AS 1998 2237
Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia
Convenzione Traduzione1 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia
Conclusa il 10 aprile 1996 Approvata dall’Assemblea federale il 18 marzo 19972 Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 1997
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia, animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno concordato di concludere la Convenzione seguente:
Titolo I Disposizioni generali
Articolo 1
1. Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:
a. “Svizzera” designa la Confederazione Svizzera, “Slovenia” designa la Repubblica di Slovenia; b. “norme giuridiche” designa le leggi, ordinanze e disposizioni di esecuzione de- gli Stati contraenti menzionate nell’articolo 2; c. “territorio” designa, per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confede- razione Svizzera, e per quanto riguarda la Slovenia, il territorio della Repubbli- ca di Slovenia; d. “cittadini” designa, per quanto riguarda la Svizzera, persone di nazionalità svizzera, e per quanto riguarda la Slovenia, persone di nazionalità slovena; e. “familiari e superstiti” designa i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da cittadini degli Stati contraenti, da rifugiati o da apolidi; f. “periodi di assicurazione” designa i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata svolta un’attività lucrativa oppure i periodi di residenza nonché i periodi ad essi parificati, definiti o riconosciuti come tali dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti; g. “domicilio” designa per principio, ai sensi del Codice civile svizzero, il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e, ai sensi delle norme giuridiche slovene, il luogo in cui una persona si stabilisce con l’intenzione di viverci durevolmente;
RS 0.831.109.691.1
1 Dal testo originale tedesco (AS 1998 2237).
2 RU 1998 2236
1998-0079 2237
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h. “risiedere” significa soggiornare abitualmente; i. “residenza” designa il luogo in cui una persona soggiorna abitualmente; j. “autorità competente” designa, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio fede- rale delle assicurazioni sociali; per quanto concerne la Slovenia, riguardo all’articolo 2 capoverso 1 lettera b i) e iii) il Ministero per il lavoro, la famiglia e gli affari sociali, e riguardo all’articolo 2 capoverso 1 lettera b ii), il Ministero della sanità; k. “istituzione” designa l’ente o l’autorità cui spetta l’applicazione delle norme giuridiche menzionate nell’articolo 2; l. “rifugiati” designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati e del relativo Protocollo del 31 gennaio 19674; m. “apolidi” designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settem- bre 19545 sullo statuto degli apolidi. 2. I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalle norme giuridiche applicabili.
Articolo 2
1. Salvo disposizioni contrarie, la presente Convenzione si applica:
a. in Svizzera i. alla legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i super- stiti; ii. alla legislazione federale sull’assicurazione per l’invalidità; iii. alla legislazione federale sull’assicurazione contro gli infortuni professio- nali e non professionali come pure contro le malattie professionali; iv. alla legislazione federale sugli assegni familiari; v. riguardo all’articolo 3, al titolo III capitolo 1 e ai titoli IV e V, alla legisla- zione federale sull’assicurazione malattie; b. in Slovenia i. alle norme giuridiche relative all’assicurazione pensioni e invalidità; ii. alle norme giuridiche relative all’assicurazione malattie; iii. alle norme giuridiche concernenti gli assegni per i figli. 2. La presente Convenzione si applica parimenti a tutte le leggi e ordinanze che co- dificano, modificano o completano le norme giuridiche enumerate al capoverso 1.
3. Per contro essa si applica alle leggi e ordinanze:
a. che estendono i rami assicurativi esistenti a nuove categorie di beneficiari, sol- tanto nel caso in cui lo Stato contraente che ha modificato le sue norme giuridi- che non abbia notificato la sua opposizione all’autorità competente dell’altro Stato entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione ufficiale di detti atti; b. che istituiscono un nuovo ramo della sicurezza sociale, solo se è stato conve- nuto tra gli Stati contraenti.
3 RS 0.142.30 4 RS 0.142.301 5 RS 0.142.40
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Articolo 3 La presente Convenzione si applica: a. ai cittadini degli Stati contraenti nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti; b. ai rifugiati e agli apolidi nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro super- stiti, a condizione che risiedano sul territorio di uno degli Stati contraenti; sono fatte salve norme giuridiche più favorevoli di uno degli Stati; c. a tutte le persone, qualunque sia la loro nazionalità, riguardo agli articoli 7 ca- poversi 1-4, 8 capoversi 3 e 4, 9 capoverso 2, 10-12, 17 capoverso 1, 18 non- ché al titolo III capitolo 3.
Articolo 4 1. I cittadini di uno degli Stati contraenti, i membri delle loro famiglie e i loro su- perstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell’altro Stato alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo Stato, dei membri delle loro famiglie e dei loro superstiti; sono fatte salvo disposizioni derogatorie della presente Convenzione. 2. Il principio della parità di trattamento giusta il capoverso 1 non si applica alle norme giuridiche svizzere concernenti: a. l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei cittadi- ni svizzeri residenti all’estero; b. l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità di cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio della Confederazione o di istituzioni desi- gnate dal Consiglio federale; c. le prestazioni assistenziali a favore dei cittadini svizzeri all’estero.
Articolo 5 1. Le persone di cui all’articolo 3 lettere a e b che possono pretendere prestazioni pecuniarie in virtù delle norme giuridiche enumerate nell’articolo 2 ricevono tali prestazioni per intero e senza alcuna limitazione fintanto che risiedono sul territorio di uno Stato contraente; sono salvi i capoversi 2 e 3. 2. Le rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera per l’invalidità per assicurati il cui grado d’invalidità sia inferiore al 50 per cento nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità sono concessi solo se il beneficiario è domiciliato in Svizzera. 3. Il sussidio per grandi invalidi, l’assegno di compensazione e le prestazioni sosti- tutive per gli invalidi del lavoro erogati in virtù delle norme giuridiche slovene sono concessi solo se il beneficiario è domiciliato in Slovenia. 4. Le prestazioni pecuniarie di uno degli Stati contraenti ai sensi delle norme giuri- diche enumerate nell’articolo 2 sono erogate ai cittadini dell’altro Stato residenti in uno Stato terzo nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti alle stesse condizioni e nella stessa misura di quelle concesse ai propri cittadini, rispettiva- mente ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti che risiedono in questo Stato terzo.
