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AS 1998 2288

Regolamento di servizio dell'esercito svizzero

Regolamento di servizio dell’esercito svizzero (RS 95)

Modifica del 9 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Il regolamento di servizio dell’esercito svizzero del 22 giugno 19941 è modificato come segue:

Capitolo 1, numero 2, capoverso 1, 2° periodo:

1 ... In servizio di promovimento della pace è inoltre applicabile l’allegato 2.

Capitolo 9, capoverso 6: L’ordinamento disciplinare si trova nell’allegato 12 al presente regolamento di servizio.

II L’attuale allegato al regolamento di servizio diventa “Allegato 1: Ordinamento disciplinare”.

III Il regolamento di servizio contiene un nuovo “Allegato 2: Disposizioni particolari relative al servizio di promovimento della pace”, conformemente alla versione qui annessa.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 1998.

9 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1 RS 510.107.0 2 Non pubblicato nella RU. L’allegato 1 esiste sotto forma di estratto, ottenibile presso l’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3003 Berna.

2288 1998-0014

Regolamento di servizio dell’esercito svizzero RU 1998

Allegato 2 (Cap.1, num. 2, cpv. 1, 2° per.)

Disposizioni particolari relative al servizio di promovimento della pace

Sezione 1: Principî Le operazioni di mantenimento della pace hanno per obiettivo di impedire, di arginare e di porre fine a ostilità tra le parti in conflitto o, perlomeno, di creare condizioni favorevoli alla composizione di un conflitto. Le operazioni di mantenimento della pace hanno luogo soltanto con l’accordo di tutte le parti coinvolte nel conflitto. Mettendo a disposizione personale, la Svizzera intende contribuire attivamente al mantenimento e al promovimento della pace. Al riguardo, collabora con altri Stati. L’annuncio per il servizio di promovimento della pace e per il compimento del servizio di promovimento della pace sono volontari. Chi si annuncia per un servizio di promovimento della pace è inserito in un pool di personale. Le persone necessarie per una missione sono reclutate in questo pool e istruite per un impiego effettivo. Chi compie un servizio di promovimento della pace è assunto in base a un contratto di diritto pubblico. Di regola, una missione nel quadro delle operazioni di mantenimento della pace si fonda sul mandato di un’organizzazione internazionale. Questa organizzazione stabilisce lo statuto del personale assunto, d’intesa con le parti in conflitto. Essa regola le modalità d’intervento in un accordo con gli Stati che mettono a disposizione il personale per la missione.

1 Campo d’applicazione

1 In caso di servizio di promovimento della pace, il Regolamento di servizio è

applicabile per analogia come istruzione vincolante, sempre che non contraddica alle prescrizioni delle organizzazioni partner internazionali, allo statuto delle persone impiegate e al mandato d’intervento.

2 In caso di servizio di promovimento della pace, il Regolamento di servizio è

applicabile durante tutto il periodo di servizio (durata del rapporto di servizio). Sono eccettuate le vacanze e i giorni stabiliti di libero fuori del luogo d’intervento, fatto salvo il numero 8 capoverso 2.

2 Definizioni

1 Il servizio di promovimento della pace è un servizio volontario per operazioni di mantenimento della pace in ambito internazionale. Di principio, è prestato senza arma.

2 Chi adempie un servizio di promovimento della pace è considerato militare.

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Regolamento di servizio dell’esercito svizzero RU 1998

3 Volontariato

L’annuncio per partecipare a un’operazione di mantenimento della pace è volontario.

4 Andamento del servizio

In servizio di promovimento della pace le prescrizioni relative all’andamento del servizio sono adeguate alle diverse situazioni esistenti nel luogo d’intervento.

Sezione 2: Disposizioni speciali

5 Struttura di comando nazionale e internazionale

1 Il Consiglio federale decide in merito alla partecipazione della Svizzera alle

operazioni di mantenimento della pace. Assume la responsabilità che ne deriva. 2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è responsabile degli aspetti operativi della missione. 3 Per il comando di contingenti di truppa svizzeri nel luogo d’intervento è nominato un comandante svizzero di contingente. Gli osservatori militari e le persone inviate singolarmente sono messe a disposizione direttamente dell’organizzazione internazionale.

4 In seno a un contingente svizzero, soltanto i quadri svizzeri hanno potere

decisionale e responsabilità di comando. 5 Le persone chiamate a una missione nell’ambito delle operazioni di mantenimento della pace devono rispettare l’accordo stipulato tra la Svizzera e l’organizzazione internazionale, nonché le istruzioni del servizio superiore in Svizzera.

6 Istruzione

1 L’istruzione è orientata all’impiego.

2 Di regola, l’istruzione si fonda sull’istruzione militare di base e tiene conto delle conoscenze e delle capacità professionali. 3 L’istruzione ha luogo in Svizzera o, per esigenze particolari, all’estero. Essa è continuata nel luogo d’intervento.

7 Uniforme e portamento

1 Il DDPS prescrive l’uniforme per l’impiego.

2 Possono essere portati soltanto i distintivi designati dal DDPS.

3 L’immagine e il portamento dei membri del contingente devono essere adeguati

alla dignità e alla responsabilità della funzione. Il personale maschile porta i capelli corti.

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8 Comportamento esemplare

1 In servizio di promovimento della pace è richiesto un comportamento esemplare.

Occorre segnatamente rispettare altri modi di vita e di comportamento. 2 Durante tutto il periodo dell’impiego, occorre evitare di esprimere pubblicamente opinioni su questioni politiche, religiose e sociali concernenti il luogo d’intervento. Il DDPS decide sulle eccezioni. Il contratto d’impiego regola eventuali obblighi di mantenere il segreto dopo il periodo d’intervento.

9 Tempo libero

1 Le uscite, i congedi, i giorni di libero stabiliti e le vacanze contano come tempo libero. 2 Il comandante del contingente fissa la durata e il raggio delle uscite e dei congedi. Regola l’utilizzazione dei veicoli di servizio. Decide se in uscita e in congedo si devono portare l’uniforme o gli abiti civili. Per motivi di sicurezza, può ordinare misure particolari. 3 Il DDPS decide in merito al porto dell’uniforme e all’utilizzazione dei veicoli di servizio durante i giorni di libero stabiliti e le vacanze.

10 Documenti d’identità

1 Chi è impiegato in un servizio di promovimento della pace riceve una carta

d’identità dall’organizzazione internazionale. Tale documento dev’essere sempre portato con sé. 2 Inoltre, i membri del contingente portano con sé il loro documento d’identità civile svizzero ancora valevole e la loro targhetta di riconoscimento militare.

11 Bandiera

Prima della partenza per il luogo d’intervento il contingente riceve una bandiera. Questa dev’essere riconsegnata alla fine dell’impiego.

12 Beni personali

Il DDPS stabilisce quali beni personali possono essere importati o esportati in occasione di un intervento e ne regola il trasporto.

13 Assistenza spirituale e funzioni religiose

Le disposizioni concernenti l’assistenza spirituale e le funzioni religiose (n. 63-65 RS 95) sono applicabili soltanto nella misura in cui le circostanze e le condizioni particolari nel luogo d’intervento lo consentono.

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Sezione 3: Pene disciplinari supplementari relative al servizio di promovimento della pace

14 Divieto d’uscita e multe

1 Le mancanze disciplinari poco gravi possono essere punite con un divieto d’uscita o una multa. Le due pene possono essere cumulate.

2 Il divieto d’uscita può essere inflitto per una durata da uno a dieci giorni.

3 La multa non supera i 400 franchi.

4 Le multe sono devolute alla Cassa di soccorso della Cassa pensioni della

Confederazione.

5 La multa può essere dedotta dalle indennità di campagna.

15 Licenziamento disciplinare

In casi particolarmente gravi, le persone in servizio di promovimento della pace possono essere licenziate per ragioni disciplinari, conformemente all’articolo 32 lettera i del Regolamento degli impiegati3.

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3 RS 172.221.104; RU 1998 732

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