa malattia professionale, fanno valere, per una malattia professionale della stessa natura, diritti a prestazioni in virtù delle norme giuridiche dell’altro Stato, si applicano le regole seguenti: a. se il lavoratore non ha esercitato un’attività suscettibile di cagionare una ma- lattia professionale o di aggravarla sul territorio dell’altro Stato contraente, l’istituzione competente del primo Stato è tenuta ad assumere le prestazioni, in virtù delle proprie norme giuridiche, tenendo conto dell’aggravamento; b. se il lavoratore ha esercitato una tale attività sul territorio dell’altro Stato con- traente, l’istituzione competente del primo Stato deve assumere le prestazioni in virtù delle proprie norme giuridiche senza tenere conto dell’aggravamento; l’istituzione competente dell’altro Stato concede a questa persona un supple- mento, il cui importo è determinato in base alle norme giuridiche di questo Stato e ammonta alla differenza tra l’importo della prestazione dovuta dopo l’aggravamento e l’importo che sarebbe stato dovuto se la malattia, prima del- l’aggravamento, fosse insorta sul suo territorio.

Capitolo 4 Assegni familiari

Articolo 28 I cittadini dei due Stati contraenti hanno diritto agli assegni per i figli previsti nelle norme giuridiche indicate nell’articolo 2, qualunque sia la residenza dei loro figli.

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Titolo IV Disposizioni di applicazione

Articolo 29 Le autorità competenti: a. concordano le disposizioni amministrative necessarie per l’applicazione della presente Convenzione; b. designano organismi di collegamento allo scopo di facilitare le relazioni tra le istituzioni dei due Stati contraenti; c. s’informano reciprocamente su tutti i provvedimenti adottati per l’applicazione della presente Convenzione; d. s’informano reciprocamente sulle modifiche delle rispettive norme giuridiche.

Articolo 30 1. Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità, i tribunali e le istitu- zioni dei due Stati contraenti si prestano reciprocamente assistenza come se si trat- tasse dell’applicazione delle proprie norme giuridiche. Tale assistenza è gratuita, fatta eccezione per le spese in contanti. 2. Il capoverso 1 primo periodo si applica anche agli esami medici. Le spese per gli esami medici, le spese di viaggio, di ricovero per osservazione nonché altre spese in contanti (perdita di guadagno, indennità giornaliera e simili), fatta eccezione per i costi di spedizione, devono essere rimborsate dall’organo richiedente. Le spese non sono rimborsate se l’esame medico è nell’interesse delle istituzioni competenti dei due Stati contraenti.

Articolo 31 1. L’esonero o la riduzione di diritti di bollo e di imposte previsti dalle norme giuri- diche di uno degli Stati contraenti per gli atti e i documenti da produrre in applica- zione delle norme giuridiche di questo Stato sono estesi agli atti e ai documenti da produrre in virtù delle norme giuridiche dell’altro Stato. 2. Le autorità e le istituzioni dei due Stati contraenti rinunciano all’autenticazione diplomatica o consolare degli atti e dei documenti da produrre in applicazione della presente Convenzione.

Articolo 32 Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che, in applicazione delle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti, devono essere inoltrati presso un’autorità amministra- tiva, un tribunale o un’istituzione di questo Stato entro un determinato termine, sono considerati ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine a un organo, a un tribunale o a un’istituzione corrispondenti dell’altro Stato. In tali casi, l’organo che possiede il documento vi appone la data di ricevimento e lo trasmette all’organo competente del primo Stato.

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Articolo 33 1. Se l’istituzione di uno degli Stati contraenti ha concesso indebitamente prestazio- ni in contanti, l’importo indebitamente corrisposto può essere trattenuto a favore di detta istituzione su una prestazione corrispondente conformemente alle norme giuri- diche dell’altro Stato contraente. 2. Se l’istituzione di uno degli Stati contraenti ha concesso un anticipo tenendo conto dell’esistenza di un diritto a una prestazione secondo le norme giuridiche dell’altro Stato, l’importo pagato deve essere trattenuto a favore di detta istituzione sul pagamento di arretrati. 3. Se, secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti, una persona ha di- ritto a una prestazione pecuniaria per un periodo durante il quale un’istituzione assi- stenziale dell’altro Stato ha concesso prestazioni a essa o ai suoi familiari, tale pre- stazione pecuniaria deve essere trattenuta, su richiesta e a favore dell’istituzione assistenziale legittimata all’indennizzo, come se quest’ultima fosse un’istituzione assistenziale con sede sul territorio del primo Stato.