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5. Gli assegni per l’economia domestica ai sensi delle norme giuridiche svizzere re- lative agli assegni familiari sono concessi ai cittadini sloveni fintanto che l’avente diritto soggiorna in Svizzera con la sua famiglia.
Titolo II Norme giuridiche applicabili
Articolo 6 L’obbligo assicurativo delle persone esercitanti un’attività lucrativa è determinato conformemente alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano detta attività; sono fatti salvi gli articoli 7-10.
Articolo 7 1. I lavoratori dipendenti di un’impresa con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti, inviati temporaneamente per l’esecuzione di lavori sul territorio del- l’altro Stato, rimangono sottoposti, durante i primi 24 mesi del distacco, alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio l’impresa ha la sua sede. Se il di- stacco si prolunga oltre questo termine, le norme giuridiche del primo Stato possono continuare ad essere applicate per un periodo da convenire di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati. 2. I lavoratori dipendenti di un’impresa di trasporto con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti occupati sul territorio dei due Stati sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato sul cui territorio l’impresa ha la sua sede come se fossero oc- cupati solo sul territorio di questo Stato. Tuttavia, se tali persone sono domiciliate sul territorio dell’altro Stato contraente o vi sono occupate durevolmente presso una filiale o una rappresentanza permanente di detta impresa, sono sottoposte alle norme giuridiche di questo Stato contraente. 3. Il capoverso 2 si applica per analogia al personale di volo d’imprese di trasporto aereo dei due Stati contraenti. 4. I lavoratori dipendenti di un servizio pubblico di uno degli Stati contraenti inviati sul territorio dell’altro Stato sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato accre- ditante. 5. I cittadini degli Stati contraenti che fanno parte dell’equipaggio di una nave bat- tente bandiera di uno degli Stati sono assicurati secondo le norme giuridiche di que- sto Stato.
Articolo 8 1. I cittadini di uno degli Stati contraenti, inviati come membri di una missione di- plomatica o di una sede consolare sul territorio dell’altro Stato, sono sottoposti alle norme giuridiche del primo Stato contraente. 2. I cittadini di uno degli Stati contraenti, assunti sul territorio dell’altro Stato per essere impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare del primo Stato contraente, sono assicurati secondo le norme giuridiche del secondo
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Stato contraente. Essi possono optare per l’applicazione delle norme giuridiche del primo Stato entro un termine di tre mesi a contare dall’inizio della loro occupazione o dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
3. Il capoverso 2 si applica per analogia:
a. ai cittadini di Stati terzi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno degli Stati contraenti sul territorio dell’altro Stato; b. ai cittadini di uno degli Stati contraenti e ai cittadini di Stati terzi occupati sul territorio dell’altro Stato contraente al servizio personale di uno dei cittadini del primo Stato menzionati nei capoversi 1 e 2. 4. Se una missione diplomatica o una sede consolare di uno degli Stati contraenti occupa sul territorio dell’altro Stato persone assicurate secondo le norme giuridiche di quest’ultimo Stato, deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalle norme giuridiche del secondo Stato contraente. La stessa regola- mentazione si applica ai cittadini di cui ai capoversi 1 e 2 che impiegano tali perso- ne al loro servizio personale. 5. I capoversi 1-4 non si applicano ai membri onorari di sedi consolari e ai loro im- piegati.
Articolo 9 1. I cittadini di uno degli Stati contraenti impiegati sul territorio dell’altro Stato al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno Stato terzo, che non sono assicurati in detto Stato terzo né nel loro Stato di origine sono assicurati conformemente alle norme giuridiche del secondo Stato contraente. 2. Riguardo all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il capoverso 1 si applica per analogia ai coniugi e ai figli delle persone di cui al capo- verso 1 che dimorano in Svizzera con esse, a condizione che non siano già assicurati giusta le norme giuridiche interne.
Articolo 10 Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accor- do deroghe alle disposizioni degli articoli 6-8.
Articolo 11 1. Se, durante l’esercizio dell’attività lucrativa sul territorio di uno degli Stati con- traenti, una persona in applicazione degli articoli 7, 8 e 10 rimane assoggettata alle norme giuridiche dell’altro Stato, questo vale anche per il coniuge e per i figli che dimorano con tale persona sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che essi non vi esercitino un’attività lucrativa. 2. Se, giusta il capoverso 1, al coniuge e ai figli si applicano le norme giuridiche svizzere, questi sono assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
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Titolo III Disposizioni particolari Capitolo 1 Malattia e maternità
Articolo 12 1. Se una persona che trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa dalla Slovenia in Svizzera si assicura presso un assicuratore svizzero per le indennità giornaliere entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione malattie slovena, i periodi di assicurazione compiuti nell’assicurazione slovena sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni. 2. Riguardo alle indennità giornaliere in caso di maternità, i periodi di assicurazione secondo il capoverso 1 sono presi in considerazione solo se l’assicurata era affiliata da tre mesi presso un assicuratore svizzero.
