AS 1998 2223
Ordinanza concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche
Ordinanza concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche
Proroga del 2 settembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 agosto 19961 concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 14 settembre 2000.
II La presente modifica entra in vigore il 15 settembre 1998.
2 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
1 RS 632.113.96
1998-0013 2223