Articolo 34 1. Se una persona che ha diritto a prestazioni secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per un danno avvenuto sul territorio dell’altro Stato, può esige- re da un terzo il risarcimento di questo danno conformemente alle norme giuridiche di quest’ultimo Stato, l’istituzione debitrice di prestazioni del primo Stato è surro- gata nel diritto al risarcimento nei confronti del terzo conformemente alle norme giuridiche che le sono applicabili; l’altro Stato contraente riconosce questa surroga- zione. 2. Qualora, in applicazione del capoverso 1, le istituzioni dei due Stati contraenti abbiano il diritto di esigere il risarcimento di un danno a causa di prestazioni asse- gnate per lo stesso evento, esse sono creditrici solidali. Sono tenute a ripartire tra loro gli importi recuperati proporzionalmente alle prestazioni da fornire da ognuna di esse.

Articolo 35 1. Le istituzioni che, in virtù della presente Convenzione, devono fornire prestazioni soddisfano il loro obbligo versando gli importi nella valuta del loro Paese. 2. Se un’istituzione di uno degli Stati contraenti deve effettuare pagamenti a un’isti- tuzione dell’altro Stato, questi devono essere fatti nella valuta del secondo Stato. 3. Qualora uno degli Stati contraenti emani disposizioni relative alla limitazione del commercio delle valute, gli Stati contraenti prendono tempestivamente misure atte ad assicurare il versamento degli importi dovuti d’ambo le parti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 36 I cittadini di uno degli Stati contraenti che dimorano sul territorio dell’altro Stato hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all’assicurazione facoltativa secondo le

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norme giuridiche del loro Paese d’origine, in particolare anche riguardo al versa- mento dei contributi a quest’assicurazione e alla riscossione delle rendite acquisite.

Articolo 37 1. Le autorità, i tribunali e le istituzioni di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare di trattare le domande e prendere in considerazione altri atti per il fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell’altro Stato oppure in lingua inglese. 2. Per l’applicazione della presente Convenzione le autorità, i tribunali e le istitu- zioni degli Stati contraenti possono corrispondere tra loro e con le persone interes- sate o con i loro rappresentanti direttamente in una delle loro lingue ufficiali oppure in lingua inglese.

Articolo 38 1. Tutte le controversie derivanti dall’applicazione della presente Convenzione sono appianate di comune intesa tra le autorità competenti dei due Stati contraenti. 2. Qualora non si riesca a trovare una soluzione entro un termine di sei mesi, la ver- tenza è sottoposta a un tribunale arbitrale la cui composizione e procedura sono de- terminate, di comune intesa, dai governi dei due Stati contraenti. Tale tribunale deve decidere conformemente ai principi fondamentali e allo spirito della presente Con- venzione. Le sue decisioni sono vincolanti.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali

Articolo 39 1. La presente Convenzione si applica anche agli eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore. 2. Le decisioni prese prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione non ne ostacolano l’applicazione. 3. I diritti delle persone la cui rendita è stata rifiutata o determinata anteriormente all’entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, se- condo questa Convenzione. Tale revisione, cui si può procedere anche d’ufficio, non deve in alcun caso cagionare la riduzione dei diritti anteriori dei beneficiari. 4. La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. 5. Per la determinazione del diritto a una prestazione sorto conformemente alle di- sposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima dell’entrata in vigore di questa Convenzione. 6. Per tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione, i termini di prescrizione secondo le norme giuridiche degli Stati contraenti decorrono al più presto dall’entrata in vigore di questa Convenzione.