Capitolo 2 Assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti A. Applicazione delle norme giuridiche svizzere
Articolo 13 1. I cittadini sloveni che, immediatamente prima dell’insorgenza dell’invalidità, era- no sottoposti all’obbligo contributivo nell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione fintanto che dimorano in Svizzera. L’articolo 14 lettera a si applica per analogia. 2. I cittadini sloveni che, all’insorgenza dell’invalidità, non sono sottoposti all’ob- bligo contributivo nell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’inva- lidità, ma vi sono assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione fintanto che sono domiciliati in Svizzera se, immediatamente prima dell’insorgenza dell’in- validità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni hanno inoltre diritto a tali provvedimenti qualora siano domiciliati in Svizzera e vi siano nati invalidi oppure vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita. 3. I cittadini sloveni residenti in Svizzera, che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi, non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera giusta il capoverso 2. 4. I figli nati invalidi in Slovenia e la cui madre abbia soggiornato in questo Paese complessivamente al massimo durante due mesi prima della nascita sono assimilati ai bambini nati invalidi in Svizzera. In caso d’infermità congenita del bambino, l’assicurazione svizzera per l’invalidità assume i costi per le prestazioni fornite in Slovenia per una durata di tre mesi dopo la nascita, entro i limiti delle prestazioni che avrebbe dovuto concedere in Svizzera. Il primo e il secondo periodo si applica- no per analogia ai bambini nati invalidi al di fuori del territorio degli Stati contraen- ti; l’assicurazione svizzera per l’invalidità assume i costi delle prestazioni fornite
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all’estero solo se devono essere concesse d’urgenza a causa delle condizioni di sa- lute del bambino.
Articolo 14 Per acquisire il diritto alle prestazioni secondo le norme giuridiche svizzere relative all’assicurazione per l’invalidità, sono considerati assicurati ai sensi di tali norme giuridiche anche: a. i cittadini sloveni che, in seguito a un infortunio o a una malattia, devono ces- sare l’attività lucrativa in Svizzera, ma la cui invalidità è stata accertata in que- sto Paese, per la durata di un anno a partire dall’interruzione del lavoro cui è seguita l’invalidità; essi devono continuare a versare i contributi all’assicura- zione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera; b. i cittadini sloveni che, dopo la cessazione dell’attività lucrativa, beneficiano di provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione svizzera per l’invalidità; essi sono soggetti all’obbligo contributivo nell’assicurazione svizzera per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità; c. i cittadini sloveni cui non si applicano le lettere a e b e, all’insorgenza dell’e- vento assicurato, aa. sono affiliati all’assicurazione slovena pensioni e invalidità; oppure bb. sono affiliati obbligatoriamente all’assicurazione malattie slovena; oppure cc. beneficiano di una rendita d’invalidità o di vecchiaia ai sensi delle norme giuridiche slovene o hanno diritto ad una tale rendita.
Articolo 15 1. Fatti salvi i capoversi 2-4, i cittadini sloveni e i loro superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri e dei loro su- perstiti. 2. Quando l’importo della rendita ordinaria parziale cui hanno diritto i cittadini slo- veni o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera non supera il 10 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, è concessa loro, anziché la rendita par- ziale, un’indennità unica pari al valore attuale della rendita. I cittadini sloveni o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita parziale e che lasciano definiti- vamente la Svizzera ricevono un’indennità analoga pari al valore in contanti della rendita al momento della partenza. 3. Quando l’importo della rendita ordinaria parziale è superiore al 10 per cento, ma non supera il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini sloveni o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o che lasciano definitiva- mente il Paese possono scegliere tra il versamento della rendita o quello di un’indennità unica. Tale scelta deve intervenire durante la procedura di fissazione della rendita se dimorano fuori dalla Svizzera all’insorgere dell’evento assicurato, oppure quando lasciano il Paese qualora abbiano già beneficiato di una rendita in Svizzera.
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4. Dopo il versamento dell’indennità da parte dell’assicurazione svizzera, nei con- fronti di quest’ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi ver- sati fino ad allora. 5. I capoversi 2-4 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera per l’invalidità, a condizione che l’avente diritto abbia compiuto i 55 anni e nel suo caso non sia più previsto un riesame delle condizioni relative all’invalidità.
Articolo 16 1. I cittadini sloveni hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione sviz- zera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la ren- dita, hanno soggiornato ininterrottamente in Svizzera durante almeno dieci anni in- teri se si tratta di una rendita di vecchiaia, oppure durante almeno cinque anni interi se si tratta di una rendita per superstiti, d’invalidità o di una rendita di vecchiaia so- stitutiva di queste due prestazioni. 2. Il soggiorno in Svizzera giusta il capoverso 1 è considerato ininterrotto se la per- sona lascia la Svizzera durante un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato. Per contro, i periodi du- rante i quali i cittadini sloveni residenti in Svizzera erano esentati dall’affiliazione all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non sono com- putati sulla durata di soggiorno in Svizzera. 3. I rimborsi dei contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i super- stiti effettuati prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione nonché le in- dennità uniche versate giusta l’articolo 15 capoversi 2-5 non ostacolano la conces- sione di rendite straordinarie in applicazione del capoverso 1; in questi casi tuttavia i contributi rimborsati o le indennità versate sono computati nelle rendite da concede- re.
B. Applicazione delle norme giuridiche slovene
Articolo 17 1. Se una persona non soddisfa le condizioni per la concessione di prestazioni del- l’assicurazione slovena pensioni e invalidità in base ai soli periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche slovene, per l’adempimento di queste condi- zioni i periodi di assicurazione compiuti nell’assicurazione svizzera sono sommati a quelli sloveni, a condizione che non si sovrappongano. 2. Se, nonostante l’applicazione del capoverso 1, una persona di cui all’articolo 3 lettere a o b non adempie le condizioni per la concessione di prestazioni, l’isti- tuzione slovena prende in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in uno Stato terzo con il quale la Slovenia ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che preveda di sommare i periodi di assicurazione.
