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AS 1998 2311

Ordinanza concernente la classificazione in zone e il promovimento della produzione di formaggio

Ordinanza concernente la classificazione in zone e il promovimento della produzione di formaggio

Modifica del 21 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 ottobre 19831 concernente la classificazione in zone e il promo- vimento della produzione di formaggio è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 e 4, primo periodo 1 Ai produttori di latte della zona di divieto d’insilamento è versata un’indennità di non insilamento di 6 centesimi per chilogrammo di latte trasformato in formaggio a pasta dura o semidura durante i mesi da novembre a aprile. 4 I detentori di un’autorizzazione eccezionale per somministrare foraggi insilati al bestiame giovane, ai lattonzoli o al bestiame all’ingrasso ricevono un’indennità di non insilamento diminuita di 2 centesimi il chilogrammo. …

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1998.

21 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1 RS 916.356.11

1998-0040 2311

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