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AS 1998 2182

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca

Convenzione Traduzione1 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca

Conclusa il 7 giugno 1996 Approvata dall’Assemblea federale il 4 giugno 19972 Ratificata con strumenti scambiati il 9 ottobre 1997 Entrata in vigore il 1° dicembre 1997

La Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca, animate dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel settore della sicurezza sociale nell’interesse dei loro cittadini, hanno deciso di concludere la seguente Convenzione:

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 (1) Nella presente Convenzione: a. “territorio” designa, per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera, e per quanto riguarda la Repubblica Slovacca, il territorio della Re- pubblica Slovacca; b. “cittadini” designa, per quanto riguarda la Svizzera, persone di nazionalità svizzera, e per quanto riguarda la Repubblica Slovacca, persone di nazionalità della Repubbli- ca Slovacca; c. “norme giuridiche” designa le leggi ed ordinanze menzionate nell’articolo 2; d. “autorità competente” designa, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e, per quanto concerne la Repubblica Slovacca, il Ministero del lavoro, degli affari sociali e della famiglia della Repubblica Slovacca; e. “istituzione” designa l’ente oppure l’autorità cui spetta interamente o parzialmente l’appli- cazione delle norme giuridiche menzionate nell’articolo 2;

RS 0.831.109.690.1

1 Dal testo originale tedesco (AS 1998 2182).

2 RU 1998 2181

2182 1998-0068

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f. “risiedere” significa, per quanto riguarda la Svizzera, dimorare abitualmente; g. “domicilio” designa, in virtù del Codice civile svizzero, il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; h. “residenza” designa, per quanto riguarda la Repubblica Slovacca, il luogo in cui una perso- na dimora provvisoriamente oppure durevolmente; i. “periodi di assicurazione” designa i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata svolta un’attività lu- crativa oppure i periodi di residenza nonché i periodi parificati, definiti o rico- nosciuti come tali dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati com- piuti; j. “prestazione in contanti” oppure “rendita” designa una prestazione in contanti oppure una rendita, compresi tutti i sup- plementi, le sovvenzioni e gli aumenti; k. “rifugiati” designa i rifiugiati ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 19513 e del Protocollo sullo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 19674; l. “apolidi” designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 19545; m. “familiari e superstiti” designa i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da cit- tadini degli Stati contraenti, da rifugiati o da apolidi. (2) I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalle norme giuridiche di ognuno degli Stati contraenti.

Articolo 2 (1) Salvo disposizioni contrarie, la presente Convenzione si applica: A. in Svizzera a. alla legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; b. alla legislazione federale sull’assicurazione per l’invalidità; c. alla legislazione federale sull’assicurazione malattie; B. nella Repubblica Slovacca alle norme giuridiche concernenti a. la previdenza sociale riguardo alle prestazioni seguenti:

1. rendita di vecchiaia,

2. rendita d’invalidità,

3. rendita parziale d’invalidità,

3 RS 0.142.30 4 RS 0.142.301 5 RS 0.142.40

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4. rendita per vedova,

5. rendita per vedovo,

6. rendita per orfani,

7. rendita sociale;

b. l’assicurazione malattie (protezione contro le malattie) riguardo alle prestazioni seguenti:

1. indennità giornaliera,

2. sostegno finanziario in caso di maternità,

3. sostegno in caso di cure prestate a un familiare,

4. contributo compensativo in caso di gravidanza e di maternità,

5. sostegno in caso di nascita di un bambino,

6. indennità per il funerale.

(2) La presente Convenzione si applica a tutte le norme giuridiche che codificano, modificano o completano le norme giuridiche enumerate al capoverso 1. (3) Tuttavia essa si applica: a. alle norme giuridiche concernenti un nuovo ramo della sicurezza sociale, solo se è così convenuto tra gli Stati contraenti; b. alle norme giuridiche che estendono i sistemi esistenti a nuove categorie di be- neficiari, a meno che lo Stato contraente che ha modificato le sue norme giuri- diche non notifichi la sua opposizione all’altro Stato entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione ufficiale di detti atti.

Articolo 3 La presente Convenzione si applica: a. ai cittadini degli Stati contraenti nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti; b. in caso di residenza sul territorio di uno degli Stati contraenti, ai rifugiati e agli apolidi nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti; fatte salve le norme giuridiche più favorevoli di uno degli Stati; c. riguardo agli articoli 6, 7 capoversi 1-3, 8 capoversi 3 e 4, 9 capoverso 2, 10-13 nonché al titolo IV, anche a tutte le altre persone che non sono menzionate alle lettere a e b; d. riguardo all’articolo 15 lettera c, anche ai cittadini della Repubblica Ceca.

