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AS 1998 2305

Ordinanza concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente i contributi all’esportazione di prodotti agricoli trasformati

Modifica del 28 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 ottobre 19951 concernente i contributi all’esportazione di pro- dotti agricoli trasformati è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 3, 4, 5 e 10 della legge federale del 13 dicembre 19742 sull’impor- tazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati; visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19743 a sostegno di provvedi- menti per migliorare le finanze federali,

Sostituzione di espressioni Non concerne il testo italiano

Art. 4 cpv. 1 1 Le aliquote dei contributi all’esportazione sono fissate annualmente secondo la differenza tra i prezzi determinanti svizzeri ed esteri dei prodotti di base, nella misu- ra in cui variazioni di prezzo sostanziali non impongano termini più brevi. A tale scopo, l’ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre l’Ufficio federale dell’agricoltura comunica i prezzi esteri dei prodotti di base di cui all’articolo 7 all’Amministrazione federale delle dogane.

Titolo prima dell’art. 7a Sezione 3: Procedura

Art. 7a Certificati di predeterminazione 1 La Direzione generale delle dogane stabilisce anticipatamente, nei certificati di predeterminazione, l’importo per cui un esportatore può domandare contributi all’e- sportazione. Essa procede alla predeterminazione su richiesta e nei limiti dei mezzi a

1998-0059 2305

Contributi all’esportazione di prodotti agricoli trasformati RU 1998

disposizione. I certificati di predeterminazione sono validi per le esportazioni effet- tuate dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2 La Direzione generale delle dogane attribuisce in dicembre il 75 per cento dei

mezzi disponibili per i contributi all’esportazione dell’anno successivo. Le richieste di certificati di predeterminazione entro i limiti di tale importo devono essere inol- trate entro il 15 novembre. Se la somma complessiva delle richieste supera tale im- porto, gli importi dei certificati di predeterminazione sono attribuiti in proporzione ai contributi all’esportazione versati l’anno precedente al richiedente. 3 Ai richiedenti che inoltrano la propria richiesta dopo il 15 novembre è attribuito al massimo il 5 per cento dei mezzi ancora disponibili il giorno della ricezione della richiesta. 4 In deroga ai capoversi 2 e 3, nei limiti dei mezzi disponibili gli importi fino a

100 000 franchi sono attribuiti secondo l’importo domandato.

5 Prima di inoltrare una nuova richiesta, i richiedenti cui è già stato attribuito un cer- tificato di predeterminazione devono avere esaurito quest’ultimo almeno fino a con- correnza del 70 per cento.

Titolo prima dell’art. 8 Abrogato

Art. 9 Documento d’esportazione Sul documento d’esportazione deve figurare il numero del certificato di predetermi- nazione.

Art. 10 Domanda di contributi 1 La domanda di contributi all’esportazione dev’essere presentata alla Direzione ge- nerale delle dogane a mezzo di un modulo ufficiale compilato in modo completo e conforme alle prescrizioni. La Direzione generale delle dogane può autorizzare altri moduli. 2 Assieme alla domanda, il richiedente deve presentare i documenti d’esportazione come pure una ricapitolazione degli invii esportati.

Art. 11 Periodo di domanda e termine di perenzione 1 Le domande di contributi concernenti esportazioni effettuate nei mesi da gennaio a novembre devono essere presentate al più tardi nel mese di dicembre dello stesso anno civile; quelle relative alle esportazioni effettuate in dicembre, nel mese di gen- naio dell’anno successivo.

2 Le domande che non sono state presentate conformemente al capoverso 1 non

danno diritto ai contributi all’esportazione. Nel singolo caso, la Direzione generale delle dogane può prevedere contributi all’esportazione se il richiedente ha lasciato scadere il termine senza sua colpa e i mezzi corrispondenti sono ancora disponibili.

Contributi all’esportazione di prodotti agricoli trasformati RU 1998

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2 Gli articoli 4 capoverso 1 e 7a capoversi 2-5 entrano in vigore il 1° novembre

1998.

28 settembre 1998 InIn nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin