AS 1998 2311
Ordinanza concernente la classificazione in zone e il promovimento della produzione di formaggio
Ordinanza concernente la classificazione in zone e il promovimento della produzione di formaggio
Modifica del 21 settembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 ottobre 19831 concernente la classificazione in zone e il promo- vimento della produzione di formaggio è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1 e 4, primo periodo 1 Ai produttori di latte della zona di divieto d’insilamento è versata un’indennità di non insilamento di 6 centesimi per chilogrammo di latte trasformato in formaggio a pasta dura o semidura durante i mesi da novembre a aprile. 4 I detentori di un’autorizzazione eccezionale per somministrare foraggi insilati al bestiame giovane, ai lattonzoli o al bestiame all’ingrasso ricevono un’indennità di non insilamento diminuita di 2 centesimi il chilogrammo. …
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1998.
21 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
1 RS 916.356.11
1998-0040 2311