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Articolo 18 1. Se il diritto a una rendita secondo le norme giuridiche slovene è dato solo con l’applicazione dell’articolo 17, l’istituzione slovena la calcola nel modo seguente: a. dapprima calcola l’importo teorico della prestazione che spetterebbe all’interes- sato se tutti i periodi di assicurazione da considerare secondo le norme giuridi- che dei due Stati contraenti per il calcolo della rendita dovessero essere presi in considerazione secondo le norme giuridiche slovene; b. sulla base di questo importo fissa l’importo dovuto secondo il rapporto esi- stente tra la durata dei periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giu- ridiche per esso valide e la durata complessiva dei periodi di assicurazione. 2. Nell’applicazione del capoverso 1 lettera a, per fissare la base di calcolo della rendita sono presi in considerazione solo i periodi di assicurazione sloveni. 3. Se, in applicazione del capoverso 1 lettera b, la durata complessiva dei periodi di assicurazione che dovrebbero essere presi in considerazione secondo le norme giu- ridiche dei due Stati contraenti supera la durata massima stabilita per il calcolo dell’importo della prestazione secondo le norme giuridiche slovene, la prestazione parziale dovuta è calcolata secondo il rapporto esistente tra la durata dei periodi di assicurazione da prendere in considerazione secondo le norme giuridiche slovene e la menzionata durata massima dei periodi di assicurazione.
Articolo 19 Indipendentemente dall’applicazione dell’articolo 15 capoversi 2-5, i periodi di as- sicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere sono presi in considera- zione dall’istituzione slovena per l’applicazione degli articoli 17 e 18.
Capitolo 3 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
Articolo 20 1. Le persone assicurate secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti e che sono vittime di un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professio- nale sul territorio dell’altro Stato contraente possono richiedere all’istituzione del luogo di dimora tutte le prestazioni in natura necessarie. 2. Le persone che hanno diritto a prestazioni in natura in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale conformemente alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti e trasferiscono il loro luogo di dimora sul territorio dell’altro Stato durante il trattamento medico beneficiano parimenti di tali prestazioni. Per il trasferimento del luogo di dimora è necessaria l’approvazione dell’istituzione debi- trice di prestazioni; esso è concesso se non vi sono obiezioni da parte del medico e la persona si reca dai propri familiari. 3. Le prestazioni in natura cui hanno diritto le persone di cui ai capoversi 1 e 2 de- vono essere concesse secondo le norme giuridiche vigenti per l’istituzione del luogo di dimora.
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4. Le protesi e altre prestazioni in natura di notevole importanza sono concesse solo previa approvazione dell’istituzione debitrice di prestazioni, salvo in casi partico- larmente urgenti.
Articolo 21 1. Le prestazioni pecuniarie cui hanno diritto le persone secondo le norme giuridi- che di uno degli Stati contraenti possono essere pagate su richiesta dell’istituzione debitrice di prestazioni secondo le norme giuridiche per essa vigenti tramite l’istitu- zione corrispondente dell’altro Stato. 2. L’istituzione debitrice di prestazioni deve comunicare nella sua richiesta l’im- porto e la durata delle prestazioni spettanti alla persona assicurata.
Articolo 22 L’istituzione debitrice di prestazioni rimborsa le spese cagionate all’istituzione che ha concesso prestazioni giusta gli articoli 20 e 21, eccettuate le spese amministrati- ve. Le autorità competenti possono convenire un altro modo di procedere.
Articolo 23 Se le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti prevedono che, per stabilire il grado d’incapacità lavorativa nel caso di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale ai sensi di queste norme giuridiche, si debbano prendere in considera- zione gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali occorsi anteriormente, que- sto vale anche per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ante- riormente sotto le norme giuridiche dell’altro Stato come se fossero insorti sotto le norme giuridiche del primo Stato contraente.
Articolo 24 Gli articoli 20-23 si applicano anche agli infortuni non professionali ai sensi delle norme giuridiche svizzere.
Articolo 25 Se una malattia professionale dovesse essere indennizzata secondo le norme giuridi- che di entrambi gli Stati contraenti, le prestazioni sono concesse solo conforme- mente alle norme giuridiche dello Stato sul cui territorio l’attività suscettibile di ca- gionare tale malattia professionale è stata esercitata da ultimo.
Articolo 26 Se i lavoratori dipendenti che hanno beneficiato o beneficiano di un’indennità per una malattia professionale conformemente alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti, in caso di aggravamento di questa malattia professionale, fanno valere, per una malattia professionale della stessa natura, diritti a prestazioni in virtù delle norme giuridiche dell’altro Stato, si applicano le regole seguenti:
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a. se il lavoratore non ha esercitato un’attività suscettibile di cagionare una ma- lattia professionale o di aggravarla sul territorio dell’altro Stato contraente, l’istituzione competente del primo Stato è tenuta ad assumere le prestazioni, in virtù delle proprie norme giuridiche, tenendo conto dell’aggravamento; b. se il lavoratore ha esercitato una tale attività sul territorio dell’altro Stato con- traente, l’istituzione competente del primo Stato deve assumere le prestazioni in virtù delle proprie norme giuridiche senza tenere conto dell’aggravamento; l’istituzione competente dell’altro Stato concede a questa persona un supple- mento, il cui importo è determinato in base alle norme giuridiche di questo Stato e ammonta alla differenza tra l’importo della prestazione dovuta dopo l’aggravamento e l’importo che sarebbe stato dovuto se la malattia, prima del- l’aggravamento, fosse insorta sul suo territorio.
Capitolo 4 Assegni familiari
Articolo 27 I cittadini dei due Stati contraenti hanno diritto agli assegni per i figli previsti nelle norme giuridiche indicate nell’articolo 2, qualunque sia la residenza dei loro figli.