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7. La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti con un’indennità unica o con il rimborso dei contributi. 8. L’articolo 15 lettera c si applica anche ai cittadini di altri Stati che, in passato, facevano parte della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

Articolo 40 Nell’ambito delle relazioni tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croa- zia, la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare fede- rativa di Jugoslavia concernenti le assicurazioni sociali dell’8 giugno 19626 riveduta con l’Accordo aggiuntivo del 9 luglio 19827 è abrogata dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 41 1. La presente Convenzione necessita della ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto a Zagabria.

2. Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio

degli strumenti di ratifica.

Articolo 42

1. La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata. Ogni Stato

contraente può denunciarla per scritto osservando un termine di tre mesi.

2. In caso di denuncia della presente Convenzione, le sue disposizioni rimangono

applicabili ai diritti a prestazioni acquisiti fino ad allora. I diritti in corso di acquisi- zione in virtù delle sue disposizioni sono disciplinati mediante accordi.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna, il 9 aprile 1996, in due esemplari, in lingua tedesca e in lingua croata, le due versioni facenti parimenti fede.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Croazia: M. V. Brombacher P. Sarcevic

6 RU 1964 157 7 RU 1983 1606

Accordo amministrativo Traduzione8 concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 9 aprile 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia

Concluso il 24 novembre 1997 Entrato in vigore il 1° gennaio 1998

In conformità all’articolo 29 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale del 9 aprile 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia, detta in se- guito “Convenzione”, le autorità competenti, ossia per la Confederazione Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e per la Repubblica di Croazia, il Ministero del lavoro e dell’assistenza sociale nonché il Ministero della sanità hanno concordato le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.

Articolo 2 Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 29 lettera b della Convenzione: A. in Svizzera i. la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra (detta in seguito “Cassa svizzera di compensazione”), per quanto riguarda l’assicurazione per la vecchiaia, i su- perstiti e l’invalidità; ii. l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni a Lucerna (detto in seguito “INSAI”), per l’assicurazione contro gli infortuni professio- nali e non professionali nonché contro le malattie professionali e iii. l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna, per tutti gli altri casi;

RS 0.831.109.291.12

8 Dal testo originale tedesco (AS 1998 2173).

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B. in Croazia i. l’Ente nazionale croato per l’assicurazione malattie – direzione – per l’assicu- razione malattie e la protezione sanitaria, compreso il trattamento medico in ca- so d’infortuni professionali e di malattie professionali e ii. il Fondo della Repubblica per l’assicurazione pensioni e invalidità dei lavorato- ri della Croazia – sede centrale di Zagabria – per l’assicurazione pensioni e in- validità, compresi l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché gli assegni per i figli.

Articolo 3 1. Le autorità competenti dei due Stati contraenti o, con il loro consenso, gli organi- smi di collegamento stabiliscono di comune accordo i moduli necessari all’applica- zione della Convenzione e del presente Accordo. 2. Per facilitare l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo gli organi- smi di collegamento concordano, per quanto possibile, misure volte ad allestire e a proseguire lo scambio elettronico dei dati. 3. Per la trasmissione di dati relativi a persone si applica il diritto interno sulla pro- tezione dei dati. Tali dati possono essere usati solo per l’applicazione della Conven- zione e del presente Accordo.

Titolo II Norme giuridiche applicabili

Articolo 4 1. Nei casi di cui all’articolo 7 capoverso 1 primo periodo della Convenzione, le istituzioni dello Stato contraente indicate nel capoverso 2, le cui norme giuridiche restano applicabili, attestano, su richiesta, che la persona interessata rimane sottopo- sta a tali norme giuridiche.

2. L’attestazione di cui al capoverso 1 è rilasciata sull’apposito modulo:

a. in Svizzera, dalla competente cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e dal competente assicuratore contro gli in- fortuni; b. in Croazia, dall’ufficio regionale competente dell’Ente croato per l’assicura- zione malattie. 3. Le domande volte a prorogare la durata del distacco devono essere inoltrate prima della scadenza dell’attestazione alla competente autorità dello Stato contraente dal cui territorio la persona è trasferita ossia, per i distacchi dalla Croazia, al Ministero del lavoro e dell’assistenza sociale e, per i distacchi dalla Svizzera, all’Ufficio fede- rale delle assicurazioni sociali. Se detta autorità approva la domanda, essa si accorda tramite scambio di lettere con l’autorità dell’altro Stato contraente e comunica la sua decisione al richiedente e alle istituzioni interessate del suo Paese.