Articolo 4 (1) Fatte salve le disposizioni contrarie della presente Convenzione, i cittadini di uno degli Stati contraenti, i membri delle loro famiglie e i loro superstiti sono sotto- posti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell’altro Stato alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo Stato, dei membri delle loro famiglie e dei loro superstiti. (2) Il capoverso 1 non si applica alle norme giuridiche svizzere concernenti: a. l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei cittadi- ni svizzeri residenti all’estero nonché le prestazioni assistenziali a favore dei cittadini svizzeri all’estero;

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b. l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità di cittadini svizzeri che lavorano al di fuori del territorio di uno degli Stati contraenti per conto di un datore di lavoro in Svizzera e che sono retribuiti da quest’ultimo; è fatto salvo l’articolo 7 capoverso 4.

Articolo 5 (1) Fatto salvo il capoverso 2, le persone di cui all’articolo 3 lettere a e b che posso- no pretendere prestazioni in contanti in virtù delle norme giuridiche enumerate all’articolo 2 capoverso 1 lettere A, a e b come anche lettere B e a punti 1-6 ricevo- no tali prestazioni fintanto che risiedono sul territorio di uno Stato contraente. (2) Le rendite ordinarie dell’assicurazione federale per l’invalidità per gli assicurati il cui grado d’invalidità sia inferiore alla metà nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sono concessi solo se il beneficiario è domiciliato in Svizzera. (3) Le prestazioni in contanti ai sensi delle norme giuridiche di uno degli Stati con- traenti enumerate all’articolo 2 capoverso 1 lettere A, a e b come anche lettere B e a punti 1-6 sono erogate ai cittadini dell’altro Stato residenti in uno Stato terzo con cui questo Stato contraente ha concluso una convenzione di sicurezza sociale non- ché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti alle stesse condizioni e nella stessa misura di quelle concesse ai propri cittadini, rispettivamente ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, che risiedono in questo Stato terzo.

Titolo II Norme giuridiche applicabili

Articolo 6 Fatti salvi gli articoli 7-10, l’obbligo assicurativo delle persone di cui all’articolo 3 è determinato conformemente alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui ter- ritorio esse esercitano l’attività lucrativa.

Articolo 7 (1) I lavoratori dipendenti di un’impresa con sede sul territorio di uno Stato con- traente inviati temporaneamente per l’esecuzione di lavori sul territorio dell’altro Stato rimangono sottoposti, durante i primi 24 mesi, alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio l’impresa ha la sede. Se il distacco si prolunga ol- tre questo termine, le norme giuridiche del primo Stato possono continuare ad essere applicate per un periodo da convenire di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati. (2) I lavoratori dipendenti di un’impresa di trasporto con sede sul territorio di uno Stato contraente occupati sul territorio dei due Stati sono sottoposti alle norme giu- ridiche dello Stato sul cui territorio l’impresa ha la sede come se fossero occupati solo sul territorio di questo Stato. Tuttavia, se tali persone sono domiciliate sul ter- ritorio dell’altro Stato contraente o vi sono occupate durevolmente presso una filiale

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o una rappresentanza permanente di detta impresa, sono sottoposte alle norme giuri- diche di questo Stato. (3) I lavoratori dipendenti di un servizio ufficiale di uno Stato contraente inviati sul territorio dell’altro Stato sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato accredi- tante. (4) I cittadini degli Stati contraenti che fanno parte dell’equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono assicurati secondo le norme giu- ridiche di questo Stato.

Articolo 8 (1) I cittadini di uno Stato contraente inviati da questo Stato come membri di una missione diplomatica o di un posto consolare sul territorio dell’altro Stato sono sot- toposti alle norme giuridiche del primo Stato contraente. (2) I cittadini di uno Stato contraente, assunti sul territorio dell’altro Stato per esser- vi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare del pri- mo Stato contraente, sono assicurati secondo le norme giuridiche del secondo Stato contraente. Essi possono optare per l’applicazione delle norme giuridiche del primo Stato entro il termine di tre mesi a contare dall’inizio della loro occupazione o dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione. (3) Il capoverso 2 si applica per analogia: a. ai cittadini di Stati terzi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato contraente sul territorio dell’altro Stato; b. ai cittadini di uno Stato contraente e ai cittadini di Stati terzi occupati sul terri- torio dell’altro Stato contraente al servizio personale di un cittadino del primo Stato menzionato nei capoversi 1 e 2. (4) Se una missione diplomatica o un posto consolare di uno Stato contraente occu- pa sul territorio dell’altro Stato persone assicurate secondo le norme giuridiche di quest’ultimo Stato, essa deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalle norme giuridiche del secondo Stato contraente. La prima frase si applica per analogia al cittadino di cui ai capoversi 1 o 2 che impiega persone nel senso della frase precedente. (5) I capoversi 1-4 non si applicano ai membri onorari di posti consolari né ai loro impiegati.