Titolo IV Disposizioni di applicazione
Articolo 28 Le autorità competenti: a. concordano le disposizioni amministrative necessarie per l’applicazione della presente Convenzione; b. designano organismi di collegamento allo scopo di facilitare le relazioni tra le istituzioni competenti dei due Stati contraenti; c. s’informano reciprocamente su tutti i provvedimenti adottati per l’applicazione della presente Convenzione; d. s’informano reciprocamente sulle modificazioni delle rispettive norme giuridi- che.
Articolo 29 1. Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità, i tribunali e le istitu- zioni dei due Stati contraenti si prestano reciprocamente assistenza come se si trat- tasse dell’applicazione delle proprie norme giuridiche. Tale assistenza è gratuita, fatta eccezione per le spese in contanti. 2. Il capoverso 1 primo periodo si applica anche agli esami medici. Le spese per gli esami medici, le spese di viaggio, di ricovero per osservazione nonché altre spese in contanti (perdita di guadagno, indennità giornaliera e simili), fatta eccezione per i costi di spedizione, devono essere rimborsate dall’organo richiedente. Le spese non
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sono rimborsate se l’esame medico è nell’interesse delle istituzioni competenti dei due Stati contraenti.
Articolo 30 1. L’esenzione dal pagamento o la riduzione di tasse di bollo e di imposte previste dalle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per gli atti e i documenti da pro- durre in applicazione delle norme giuridiche di questo Stato sono estese agli atti e ai documenti da produrre in virtù delle norme giuridiche dell’altro Stato. 2. Le autorità e le istituzioni dei due Stati contraenti rinunciano all’autenticazione diplomatica o consolare degli atti e dei documenti da produrre in applicazione della presente Convenzione.
Articolo 31 Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che, in applicazione delle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti, devono essere inoltrati presso un’autorità amministra- tiva, un tribunale o un’istituzione di questo Stato entro un determinato termine, sono considerati ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine a un organo, a un tribunale o a un’istituzione corrispondenti dell’altro Stato. In tali casi, l’organo che possiede il documento vi appone la data di ricevimento e lo trasmette all’organo competente del primo Stato.
Articolo 32 1. Se l’istituzione di uno degli Stati contraenti ha concesso indebitamente prestazio- ni in contanti, l’importo indebitamente corrisposto può essere trattenuto a favore di detta istituzione su una prestazione corrispondente conformemente alle norme giuri- diche dell’altro Stato contraente. 2. Se l’istituzione di uno degli Stati contraenti ha concesso un anticipo tenendo conto dell’esistenza di un diritto a una prestazione secondo le norme giuridiche dell’altro Stato, l’importo pagato deve essere trattenuto a favore di detta istituzione sul pagamento di arretrati. 3. Se un’istituzione assistenziale di uno degli Stati contraenti ha concesso una pre- stazione sociale per un periodo nel corso del quale una persona ha diritto a presta- zioni pecuniarie secondo le norme giuridiche dell’altro Stato, l’istituzione compe- tente di quest’ultimo Stato trattiene, su richiesta e per conto dell’istituzione assi- stenziale del primo Stato, i pagamenti di arretrati per lo stesso periodo fino a con- correnza dell’importo delle prestazioni sociali concesse, come se si trattasse di una prestazione sociale accordata dall’istituzione assistenziale del secondo Stato.
Articolo 33 1. Se una persona che ha diritto a prestazioni secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per un danno avvenuto sul territorio dell’altro Stato, può esige- re da un terzo il risarcimento di questo danno conformemente alle norme giuridiche di quest’ultimo Stato, l’istituzione debitrice di prestazioni del primo Stato è surro- gata nel diritto al risarcimento nei confronti del terzo conformemente alle norme
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giuridiche che le sono applicabili; l’altro Stato contraente riconosce questa surroga- zione. 2. Qualora, in applicazione del capoverso 1, le istituzioni dei due Stati contraenti abbiano il diritto di esigere il risarcimento di un danno a causa di prestazioni asse- gnate per lo stesso evento, esse sono creditrici solidali. Sono tenute a ripartire tra loro gli importi recuperati proporzionalmente alle prestazioni da fornire da ognuna di esse.
Articolo 34 1. Le istituzioni che, in virtù della presente Convenzione, devono fornire prestazioni soddisfano il loro obbligo versando gli importi nella moneta del loro Paese. 2. Se un’istituzione di uno degli Stati contraenti deve effettuare pagamenti a un’isti- tuzione dell’altro Stato, questi devono essere fatti nella moneta del secondo Stato. 3. Qualora uno degli Stati contraenti emani disposizioni relative alla limitazione del commercio delle valute, gli Stati contraenti prendono tempestivamente misure atte ad assicurare il versamento degli importi dovuti d’ambo le parti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 35 I cittadini di uno degli Stati contraenti che dimorano sul territorio dell’altro Stato hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all’assicurazione facoltativa per l’invali- dità, la vecchiaia e il decesso secondo le norme giuridiche del loro Paese d’origine, in particolare anche riguardo al versamento dei contributi a quest’assicurazione e alla riscossione delle rendite acquisite.
Articolo 36 1. Le autorità, i tribunali e le istituzioni di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare di trattare le domande e prendere in considerazione altri atti per il fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell’altro Stato oppure in lingua inglese. 2. Per l’applicazione della presente Convenzione le autorità, i tribunali e le istitu- zioni degli Stati contraenti possono corrispondere tra loro e con le persone interes- sate o con i loro rappresentanti direttamente in una delle loro lingue ufficiali oppure in lingua inglese.