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Articolo 5 1. Per esercitare il diritto d’opzione previsto nell’articolo 8 capoversi 2 e 3 della Convenzione, i lavoratori comunicano la loro scelta: a. se impiegati in Svizzera – all’Ente croato per l’assicurazione malattie - direzione, b. se impiegati in Croazia – alla Cassa federale di compensazione a Berna e – all’agenzia di Berna dell’INSAI. 2. Se i lavoratori menzionati nell’articolo 8 capoversi 2 e 3 della Convenzione opta- no a favore delle norme giuridiche dello Stato contraente rappresentato, le istituzio- ni competenti di questo Stato rilasciano un’attestazione da cui risulta che essi sono sottoposti a queste norme giuridiche.

Articolo 6 Nei casi di cui nell’articolo 11 capoverso 2 della Convenzione, le persone interes- sate devono presentarsi alla cassa cantonale di compensazione del Cantone sul cui territorio hanno risieduto da ultimo.

Titolo III Disposizioni particolari Capitolo 1 Malattia e maternità

Articolo 7 1. Per beneficiare delle agevolazioni previste nell’articolo 12 della Convenzione, la persona interessata presenta all’assicuratore svizzero presso il quale chiede l’affilia- zione all’assicurazione un’attestazione che indichi la data dell’uscita dall’assicura- zione malattie croata nonché i periodi d’assicurazione assolti in questo Paese. 2. L’attestazione è rilasciata dall’ufficio regionale competente dell’Ente croato per l’assicurazione malattie su istanza del richiedente. Se questi non è in possesso del- l’attestazione, l’assicuratore svizzero che si occupa della domanda di affiliazione può, per ottenerla, rivolgersi all’ufficio regionale competente dell’Ente croato per l’assicurazione malattie, direttamente oppure tramite l’Ufficio federale delle assicu- razioni sociali.

Articolo 8 1. Per l’applicazione dell’articolo 13 lettera b della Convenzione, la persona interes- sata presenta all’ufficio regionale competente dell’Ente croato per l’assicurazione malattie un’attestazione indicante la data dell’uscita dall’assicurazione malattie svizzera nonché i periodi di assicurazione assolti in questo Paese. 2. L’attestazione è rilasciata dall’assicuratore svizzero su istanza della persona inte- ressata. Se questa non è in possesso dell’attestazione, l’ufficio regionale competente

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dell’Ente croato per l’assicurazione malattie può, per ottenerla, rivolgersi all’assicu- ratore svizzero, direttamente oppure tramite l’Ente croato per l’assicurazione malat- tie.

Capitolo 2 Vecchiaia, invalidità e decesso

Articolo 9

1. Le persone residenti in Croazia che pretendono prestazioni dell’assicurazione

svizzera per la vecchiaia, i superstiti o l’invalidità inoltrano la loro richiesta al com- petente ente dell’assicurazione pensioni e invalidità croata utilizzando l’apposito modulo. Questo ente annota la data di ricevimento sul modulo, che trasmette poi all’organismo di collegamento menzionato nell’articolo 2 lettera B ii). 2. Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni dell’assicurazione croata pensioni e invalidità inoltrano la loro richiesta, utilizzando l’apposito modu- lo, all’organismo di collegamento svizzero, che vi appone la data di ricevimento. 3. Le persone residenti in uno Stato terzo che pretendono prestazioni dell’assicu- razione svizzera per la vecchiaia, i superstiti o l’invalidità oppure dell’assicurazione croata pensioni e invalidità si rivolgono all’istituzione competente, direttamente op- pure tramite uno degli organismi di collegamento. 4. L’organismo di collegamento verifica se la richiesta è completa, controlla se tutti i documenti richiesti sono stati allegati e attesta, anche sul modulo, la validità degli atti ufficiali acclusi. Poi trasmette la richiesta nonché i documenti e gli atti allegati all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente. Quest’organo può chiede- re altre informazioni e attestazioni al primo organismo di collegamento oppure di- rettamente ai richiedenti o ai loro datori di lavoro.