Articolo 9 (1) I cittadini di uno Stato contraente occupati sul territorio dell’altro Stato al servi- zio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato terzo e che non sono assicurati in detto Stato terzo né nel loro Stato di origine sono assicurati con- formemente alle norme giuridiche del secondo Stato contraente. (2) Riguardo all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il capoverso 1 si applica per analogia ai coniugi e ai figli delle persone di cui al capo- verso 1 che dimorano in Svizzera con esse, a condizione che non vi siano già assicu- rati giusta le norme giuridiche interne.

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Articolo 10 Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere, di comune accor- do, deroghe alle disposizioni degli articoli 6-8.

Articolo 11 (1) Se, durante l’esercizio dell’attività lucrativa sul territorio di uno Stato contraen- te, una persona in applicazione degli articoli 7-10 rimane assoggettata alle norme giuridiche dell’altro Stato, questo vale anche per il coniuge e per i figli che dimora- no con tale persona sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che essi non vi esercitino un’attività lucrativa. (2) Se, giusta il capoverso 1, al coniuge e ai figli si applicano le norme giuridiche svizzere, questi sono affiliati all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’inva- lidità.

Titolo III Disposizioni particolari Capitolo 1: Malattia e maternità

Articolo 12 (1) Se una persona che trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa dalla Repubblica Slovacca in Svizzera si assicura presso un assicuratore svizzero per le indennità giornaliere entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione malattie slovacca, i periodi di assicurazione compiuti nell’assicurazione malattie slovacca sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni. (2) Riguardo alle indennità giornaliere in caso di maternità, i periodi di assicurazio- ne secondo il capoverso 1 sono presi in considerazione solo se l’assicurata era affi- liata da tre mesi presso un assicuratore svizzero.

Articolo 13 (1) Le persone che risiedono nella Repubblica Slovacca e vi esercitano un’attività lucrativa hanno diritto a prestazioni dell’assicurazione malattie (protezione contro le malattie). (2) Se il diritto a prestazioni dell’assicurazione malattie (protezione contro le malat- tie) dipende da una durata minima di affiliazione all’assicurazione malattie (prote- zione contro le malattie) della Repubblica Slovacca, per adempiere tale durata sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in virtù delle nor- me giuridiche svizzere.

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Capitolo 2: Invalidità, vecchiaia e decesso A. Applicazione delle norme giuridiche svizzere

Articolo 14 (1) I cittadini della Repubblica Slovacca che, immediatamente prima dell’insorgenza dell’invalidità, erano sottoposti all’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità hanno diritto ai provvedimenti d’integra- zione fintanto che dimorano in Svizzera. L’articolo 15 lettera a si applica per analo- gia. (2) I cittadini della Repubblica Slovacca che, all’insorgenza dell’invalidità, non so- no sottoposti all’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ma vi sono assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d’inte- grazione fintanto che sono domiciliati in Svizzera se, immediatamente prima del- l’insorgenza dell’invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni possono inoltre pretendere tali provvedimenti qualora risiedano in Svizzera e vi siano nati invalidi oppure vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita. (3) I cittadini della Repubblica Slovacca residenti in Svizzera che lasciano la Sviz- zera per un periodo non superiore a tre mesi non interrompono la loro durata di re- sidenza in Svizzera giusta il capoverso 2. (4) I figli nati invalidi nella Repubblica Slovacca e la cui madre non abbia dimorato in questo Paese complessivamente durante più di due mesi prima della nascita, sono assimilati ai bambini nati invalidi in Svizzera. In caso d’infermità congenita del bambino, l’assicurazione federale per l’invalidità assume i costi per le prestazioni per una durata di tre mesi dopo la nascita fino all’importo che avrebbe dovuto con- cedere in Svizzera. (5) Il capoverso 4 si applica per analogia ai bambini nati invalidi al di fuori degli Stati contraenti; in questo caso, l’assicurazione federale per l’invalidità assume i co- sti delle prestazioni fornite in uno Stato terzo solo se devono essere concesse d’urgenza a causa delle condizioni di salute del bambino.