Articolo 37 1. Tutte le controversie derivanti dall’applicazione della presente Convenzione sono appianate di comune intesa tra le autorità competenti dei due Stati contraenti. 2. Qualora non si riesca a trovare una soluzione entro un termine di sei mesi, la ver- tenza è sottoposta a un tribunale arbitrale la cui composizione e procedura sono de- terminate, di comune intesa, dai Governi dei due Stati contraenti. Tale tribunale de- ve decidere conformemente ai principi fondamentali e allo spirito della presente Convenzione. Le sue decisioni sono vincolanti.
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Titolo V Disposizioni transitorie e finali
Articolo 38 1. La presente Convenzione si applica anche agli eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore. 2. Le decisioni prese prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione non ne ostacolano l’applicazione. 3. I diritti delle persone la cui rendita è stata rifiutata o determinata anteriormente all’entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, se- condo questa Convenzione. Tale revisione, cui si può procedere anche d’ufficio, non deve in alcun caso cagionare la riduzione dei diritti anteriori dei beneficiari. 4. La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. 5. Per la determinazione del diritto a una prestazione sorto conformemente alle di- sposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima dell’entrata in vigore di questa Convenzione. 6. Per tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione, i termini di prescrizione se- condo le norme giuridiche degli Stati contraenti decorrono al più presto dall’entrata in vigore di questa Convenzione. 7. La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti con un’indennità unica o con il rimborso dei contributi. 8. L’articolo 14 lettera c si applica anche ai cittadini di altri Stati che, in passato, facevano parte della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. 9. Per le persone che hanno iniziato la loro attività prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, il termine di tre mesi menzionato all’articolo 8 capoverso 2 secondo periodo inizia con l’entrata in vigore della presente Convenzione.
Articolo 39 Nell’ambito delle relazioni tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slove- nia, la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare fede- rativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali dell’8 giugno 19626 rive- duta con l’Accordo aggiuntivo del 9 luglio 19827 è abrogata alla data d’entrata in vigore della presente Convenzione.
Articolo 40
1. La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata. Ogni Stato
contraente può, per via diplomatica, denunciarla per scritto per la fine di un anno civile, con preavviso di sei mesi.
6 RU 1964 157 7 RU 1983 1606
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2. In caso di denuncia della presente Convenzione, le sue disposizioni rimangono
applicabili ai diritti a prestazioni acquisiti fino ad allora. I diritti in corso di acquisi- zione in virtù delle sue disposizioni sono disciplinati mediante accordi.
Articolo 41 Il Governo di ciascuno dei due Stati notifica all’altro, per scritto, la conclusione delle procedure legali e costituzionali richieste per l’entrata in vigore della presente Convenzione; quest’ultima entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data di ricevimento dell’ultima notifica.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Berna, il 10 aprile 1996, in due esemplari, in lingua tedesca e in lingua slo- vena, le due versioni facenti parimenti fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Slovenia: M. V. Brombacher Natausa Belopavlovic
Accordo amministrativo Traduzione8 concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 10 aprile 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia
Concluso il 4 settembre 1997 Entrato retroattivamente in vigore il 1° agosto 1997
In conformità all’articolo 28 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale del 10 aprile 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia, detta in se- guito “Convenzione”, le autorità competenti, ossia per la Confederazione Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e per la Repubblica di Slovenia, il Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali nonché il Ministero della sanità hanno concordato le disposizioni seguenti:
Titolo I Disposizioni generali
Articolo 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso significato di quelli usati nella Convenzione.
Articolo 2 Sono organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 28 lettera b della Convenzio- ne: A. in Svizzera i. la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra (detta in seguito “Cassa svizzera di compensazione”), per quanto riguarda l’assicurazione per la vecchiaia, i su- perstiti e l’invalidità; ii. l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni a Lucerna (detto in seguito “INSAI”), per l’assicurazione contro gli infortuni professio- nali e non professionali nonché contro le malattie professionali e iii. l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna, per tutti gli altri casi.
RS 0.831.109.691.12
8 Dal testo originale tedesco (AS 1998 2253).
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B. in Slovenia i. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Ente sloveno per l’assicurazione pensioni e invalidità) per le rendite nei casi di vecchiaia, invali- dità, decesso, infortuni sul lavoro e malattie professionali; ii. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Ente sloveno per l’assicurazione malattie) per l’assicurazione malattie, gli infortuni sul lavoro ed altri infortuni nonché per le malattie professionali e iii. Ministrstvo za delo, druzino in socialne zadeve (Ministero del lavoro, della fa- miglia e degli affari sociali) per tutti gli altri casi.
Articolo 3 1. Le autorità competenti dei due Stati contraenti o, con il loro consenso, gli organi- smi di collegamento stabiliscono di comune accordo il contenuto e la forma dei mo- duli necessari all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo. 2. Per facilitare l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo gli organi- smi di collegamento concordano, per quanto possibile, misure volte ad allestire e a proseguire lo scambio elettronico dei dati. 3. Per la trasmissione di dati relativi a persone si applica il diritto interno sulla pro- tezione dei dati. Tali dati possono essere usati solo per l’applicazione della Conven- zione e del presente Accordo.
Titolo II Norme giuridiche applicabili
Articolo 4 1. Nei casi di cui all’articolo 7 capoverso 1 primo periodo della Convenzione, le istituzioni dello Stato contraente indicate nel capoverso 2, le cui norme giuridiche restano applicabili, attestano, su richiesta, che la persona interessata rimane sottopo- sta a tali norme giuridiche.
