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AS 1998 2297

Ordinanza sul registro dell'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (Oreg-LRD)

Ordinanza sul registro dell’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (Oreg-LRD)

del 20 agosto 1998

L’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (autorità di controllo), visti gli articoli 18 e 41 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzazione del registro degli in- termediari finanziari e degli organismi di autodisciplina (registro) da parte dell’auto- rità di controllo nel quadro dell’applicazione della LRD.

Art. 2 Scopo L’autorità di controllo utilizza il registro per adempiere i suoi compiti legali (art. 18 LRD), segnatamente per: a. conferire e revocare il riconoscimento a organismi di autodisciplina; b. rilasciare e revocare l’autorizzazione a intermediari finanziari; c. vigilare sugli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti e sugli or- ganismi di autodisciplina; d. controllare gli intermediari finanziari che non sono affiliati a organismi di au- todisciplina né hanno ottenuto un’autorizzazione; e. collaborare con l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) e con le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche; f. collaborare con autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nell’ambito dell’articolo 31 LRD.

Art. 3 Struttura del registro

1 Il registro è strutturato in modo modulare. Comprende gli elementi seguenti:

a. gestione degli intermediari finanziari titolari dell’autorizzazione; b. gestione degli organismi di autodisciplina riconosciuti dall’autorità di control- lo;

RS 955.18 1 RS 955.0; RU 1998 892

1998-0008 2297

Registro dell’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro RU 1998

c. gestione degli intermediari finanziari che figurano negli elenchi degli organi- smi di autodisciplina conformemente all’articolo 26 LRD (intermediari finan- ziari affiliati, intermediari finanziari ai quali è stata negata l’affiliazione, che hanno abbandonato la loro attività o che sono stati esclusi); d. gestione degli intermediari finanziari conformemente all’articolo 2 capoverso 3 LRD che non sono affiliati a un organismo di autodisciplina né dispongono dell’autorizzazione. 2 In un catalogo2 che è parte integrante della presente ordinanza l’autorità di con- trollo stabilisce: a. i dati che possono essere trattati nel registro; b. i documenti che gli intermediari finanziari e gli organismi di autodisciplina de- vono consegnarle a tal fine.

Art. 4 Provenienza dei dati L’autorità di controllo iscrive nel registro dati provenienti segnatamente da: a. intermediari finanziari che chiedono l’autorizzazione; b. organismi di autodisciplina che chiedono il riconoscimento; c. gli elenchi tenuti dagli organismi di autodisciplina riguardanti gli intermediari finanziari a loro affiliati oppure a cui hanno negato l’affiliazione, comprese le loro modifiche (art. 26 e 27 cpv. 1 LRD); d. i rapporti annuali degli organismi di autodisciplina (art. 27 cpv. 2 e 3 LRD); e. i rapporti annuali degli intermediari finanziari che dispongono dell’autorizza- zione; f. i controlli effettuati da essa o da parte di terzi da essa designati (organo di revi- sione secondo l’art. 18 cpv. 2 LRD); g. informazioni ricevute e misure da essa adottate nell’ambito dell’applicazione della LRD, compresi i procedimenti penali contro gli organismi di autodisci- plina o gli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti; h. l’Ufficio di comunicazione e autorità di vigilanza designate da leggi specifiche; i. l’elaborazione sistematica dei dati in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro (GEWA) conformemente all’articolo 35 capoverso 2 LRD e alla sezio- ne 2 dell’ordinanza del 16 marzo 19983 sull’Ufficio di comunicazione in mate- ria di riciclaggio di denaro (OURD); k. comunicazioni di autorità straniere (art. 31 cpv. 1 LRD); l. comunicazioni di autorità federali, cantonali e comunali in virtù della LRD.

Art. 5 Dati registrati 1 L’autorità di controllo introduce essa stessa nel registro i dati raccolti nell’ambito della sua attività. 2 Per quanto riguarda gli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti, regi- stra in particolare:

2 Il catalogo può essere ottenuto presso l’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3003 Berna. 3 RS 955.23; RU 1998 905

Registro dell’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro RU 1998

a. le indicazioni complete concernenti gli intermediari finanziari, i membri dei loro organi e della direzione nonché le persone addette all’applicazione della LRD; b. le indicazioni concernenti l’organizzazione interna degli intermediari finanziari per quanto riguarda l’applicazione della LRD; c. le indicazioni sulle qualità personali e sulle qualifiche professionali degli in- termediari finanziari, dei membri dei loro organi e della direzione nonché delle persone addette all’applicazione della LRD.

3 Per quanto riguarda gli organismi di autodisciplina registra in particolare:

a. le indicazioni complete concernenti il singolo organismo, i membri dei suoi organi e della direzione nonché le persone addette all’applicazione della LRD; b. le indicazioni concernenti la loro organizzazione e il loro regolamento; c. le indicazioni sulle qualità personali e sulle qualifiche professionali degli in- termediari finanziari, dei membri dei loro organi e della direzione nonché delle persone addette all’applicazione della LRD.

4 Inoltre registra:

a. le indicazioni provenienti da dichiarazioni, richieste e documenti inviatile da intermediari finanziari o organismi di autodisciplina nell’ambito dell’appli- cazione della LRD, comprese le indicazioni provenienti da controlli e da pro- cedimenti penali; b. decisioni emanate in relazione all’esecuzione della LRD; c. le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale in relazione al ri- ciclaggio di denaro che l’Ufficio di comunicazione le invia conformemente all’articolo 29 capoverso 3 LRD; d. le decisioni importanti per l’applicazione della LRD emesse dalle autorità fede- rali, cantonali, comunali e internazionali; e. le informazioni raccolte nel quadro della sua attività sempre che siano necessa- rie all’adempimento dei suoi compiti legali. 5 Può registrare dati che concernono terze persone soltanto se richiesto dallo scopo di cui all’articolo 2 della presente ordinanza. È considerata terza persona qualsiasi persona o unità che non sia intermediario finanziario né organismo di autodisciplina secondo la LRD e nemmeno proprietario, azionista, membro, impiegato o ausiliario di un intermediario finanziario o di un organismo di autodisciplina.

Art. 6 Accesso Soltanto l’autorità di controllo ha accesso al registro.

Art. 7 Comunicazione di dati 1 Su richiesta, l’autorità di controllo può comunicare a terzi se un intermediario fi- nanziario dispone di un’autorizzazione secondo l’articolo 14 LRD oppure se è affi- liato a un organismo di autodisciplina. 2 Può comunicare in ogni momento l’elenco degli organismi di autodisciplina rico- nosciuti. 3 Può comunicare dati contenuti nel registro all’Ufficio di comunicazione e alle au- torità di vigilanza designate da leggi specifiche.

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4 Può trasmettere dati alle autorità federali e cantonali di perseguimento penale, nel quadro dell’assistenza amministrativa e in osservanza dell’articolo 19 della legge federale sulla protezione dei dati4. Non comunica dati segnatamente se l’autorità richiedente può ottenere le informazioni direttamente dalla persona interessata. 5 Inoltre, può comunicare dati contenuti nel registro ad autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari, se sono adempite le condizioni previste nell’articolo 31 capo- versi 2 e 3 LRD. 6 Può comunicare dati all’Incaricato federale della protezione dei dati per l’adem- pimento della sua funzione di sorveglianza secondo l’articolo 27 capoverso 3 della legge federale sulla protezione dei dati5.

Art. 8 Condizioni per la comunicazione di dati 1 Le richieste d’informazione devono essere inoltrate per scritto. In caso di urgenza comprovata, la richiesta può avvenire oralmente o elettronicamente; in seguito, deve essere inviata la conferma scritta. 2 I dati sono comunicati per scritto; in caso di urgenza comprovata, possono essere trasmessi anche oralmente o elettronicamente. 3 In occasione di ogni comunicazione di dati del registro, i destinatari devono essere informati sulla loro affidabilità e sulla loro attualità. Essi possono utilizzare i dati soltanto per lo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere informati sulle restrizioni d’uso e avvertiti che l’autorità di controllo ha il diritto di informarsi in merito all’impiego dei dati.

Art. 9 Codificazione In caso di trasmissione elettronica di dati del registro, questi ultimi devono essere completamente codificati.

Art. 10 Diniego di comunicare dati L’autorità di controllo nega la comunicazione di dati del registro qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano.

Art. 11 Durata della conservazione dei dati 1 I dati del registro sono conservati fintanto che sono attuali; in particolare i dati su- gli intermediari finanziari e sugli organismi di autodisciplina sono conservati finché questi dispongono dell’autorizzazione, rispettivamente del riconoscimento. 2 I dati che a seguito di mutazioni non sono più attuali o che riguardano un interme- diario finanziario o un organismo di autodisciplina che non dispone più dell’au- torizzazione o del riconoscimento sono conservati per una durata di dieci anni a contare dalla mutazione o dalla revoca dell’autorizzazione, rispettivamente del rico- noscimento.

4 RS 235.1 5 RS 235.1

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Art. 12 Cancellazione dei dati Un blocco di dati dev’essere completamente cancellato alla scadenza del termine di cui all’articolo 11.

Art. 13 Sicurezza dei dati e verbalizzazione automatica La salvaguardia della sicurezza dei dati e la verbalizzazione automatica della loro elaborazione sono rette dall’ordinanza del 14 giugno 19936 relativa alla legge fede- rale sulla protezione dei dati e dall’ordinanza del 10 giugno 19917 concernente la protezione delle applicazioni e dei sistemi informatici nell’Amministrazione federa- le.

Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1998.

20 agosto 1998 In nome dell’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro: Il direttore dell’Amministrazione federale delle finanze, Gygi

6 RS 235.11 7 RS 172.010.59

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