Articolo 15 Per acquisire il diritto alle rendite ordinarie secondo le norme giuridiche svizzere re- lative all’assicurazione per l’invalidità, sono considerati assicurati ai sensi di queste norme giuridiche anche: a. i cittadini della Repubblica Slovacca che, a seguito di un infortunio o di una malattia, devono cessare l’attività lucrativa in Svizzera, ma la loro invalidità è accertata in questo Paese, per la durata di un anno a partire dall’interruzione del lavoro cui è seguita l’invalidità; essi devono continuare a versare i contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se fossero do- miciliati in Svizzera; b. i cittadini della Repubblica Slovacca che, dopo la cessazione della loro attività lucrativa, beneficiano di provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione fede-

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rale per l’invalidità; essi sono soggetti all’obbligo contributivo nell’assicura- zione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; c. i cittadini della Repubblica Slovacca cui non si applicano le lettere a e b che, all’insorgenza dell’evento assicurato: aa. sono affiliati alla protezione rendite per le rendite slovacca, oppure bb. sono affiliati obbligatoriamente all’assicurazione malattie (protezione con- tro le malattie) slovacca, oppure cc. beneficiano di una rendita d’invalidità o di vecchiaia ai sensi delle norme giuridiche slovacche oppure hanno diritto a una tale rendita.

Articolo 16 (1) Quando l’importo della rendita ordinaria parziale dell’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti cui hanno diritto i cittadini della Repubblica Slovacca o i loro superstiti non residenti in Svizzera non supera il 10 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, è concessa loro, anziché la rendita parziale, un’indennità unica pari al valore attuale della rendita. I cittadini della Repubblica Slovacca o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita parziale e che la- sciano definitivamente la Svizzera ricevono parimenti un’indennità analoga pari al valore in contanti della rendita al momento della partenza. (2) Quando l’importo della rendita ordinaria parziale supera il 10 per cento, ma non il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini della Re- pubblica Slovacca o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o che la lasciano definitivamente possono scegliere tra il versamento della rendita o quello di un’indennità unica. Essi devono operare tale scelta durante la procedura di fissazio- ne della rendita se dimorano fuori dalla Svizzera all’insorgenza dell’evento assicu- rato, oppure quando lasciano il Paese qualora abbiano già beneficiato di una rendita in Svizzera. (3) Dopo il versamento dell’indennità unica da parte dell’assicurazione svizzera, nei confronti di quest’ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi versati fino allora. (4) I capoversi 1-3 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell’assicurazione federale per l’invalidità a condizione che l’avente diritto abbia compiuto 55 anni e, nel suo caso, non si prevede più di riesaminare le condizioni poste per l’invalidità.

Articolo 17 (1) I cittadini della Repubblica Slovacca hanno diritto alle rendite straordinarie del- l’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità alle stesse condi- zioni dei cittadini svizzeri se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera: a. durante almeno dieci anni se si tratta di una rendita di vecchiaia; b. durante almeno cinque anni se si tratta di una rendita d’invalidità o per super- stiti o di una rendita di vecchiaia sostitutiva di una di queste due prestazioni. (2) La residenza giusta il capoverso 1 è considerata come ininterrotta se la persona lascia la Svizzera durante un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato. I periodi durante i quali i cit-

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tadini della Repubblica Slovacca residenti in Svizzera erano esentati dall’affi- liazione all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non so- no computati nella durata di residenza. (3) I rimborsi dei contributi all’assicurazione federale per la vecchiaia e per i super- stiti effettuati prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione non ostacola- no la concessione di rendite straordinarie in applicazione del capoverso 1; in questi casi tuttavia i contributi rimborsati sono computati nelle rendite da concedere.

B. Applicazione delle norme giuridiche slovacche

Articolo 18 Se, secondo le norme giuridiche slovacche, i cittadini degli Stati contraenti o i loro superstiti hanno diritto a una rendita anche senza tenere conto dei periodi di assicu- razione svizzeri esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti in virtù delle norme giuridiche slovacche, l’istituzione slovacca concede tale presta- zione indipendentemente dalla durata dei periodi di assicurazione svizzeri.

Articolo 19 (1) Se i cittadini degli Stati contraenti che hanno compiuti periodi di assicurazione in virtù delle norme giuridiche di entrambi gli Stati oppure i loro superstiti rivendi- cano il diritto a una rendita, questa è calcolata nel modo seguente: a. l’istituzione slovacca esamina dapprima se le condizioni poste per avere diritto a una rendita sono adempite in virtù delle norme giuridiche per essa valide te- nendo conto della durata complessiva dei periodi di assicurazione; b. se il diritto è dato, l’istituzione calcola dapprima l’importo della rendita com- pleta che dovrebbe essere concessa qualora si tenesse conto di tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtù delle norme giuridiche per essa valide; c. sulla base di questo importo l’istituzione fissa la rendita dovuta secondo il rap- porto esistente tra i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridi- che per essa valide e la durata complessiva dei periodi di assicurazione com- piuti in virtù delle norme giuridiche dei due Stati contraenti; d. per l’applicazione delle lettere b e c, i periodi di assicurazione che si sovrap- pongono sono considerati come se non si sovrapponessero. (2) Se i periodi di assicurazione compiuti in virtù delle norme giuridiche slovacche sono inferiori a 12 mesi, non è concessa nessuna rendita in virtù della presente Con- venzione. Tale disposizione non si applica se, sulla base di questi periodi, è dato il diritto alla prestazione in virtù delle norme giuridiche slovacche. (3) Il reddito medio su cui si basa il calcolo dell’importo della rendita in virtù delle norme giuridiche slovacche è determinato secondo queste norme giuridiche.

