Lexipedia

AS 1998 2303

Ordinanza sulla protezione degli animali

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAN)

Modifica del 28 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 maggio 19811 sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Art 66 cpv. 1 lett. i Concerne solo il testo tedesco

II L’allegato 4 è sostituito dalla nuova versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1998.

28 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0776

1 RS 916.355.22

1998-0060 2303

Protezione degli animali. O RU 1998

Allegato 4 (art. 54 lett. e)

Superfici minime di carico per il trasporto di animali da reddito

Superficie2 media minima, in m2, necessaria per animale:

Equini Suini Puledri 0,85 15- 25 kg 0,12 Equini leggeri 1,40 25- 50 kg 0,18 Equini medi 1,60 50- 75 kg 0,30 Equini pesanti 1,90 75-100 kg 0,35 90-110 kg 0,43 Bovini 100-125 kg 0,51 125-150 kg 0,56 40- 80 kg 0,30 150-200 kg 0,69 80-140 kg 0,40 più di 200 kg 0,82 140-160 kg 0,55 160-200 kg 0,70 Ovini tosati 200-300 kg 0,90 30-45 kg 0,20 300-400 kg 1,10 più di 45 kg 0,30 400-500 kg 1,30 500-600 kg 1,45 Ovini non tosati 600-700 kg 1,60 più di 700 kg 1,80 meno di 30 kg 0,20 30-45 kg 0,25 piùdi 45 kg 0,35 Caprini sotto 35 kg 0,20 Pecore in stato avanzato 35-55 kg 0,30 di gravidanza e montoni più di 55 kg 0,50 d’allevamento 0,50

2 In funzione della durata del trasporto, dello stato degli animali o delle condizioni meteo- rologiche, le superfici minime devono, se necessario, essere adeguatamente aumentate.