Articolo 10 1. Su richiesta dell’organismo di collegamento menzionato nell’articolo 2 lettera B ii), la Cassa svizzera di compensazione fornisce un estratto dei periodi di assicura- zione compiuti in virtù delle norme giuridiche svizzere. 2. Su richiesta della Cassa svizzera di compensazione, l’organismo di collegamento menzionato nell’articolo 2 lettera B ii) trasmette tutte le indicazioni necessarie all’applicazione dell’articolo 15 lettera c della Convenzione.

Articolo 11 1. Quando, giusta l’articolo 16 capoverso 3 o 5 della Convenzione, i cittadini croati o i loro superstiti possono scegliere tra il versamento della rendita o quello di un’indennità unica, la Cassa svizzera di compensazione comunica loro anche l’importo che sarebbe versato loro, all’occorrenza, al posto della rendita. Essa indica loro parimenti la durata complessiva dei periodi d’assicurazione presi in considera- zione.

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2. L’avente diritto deve fare la propria scelta entro il termine di 60 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione della Cassa svizzera di compensazione. 3. Se l’avente diritto non ha fatto la propria scelta entro il termine previsto, l’organo svizzero competente gli assegna l’indennità unica.

Articolo 12 L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni indicando i rimedi giuridici; ne invia una copia all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente.

Articolo 13 Le prestazioni sono versate direttamente all’avente diritto dall’istituzione debitrice nei termini previsti dalle norme giuridiche per essa vigenti.

Capitolo 3 Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Articolo 14 1. Nei casi citati nell’articolo 21 capoverso 1 della Convenzione, le prestazioni in natura sono concesse in Svizzera dall’INSAI e in Croazia dall’ufficio regionale competente dell’Ente croato per l’assicurazione malattie, a condizione che il richie- dente comprovi il suo diritto alle prestazioni. 2. L’istituzione del luogo di dimora chiede, all’occorrenza, all’istituzione compe- tente di fornirle un’attestazione che certifichi il diritto alle prestazioni.

Articolo 15 Per l’applicazione dell’articolo 21 capoverso 2 della Convenzione, l’istituzione competente rilascia all’assicurato un’attestazione sul suo diritto alle prestazioni do- po il trasferimento della dimora. Quest’attestazione può essere inviata anche all’isti- tuzione del luogo di dimora.

Articolo 16 Gli importi che devono essere rimborsati dalle istituzioni degli Stati contraenti giu- sta l’articolo 23 della Convenzione sono rimborsati separatamente per ogni singolo caso, su presentazione di un conteggio dettagliato corredato degli atti medici, al più tardi tre mesi dopo il ricevimento della domanda.

Articolo 17 1. Le persone residenti in Croazia che pretendono prestazioni secondo le norme giu- ridiche svizzere in seguito a infortunio sul lavoro o a malattia professionale inoltra- no la loro richiesta direttamente al competente assicuratore svizzero contro gli in- fortuni. La domanda può essere anche inviata all’istituzione competente dell’as-

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sicurazione croata pensioni e invalidità. Questa la trasmette al competente assicura- tore contro gli infortuni tramite l’organismo di collegamento menzionato nell’ar- ticolo 2 lettera B ii) e l’INSAI.

2. Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni secondo le norme

giuridiche croate in seguito a infortunio sul lavoro o a malattia professionale inol- trano la loro richiesta all’organismo di collegamento menzionato nell’articolo 2 let- tera B ii), direttamente oppure tramite l’INSAI. L’organismo di collegamento la tra- smette, se necessario, alla competente istituzione croata dell’assicurazione pensioni e invalidità.

Articolo 18 L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni indicando i rimedi giuridici.