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Titolo IV Disposizioni diverse

Articolo 20 Le autorità competenti: a. concordano le disposizioni d’esecuzione necessarie per l’applicazione della presente Convenzione; b. s’informano reciprocamente sulle modifiche delle rispettive norme giuridiche; c. designano organismi di collegamento allo scopo di facilitare le relazioni tra le istituzioni dei due Stati contraenti; d. s’informano reciprocamente su tutti i provvedimenti adottati per l’applicazione della presente Convenzione.

Articolo 21 (1) Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità, le istituzioni e i tribu- nali competenti degli Stati contraenti si prestano reciprocamente assistenza come se si trattasse dell’applicazione delle proprie norme giuridiche. Tale assistenza è gra- tuita, fatta eccezione per gli esami medici. (2) Per la valutazione del grado d’invalidità, le istituzioni di ogni Stato contraente possono tenere conto delle informazioni e costatazioni mediche fornite dalle istitu- zioni dell’altro Stato. Esse hanno il diritto di far esaminare la persona assicurata da un medico scelto da loro.

Articolo 22 (1) L’esonero o la riduzione di diritti di bollo e di imposte previsti dalle norme giu- ridiche di uno degli Stati contraenti per gli atti e i documenti da produrre in applica- zione delle norme giuridiche di questo Stato sono estesi agli atti e ai documenti da produrre in virtù delle norme giuridiche dell’altro Stato. (2) Le autorità e le istituzioni dei due Stati contraenti rinunciano all’autenticazione diplomatica o consolare degli atti e documenti da produrre in applicazione della pre- sente Convenzione.

Articolo 23 (1) Le autorità, le istituzioni e i tribunali competenti di uno Stato contraente non possono rifiutare le domande o altri atti per il fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell’altro Stato oppure in lingua inglese. (2) Per l’applicazione della presente Convenzione le istituzioni, le autorità e i tribu- nali degli Stati contraenti possono corrispondere tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti direttamente o tramite gli organi di collegamento in una delle loro lingue ufficiali oppure in lingua inglese.

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Articolo 24 Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che, in applicazione delle norme giuridiche di uno Stato contraente, devono essere inoltrati presso un’autorità amministrativa, un tribunale o un’istituzione delle assicurazioni sociali di questo Stato entro un de- terminato termine sono considerati ricevibili se sono presentati entro lo stesso ter- mine a un’autorità, a un tribunale o a un’istituzione corrispondenti dell’altro Stato. In tali casi, l’organo che possiede il documento vi appone la data di ricevimento e lo trasmette all’organo competente dell’altro Stato.

Articolo 25 (1) Le istituzioni che, in virtù della presente Convenzione, devono fornire presta- zioni soddisfano il loro obbligo versando gli importi nella valuta del loro Paese. (2) Se un’istituzione deve effettuare pagamenti a un’istituzione dell’altro Stato con- traente, questi devono essere fatti nella valuta del secondo Stato. (3) Qualora uno degli Stati contraenti emani disposizioni relative alla limitazione del commercio delle valute, gli Stati contraenti prendono tempestivamente misure atte ad assicurare il versamento degli importi dovuti d’ambo le parti, conforme- mente alle disposizioni della presente Convenzione. (4) I cittadini di uno Stato contraente che dimorano sul territorio dell’altro Stato hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all’assicurazione volontaria secondo le norme giuridiche del loro Paese d’origine relative all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in particolare anche riguardo al versamento dei contributi a quest’assicurazione e alla riscossione delle rendite acquisite.

Articolo 26 (1) Se una persona che ha diritto a prestazioni secondo le norme giuridiche di uno Stato contraente per un danno avvenuto sul territorio dell’altro Stato può esigere da un terzo il risarcimento di questo danno conformemente alle norme giuridiche di quest’ultimo Stato, l’istituzione debitrice di prestazioni del primo Stato è surrogata nel diritto al risarcimento nei confronti del terzo conformemente alle norme giuridi- che che le sono applicabili; l’altro Stato contraente riconosce questa surrogazione. (2) Qualora, in applicazione del capoverso 1, le istituzioni dei due Stati contraenti abbiano il diritto di esigere il risarcimento di un danno a causa di prestazioni asse- gnate per lo stesso evento, esse sono creditrici solidali. Sono tenute a ripartire tra loro gli importi recuperati proporzionalmente alle prestazioni da fornire.

Articolo 27 (1) Le controversie derivanti dall’applicazione della presente Convenzione sono ap- pianate di comune intesa tra le autorità competenti dei due Stati contraenti. (2) Qualora non si riesca a trovare una soluzione, ogni Stato contraente può esigere di sottoporre la vertenza a un tribunale arbitrale composto da tre membri. Ogni Stato designa un membro. Questi due membri nominano presidente un cittadino di uno Stato terzo. Se non si mettono d’accordo sulla scelta del presidente, questa persona deve essere nominata dal presidente della Corte internazionale di giustizia. Il tribu-

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nale arbitrale regola la propria procedura. La sua decisione è vincolante per i due Stati contraenti.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali

Articolo 28 (1) La presente Convenzione si applica anche agli eventi assicurati insorti prima del- la sua entrata in vigore. (2) La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. (3) Per la determinazione del diritto a una prestazione sorto conformemente alle di- sposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima dell’entrata in vigore di questa Convenzione. (4) La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti con il rimborso dei con- tributi.

Articolo 29 (1) Le decisioni prese prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione non fanno ostacolo alla sua applicazione. (2) I diritti delle persone la cui rendita è stata determinata anteriormente all’entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo questa Convenzione. Tale revisione, cui si può procedere anche d’ufficio, non deve in al- cun caso cagionare la riduzione dei diritti anteriori dei beneficiari. (3) I diritti a prestazioni dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità acquisiti da cittadini della Repubblica Slovacca o dai loro superstiti quali rifugiati o apolidi, rispettivamente quali loro superstiti, sono garantiti; l’articolo 5 si applica per analogia.

Articolo 30 Per i diritti fatti valere giusta l’articolo 29 capoverso 2 in ragione di eventi assicurati verificatisi anteriormente, i termini d’attivazione nonché i termini di prescrizione secondo le norme giuridiche degli Stati contraenti decorrono al più presto a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 31 (1) La presente Convenzione necessita della ratifica; gli strumenti di ratifica sono scambiati al più presto a Bratislava. (2) Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

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Articolo 32 (1) La presente Convenzione è conclusa per un periodo di un anno a contare dalla sua entrata in vigore. Si rinnova tacitamente d’anno in anno, salvo denuncia notifi- cata da uno degli Stati contraenti tre mesi prima della scadenza del termine. (2) In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione continuano ad essere applicabili ai diritti a prestazioni acquisiti fino allora. I diritti in corso di ac- quisizione sono disciplinati mediante accordi.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna, il 7 giugno 1996, in due originali, uno in lingua tedesca e uno in lin- gua slovacca, le due versioni facenti parimenti fede.

Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica Slovacca: M. V. Brombacher Abel Král

Accordo amministrativo Traduzione6 concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 7 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca

Concluso l’11 dicembre 1997 Entrato retroattivamente in vigore il 1° dicembre 1997

In conformità all’articolo 20 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale conclu- sa il 7 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca, detta in seguito “Convenzione”, le autorità competenti, ossia per la Confederazione Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e per la Repubblica Slovacca, il Ministero del lavoro, degli affari sociali e della famiglia hanno concordato le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.

Articolo 2 Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 20 lettera c della Convenzione: A. in Svizzera i. la Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra (detta in seguito “Cassa svizzera di compensazione”), per quanto riguarda l’assicurazione per la vecchiaia, i su- perstiti e l’invalidità e ii. l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, a Berna, per l’assicurazione ma- lattie; B. nella Repubblica Slovacca l’Ente delle assicurazioni sociali, sede centrale di Bratislava (detto in seguito “Ente delle assicurazioni sociali”).

RS 0.831.109.690.12

6 Dal testo originale tedesco (AS 1998 2195).

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Articolo 3 1. Le autorità competenti dei due Stati contraenti o, con il loro consenso, gli organi- smi di collegamento stabiliscono di comune accordo i moduli necessari all’appli- cazione della Convenzione e del presente Accordo. 2. Per facilitare l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo gli organi- smi di collegamento possono concordare misure volte ad allestire e a proseguire lo scambio elettronico dei dati. 3. Per la trasmissione di dati relativi a persone si applica il diritto interno sulla pro- tezione dei dati. Tali dati possono essere usati solo per l’applicazione della Conven- zione e del presente Accordo.

Titolo II Norme giuridiche applicabili

Articolo 4 1. Nei casi citati nell’articolo 7 capoverso 1 primo periodo della Convenzione, le istituzioni dello Stato contraente indicate nel capoverso 2, le cui norme giuridiche restano applicabili, attestano, su richiesta, che la persona interessata rimane sottopo- sta a tali norme giuridiche.

