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AS 1998 2223

Ordinanza concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche

Ordinanza concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche

Proroga del 2 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 agosto 19961 concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 14 settembre 2000.

II La presente modifica entra in vigore il 15 settembre 1998.

2 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1 RS 632.113.96

1998-0013 2223

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