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AS 1998 2310

Ordinanza concernente le indennità calmieristiche per la polvere di latte intero e il latte condensato indigeni

Ordinanza concernente le indennità calmieristiche per la polvere di latte intero e il latte condensato indigeni

Modifica del 21 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 aprile 19791 concernente le indennità calmieristiche per la pol- vere di latte intero e il latte condensato indigeni è modificata come segue:

3 L’indennità calmieristica ammonta a 130 franchi per 100 kg netti di polvere di

latte intero con un tenore di grasso latteo del 25 per cento. 3bis Fintanto che l’interessato rinuncia al suo diritto di importare, l’indennità calmie- ristica ammonta a 190 franchi per 100 kg netti di polvere di latte intero con un teno- re di grasso latteo del 25 per cento.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1998.

21 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1 RS 916.355.22

2310 1998-0039