2. L’attestazione di cui al capoverso 1 è rilasciata sull’apposito modulo:

a. in Svizzera, dalla competente cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; b. nella Repubblica Slovacca, dall’agenzia dell’Ente delle assicurazioni sociali competente per la sede del datore di lavoro. 3. Le domande volte a prorogare la durata del distacco devono essere inoltrate dal datore di lavoro prima della scadenza dell’attestazione alla competente autorità dello Stato contraente dal cui territorio la persona è stata trasferita. Se detta autorità ap- prova la domanda, essa si accorda tramite scambio di lettere con l’autorità dell’altro Stato contraente e comunica la sua decisione al datore di lavoro e alle istituzioni interessate del suo Paese.

Articolo 5 1. Per esercitare il diritto d’opzione previsto nell’articolo 8 capoversi 2 e 3 della Convenzione, i lavoratori comunicano la loro scelta: a. se impiegati in Svizzera – all’Ente delle assicurazioni sociali, agenzia di Bratislava, b. se impiegati nella Repubblica Slovacca – alla Cassa federale di compensazione a Berna. 2. Se i lavoratori menzionati nell’articolo 8 capoversi 2 e 3 della Convenzione opta- no a favore delle norme giuridiche dello Stato contraente rappresentato, le istituzio- ni competenti di questo Stato rilasciano un’attestazione da cui risulta che essi sono sottoposti a queste norme giuridiche.

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Articolo 6 Nei casi di cui all’articolo 9 capoverso 1 della Convenzione, i lavoratori interessati devono annunciarsi all’istituzione competente dello Stato che li impiega, precisa- mente all’inizio dell’attività lucrativa o all’entrata in vigore della Convenzione se esercitano già la loro attività in quel momento.

Articolo 7 Nei casi di cui all’articolo 11 capoverso 2 della Convenzione, le persone interessate devono annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del Cantone sul cui territorio hanno risieduto da ultimo.

Titolo III Disposizioni particolari Capitolo 1: Malattia e maternità

Articolo 8 1. Per beneficiare delle agevolazioni previste nell’articolo 12 della Convenzione, la persona interessata presenta all’assicuratore svizzero presso il quale chiede l’affi- liazione all’assicurazione un’attestazione indicante la data dell’uscita dall’assicura- zione malattie slovacca nonché i periodi d’assicurazione ivi assolti. 2. Su istanza del richiedente, l’attestazione di cui al capoverso 1 è rilasciata dal- l’agenzia dell’Ente delle assicurazioni sociali presso cui la persona era assicurata da ultimo. Se il richiedente non è in possesso dell’attestazione, l’assicuratore svizzero che si occupa della domanda di affiliazione può, per ottenerla, rivolgersi all’Ente delle assicurazioni sociali, direttamente oppure tramite l’Ufficio federale delle assi- curazioni sociali.

Articolo 9 1. Per l’applicazione dell’articolo 13 della Convenzione, la persona interessata pre- senta all’istituzione slovacca un’attestazione che indica la durata della sua affilia- zione all’assicurazione malattie svizzera nonché la data dell’uscita da quest’assicu- razione. Tale attestazione è rilasciata dall’assicuratore-malattie svizzero presso cui la persona era assicurata. 2. Se il richiedente non presenta tale attestazione, l’agenzia dell’Ente delle assicura- zioni sociali presso cui la persona è assicurata chiede all’assicuratore-malattie sviz- zero presso cui il richiedente era assicurato di rilasciarla, direttamente oppure tra- mite l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

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Capitolo 2: Vecchiaia, invalidità e decesso

Articolo 10 1. Le persone residenti nella Repubblica Slovacca che pretendono prestazioni del- l’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti o l’invalidità inoltrano la loro richiesta all’Ente delle assicurazioni sociali. 2. Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni della previdenza so- ciale slovacca inoltrano la loro richiesta alla Cassa svizzera di compensazione. 3. Le persone residenti in uno Stato terzo che pretendono prestazioni di cui ai capo- versi 1 o 2 si rivolgono all’istituzione competente, direttamente oppure tramite uno degli organismi di collegamento.

4. Per le richieste di prestazioni vanno utilizzati gli appositi moduli.

5. L’organismo di collegamento che ha ricevuto la richiesta di prestazioni appone sul modulo la data di ricevimento, verifica se la richiesta è redatta completamente, controlla se tutti i documenti richiesti sono stati allegati e attesta, anche sul modulo, la validità degli atti ufficiali acclusi. Esso trasmette la richiesta, i documenti, gli atti allegati nonché un estratto dei periodi di assicurazione compiuti in virtù delle norme giuridiche per esso vigenti all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraen- te. Questi può chiedere altre informazioni e attestazioni al primo organismo di col- legamento oppure direttamente ai richiedenti o ai loro datori di lavoro.

Articolo 11 1. Su richiesta dell’Ente delle assicurazioni sociali, la Cassa svizzera di compensa- zione fornisce un conteggio dei periodi di assicurazione compiuti in virtù delle nor- me giuridiche svizzere. 2. Su richiesta della Cassa svizzera di compensazione, l’Ente delle assicurazioni so- ciali trasmette tutte le indicazioni necessarie all’applicazione dell’articolo 15 lettera c della Convenzione.

Articolo 12 1. Quando, giusta l’articolo 16 capoversi 2 o 4 della Convenzione, i cittadini slovac- chi o i loro superstiti possono scegliere tra il versamento della rendita o quello di un’indennità unica, la Cassa svizzera di compensazione comunica loro anche l’importo che sarebbe versato loro, all’occorrenza, al posto della rendita. Essa indica loro parimenti la durata complessiva dei periodi d’assicurazione presi in considera- zione. 2. L’avente diritto deve fare la propria scelta entro il termine di 60 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione della Cassa svizzera di compensazione. 3. Se l’avente diritto non ha fatto la propria scelta entro il termine previsto, l’organo svizzero competente gli assegna l’indennità unica.

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Articolo 13 L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni, indicando i rimedi giuridici; ne invia una copia all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente.

Articolo 14 L’istituzione debitrice versa direttamente le prestazioni all’avente diritto nei termini previsti dalle norme giuridiche per essa vigenti.

Titolo IV Disposizioni diverse

Articolo 15 Nei casi citati nell’articolo 26 capoverso 2 della Convenzione, l’istituzione dello Stato contraente sul cui territorio si trova il debitore recupera l’intero credito presso quest’ultimo, a condizione che l’istituzione dell’altro Stato contraente lo richieda.

Articolo 16 Gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti si trasmettono le stati- stiche concernenti i versamenti effettuati ogni anno civile agli aventi diritto in appli- cazione della Convenzione. Tali statistiche danno indicazioni, suddivise per tipo di prestazione, sul numero di aventi diritto e sull’importo complessivo delle prestazio- ni concesse.

Articolo 17 1. I beneficiari di prestazioni concesse secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti che risiedono sul territorio dell’altro Stato contraente comunicano all’istituzione competente, direttamente oppure tramite gli organismi di collega- mento, qualsiasi cambiamento concernente la situazione personale o familiare, lo stato di salute o la capacità di lavoro e di guadagno suscettibile d’influenzare i loro diritti o obblighi in base alle norme giuridiche menzionate nell’articolo 2 della Con- venzione e in base alle disposizioni della Convenzione. 2. Le istituzioni si informano reciprocamente tramite gli organismi di collegamento su qualsiasi modifica di cui al capoverso 1 che viene loro comunicata.

Articolo 18 1. Su richiesta, l’istituzione di uno degli Stati contraenti fornisce gratuitamente a quella dell’altro Stato contraente tutte le informazioni mediche e tutti i documenti in suo possesso connessi con l’invalidità del richiedente o del beneficiario. 2. Quando l’istituzione di uno Stato contraente chiede che il richiedente o il benefi- ciario di una prestazione sia sottoposto a un esame medico, l’istituzione dell’altro Stato contraente organizza l’esame richiesto sul territorio in cui risiede la persona

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interessata conformemente alle norme valide per detta istituzione e a spese dell’isti- tuzione richiedente.

3. Le spese menzionate nel capoverso 2 vengono rimborsate su presentazione di un

conteggio particolareggiato e corredato dei documenti giustificativi. I dettagli relati- vi alla procedura di rimborso sono stabiliti di comune accordo dagli organismi di collegamento.

Articolo 19 1. Le spese amministrative risultanti dall’applicazione della Convenzione e del pre- sente Accordo sono assunte dagli organi incaricati dell’applicazione. 2. Le spese relative ad esami medici, comprese quelle di viaggio, di vitto e alloggio o altre spese sono anticipate dall’istituzione incaricata di effettuare questi esami e rimborsate separatamente per ogni caso dall’istituzione che li ha richiesti.

Articolo 20 Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla medesima data della Con- venzione e vi rimane per la sua stessa durata.

Fatto a Berna, l’11 dicembre 1997, in due esemplari, uno in lingua tedesca e l’altro in lingua slovacca.

Per l’Ufficio federale Per il Ministero del lavoro, delle assicurazioni sociali: degli affari sociali e della famiglia: M. V. Brombacher Steiner Král