2. L’attestazione di cui al capoverso 1 è rilasciata sull’apposito modulo:
a. in Svizzera, dalla competente cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e dall’assicuratore competente contro gli in- fortuni; b. in Slovenia, dall’ufficio regionale competente dell’Ente sloveno per l’assicu- razione malattie. 3. Le domande volte a prorogare l’applicazione delle norme giuridiche dello Stato d’invio devono essere inoltrate prima della scadenza dell’attestazione alla compe- tente autorità dello Stato contraente dal cui territorio la persona è stata distaccata. Se approva la domanda, detta autorità si accorda tramite scambio di lettere con l’autorità dell’altro Stato contraente e comunica la sua decisione al richiedente e alle istituzioni interessate del suo Paese.
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Articolo 5 1. Per esercitare il diritto d’opzione previsto nell’articolo 8 capoversi 2 e 3 della Convenzione, i lavoratori comunicano la loro scelta: a. se impiegati in Svizzera – all’ufficio regionale competente dell’Ente sloveno per l’assicurazione malat- tie; b. se impiegati in Slovenia – alla Cassa federale di compensazione a Berna e – all’agenzia di Berna dell’INSAI. 2. Se i lavoratori menzionati nell’articolo 8 capoversi 2 e 3 della Convenzione opta- no a favore delle norme giuridiche dello Stato contraente rappresentato, le istituzio- ni competenti di questo Stato rilasciano un’attestazione da cui risulta che essi sono sottoposti a queste norme giuridiche.
Articolo 6 Nei casi di cui all’articolo 11 capoverso 2 della Convenzione, le persone interessate devono annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione del Cantone sul cui ter- ritorio hanno risieduto da ultimo.
Titolo III Disposizioni particolari Capitolo 1: Malattia e maternità
Articolo 7 1. Per beneficiare delle agevolazioni previste nell’articolo 12 della Convenzione, la persona interessata presenta all’assicuratore svizzero presso il quale chiede l’affi- liazione all’assicurazione un’attestazione indicante la data dell’uscita dall’assicura- zione malattie slovena nonché i periodi d’assicurazione ivi assolti. 2. L’attestazione è rilasciata dall’ufficio regionale competente dell’Ente sloveno per l’assicurazione malattie su istanza del richiedente. Se il richiedente non è in posses- so dell’attestazione, l’assicuratore svizzero che si occupa della domanda di affilia- zione può, per ottenerla, rivolgersi all’Ente sloveno per l’assicurazione malattie, di- rettamente oppure tramite l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Capitolo 2: Vecchiaia, invalidità e decesso
Articolo 8 1. Le persone residenti in Slovenia che pretendono prestazioni dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti o l’invalidità inoltrano la loro richiesta all’Ente sloveno per l’assicurazione pensioni ed invalidità.
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2. Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni dell’assicurazione slovena pensioni e invalidità inoltrano la loro richiesta alla Cassa svizzera di com- pensazione. 3. Le persone residenti in uno Stato terzo che pretendono prestazioni dell’assicu- razione svizzera per la vecchiaia, i superstiti o l’invalidità oppure dell’assicurazione slovena pensioni e invalidità si rivolgono all’istituzione competente direttamente oppure tramite uno degli organismi di collegamento.
4. Per le richieste di prestazioni si utilizzano gli appositi moduli.
5. L’organismo di collegamento che ha ricevuto la richiesta di prestazioni appone la data di ricevimento sul modulo, verifica se la richiesta è completa, controlla se tutti i documenti richiesti sono stati allegati e attesta, anche sul modulo, la validità degli atti ufficiali acclusi. Poi trasmette la richiesta nonché i documenti e gli atti allegati all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente. Quest’organismo può chiedere altre informazioni e attestazioni al primo organismo di collegamento oppu- re direttamente ai richiedenti o ai loro datori di lavoro.
Articolo 9 1. Su richiesta dell’Ente sloveno per l’assicurazione pensioni ed invalidità, la Cassa svizzera di compensazione fornisce un estratto dei periodi di assicurazione compiuti in virtù delle norme giuridiche svizzere. 2. Su richiesta della Cassa svizzera di compensazione, l’Ente sloveno per l’assicu- razione pensioni ed invalidità trasmette tutte le indicazioni necessarie all’applicazio- ne dell’articolo 14 lettera c della Convenzione.
Articolo 10 1. Quando, giusta l’articolo 15 capoverso 3 o 5 della Convenzione, i cittadini slove- ni o i loro superstiti possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di un’indennità unica, la Cassa svizzera di compensazione comunica loro anche l’im- porto che sarebbe loro versato, all’occorrenza, al posto della rendita. Essa indica parimenti la durata complessiva dei periodi d’assicurazione presi in considerazione. 2. L’avente diritto deve fare la propria scelta entro il termine di 60 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione della Cassa svizzera di compensazione. 3. Se l’avente diritto non fa la propria scelta entro il termine previsto, l’organo sviz- zero competente gli assegna l’indennità unica.
Articolo 11 L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni indicando i rimedi giuridici; ne invia una copia all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente.
Articolo 12 Le prestazioni sono versate direttamente all’avente diritto dall’istituzione debitrice nei termini previsti dalle norme giuridiche per essa vigenti.
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Capitolo 3: Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Articolo 13 1. Nei casi di cui all’articolo 20 capoverso 1 della Convenzione, le prestazioni in natura sono concesse in Svizzera dall’INSAI e in Slovenia dall’ufficio regionale competente dell’Ente sloveno per l’assicurazione malattie, a condizione che il ri- chiedente comprovi il suo diritto alle prestazioni. 2. L’istituzione del luogo di dimora chiede, all’occorrenza, all’istituzione compe- tente di fornirle un’attestazione che certifichi il diritto alle prestazioni.
Articolo 14 Per l’applicazione dell’articolo 20 capoverso 2 della Convenzione, l’istituzione competente rilascia all’assicurato un’attestazione sul suo diritto alle prestazioni do- po il trasferimento della dimora. Quest’attestazione può essere inviata anche all’i- stituzione del luogo di dimora.
Articolo 15 1. Gli importi che devono essere rimborsati dalle istituzioni degli Stati contraenti giusta l’articolo 22 della Convenzione sono rifusi separatamente per ogni singolo caso.
2. Tali importi devono essere rimborsati su presentazione di un conteggio detta-
gliato corredato dei documenti giustificativi, al più tardi alla fine dell’anno civile in questione.
Articolo 16
1. Le persone residenti in Slovenia che pretendono prestazioni secondo le norme
giuridiche svizzere in seguito a infortunio sul lavoro o a malattia professionale inol- trano la loro domanda direttamente al competente assicuratore svizzero contro gli infortuni. La domanda può essere anche inviata all’Ente sloveno per l’assicurazione pensioni e invalidità, che la trasmette poi al competente assicuratore svizzero contro gli infortuni. Se questi non appare sulla domanda, l’Ente sloveno per l’assicurazione pensioni ed invalidità la spedisce all’INSAI.
2. Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni secondo le norme
giuridiche slovene in seguito a infortunio sul lavoro o a malattia professionale inol- trano la loro domanda all’Ente sloveno per l’assicurazione pensioni e invalidità, di- rettamente oppure tramite l’INSAI.
Articolo 17 L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni indicando i rimedi giuridici.
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Articolo 18 1. Le persone residenti in Slovenia possono presentare opposizione contro le deci- sioni dell’assicuratore svizzero contro gli infortuni presso quest’ultimo e interporre ricorso contro la decisione su opposizione presso il tribunale cantonale delle assicu- razioni menzionato nei rimedi giuridici. Contro la sentenza emanata dal tribunale cantonale delle assicurazioni si può interporre ricorso di diritto amministrativo pres- so il Tribunale federale delle assicurazioni a Lucerna. Le opposizioni e i ricorsi de- vono essere inoltrati direttamente o tramite l’organismo di collegamento competen- te. In quest’ultimo caso l’organismo di collegamento deve annotare la data di ricevi- mento sulla comparsa. 2. Le persone residenti in Svizzera possono interporre ricorso contro le decisioni dell’Ente sloveno per l’assicurazione pensioni ed invalidità direttamente oppure tramite l’INSAI. In quest’ultimo caso l’INSAI deve annotare la data di ricevimento sulla comparsa.
Articolo 19 Le disposizioni del presente capitolo si applicano per analogia agli infortuni non professionali coperti dalle norme giuridiche svizzere.
Titolo IV Disposizioni varie
Articolo 20 Nei casi menzionati nell’articolo 33 capoverso 2 della Convenzione, l’istituzione dello Stato contraente sul cui territorio si trova il debitore riscuote presso quest’ul- timo il credito complessivo a condizione che l’istituzione dell’altro Stato contraente ne faccia richiesta.
Articolo 21 Gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti si trasmettono le stati- stiche concernenti i versamenti effettuati ogni anno civile agli aventi diritto in appli- cazione della Convenzione. Tali statistiche danno indicazioni, suddivise per tipo di prestazione, sul numero degli aventi diritto e sull’importo complessivo delle presta- zioni concesse.
Articolo 22 1. I beneficiari di prestazioni concesse secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti che risiedono sul territorio dell’altro Stato contraente comunicano all’istituzione competente, direttamente oppure tramite gli organismi di collega- mento, qualsiasi cambiamento concernente la situazione personale o familiare, lo stato di salute o la capacità di lavoro e di guadagno suscettibile d’influenzare i loro diritti o obblighi in base alle norme giuridiche menzionate nell’articolo 2 della Con- venzione e in base alle disposizioni della Convenzione.
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2. Le istituzioni si informano reciprocamente tramite gli organismi di collegamento su qualsiasi modifica ai sensi del capoverso 1 che viene loro comunicata.
Articolo 23 1. Su richiesta, l’istituzione di uno degli Stati contraenti fornisce gratuitamente a quella dell’altro Stato contraente tutta la documentazione medica in suo possesso connessa con l’invalidità del richiedente o del beneficiario. 2. Quando l’istituzione di uno Stato contraente chiede che il richiedente o il benefi- ciario di una prestazione sia sottoposto a un esame medico, l’istituzione dell’altro Stato contraente organizza l’esame sul territorio in cui la persona interessata risiede conformemente alle norme giuridiche valide per detta istituzione e a spese dell’i- stituzione richiedente.
3. Le spese menzionate nel capoverso 2 vengono rimborsate su presentazione di un
conteggio particolareggiato e corredato dei documenti giustificativi. I dettagli relati- vi alla procedura di rimborso sono stabiliti di comune accordo dagli organismi di collegamento.
Articolo 24 Quando il richiedente o il beneficiario di una rendita d’invalidità secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti risiede sul territorio dell’altro Stato con- traente, l’istituzione competente può chiedere in qualsiasi momento all’organismo di collegamento di questo Stato contraente di procedere ad esami medici o fornire altre informazioni richieste a norma delle proprie norme giuridiche. L’istituzione com- petente conserva il diritto di fare esaminare il richiedente o il beneficiario da un me- dico di sua scelta.
Articolo 25 Le spese amministrative risultanti dall’applicazione della Convenzione e del pre- sente Accordo sono assunte dagli organi incaricati dell’applicazione.
Articolo 26 Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla medesima data della Con- venzione e vi rimane per la sua stessa durata.
Fatto a Berna, il 4 settembre 1997, in due esemplari in lingua tedesca e in lingua slovena, le due versioni facenti parimenti fede.
Per l’Ufficio federale Per il Ministero del lavoro, della famiglia delle assicurazioni sociali: e degli affari sociali e il Ministero della sanità pubblica: M. V. Brombacher Steiner Tina Bitenc Pengov
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Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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