Articolo 19 1. Le persone residenti in Croazia possono presentare opposizione contro le decisio- ni dell’assicuratore svizzero contro gli infortuni presso quest’ultimo e inoltrare ri- corso contro la decisione su opposizione presso il tribunale cantonale delle assicura- zioni menzionato nei rimedi giuridici. Contro la sentenza emanata dal tribunale cantonale delle assicurazioni si può interporre ricorso di diritto amministrativo pres- so il Tribunale federale delle assicurazioni a Lucerna. Le opposizioni e i ricorsi de- vono essere inoltrati direttamente o tramite gli organismi di collegamento menzio- nati nell’articolo 2 lettera B. In quest’ultimo caso l’organismo di collegamento deve annotare la data di ricevimento sulla comparsa. 2. Le persone residenti in Svizzera possono presentare opposizione contro le deci- sioni della competente istituzione croata presso quest’ultima e inoltrare ricorso con- tro la decisione su opposizione presso il Tribunale amministrativo della Repubblica di Croazia a Zagabria. Le opposizioni e i ricorsi devono essere inoltrati direttamente oppure tramite l’INSAI. In quest’ultimo caso l’INSAI deve annotare la data di rice- vimento sulla comparsa.

Articolo 20 Le disposizioni del presente capitolo si applicano per analogia agli infortuni non professionali coperti dalle norme giuridiche svizzere.

Titolo IV Disposizioni di applicazione

Articolo 21 Gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti si trasmettono le stati- stiche concernenti i versamenti effettuati ogni anno civile agli aventi diritto in ap- plicazione della Convenzione. Tali statistiche danno indicazioni, suddivise per tipo

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di prestazione, sul numero degli aventi diritto e sull’importo complessivo delle pre- stazioni concesse.

Articolo 22 1. I beneficiari di prestazioni concesse secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti che risiedono sul territorio dell’altro Stato contraente comunicano all’istituzione competente, direttamente oppure tramite gli organismi di collega- mento, qualsiasi cambiamento concernente la situazione personale o familiare, lo stato di salute o la capacità di lavoro e di guadagno suscettibile d’influenzare i loro diritti o obblighi in base alle norme giuridiche menzionate nell’articolo 2 della Con- venzione e in base alle disposizioni della Convenzione. 2. Le istituzioni s’informano reciprocamente tramite gli organismi di collegamento su qualsiasi modifica di cui al capoverso 1che viene loro comunicata.

Articolo 23 1. Su richiesta, l’istituzione di uno degli Stati contraenti fornisce gratuitamente a quella dell’altro Stato contraente tutte le informazioni mediche e tutti i documenti in suo possesso connessi con l’invalidità del richiedente o del beneficiario. 2. Quando l’istituzione di uno Stato contraente chiede che il richiedente o il benefi- ciario di una prestazione sia sottoposto a un esame medico, l’istituzione dell’altro Stato contraente organizza l’esame richiesto sul territorio in cui risiede la persona interessata conformemente alle norme giuridiche valide per questa istituzione e a spese dell’istituzione richiedente.

3. Le spese menzionate nel capoverso 2 vengono rimborsate su presentazione di un

conteggio particolareggiato e corredato dei documenti giustificativi. I dettagli relati- vi alla procedura di rimborso sono stabiliti di comune accordo dagli organismi di collegamento.

Articolo 24 Quando il richiedente o il beneficiario di una rendita d’invalidità secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti risiede sul territorio dell’altro Stato con- traente, l’istituzione competente può chiedere in qualsiasi momento all’organismo di collegamento di questo Stato contraente di procedere ad esami medici o fornire altre informazioni richieste dalle proprie norme giuridiche. L’istituzione competente con- serva il diritto di fare esaminare il richiedente o il beneficiario da un medico di sua scelta.

Articolo 25 Nei casi menzionati nell’articolo 34 capoverso 2 della Convenzione, l’istituzione dello Stato contraente sul cui territorio si trova il debitore riscuote presso quest’ul- timo il credito complessivo a condizione che l’istituzione dell’altro Stato contraente ne faccia richiesta.

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Articolo 26 Le spese amministrative risultanti dall’applicazione della Convenzione e del pre- sente Accordo sono assunte dagli organi incaricati dell’applicazione.

Articolo 27 Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla medesima data della Con- venzione e rimane in vigore per la sua stessa durata.

Fatto a Berna, il 24 novembre 1997, in due esemplari originali, uno in lingua tede- sca e l’altro in lingua croata.

Per l’Ufficio federale Per il Ministero del lavoro e degli affari sociali delle assicurazioni sociali: e il Ministero della sanità: M. V. Brombacher Steiner P. Sarcevic

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