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AS 1998 2350

Ordinanza che modifica la tariffa d'imposta sulle sigarette e la carta da sigarette

Ordinanza che modifica la tariffa d’imposta sulle sigarette e la carta da sigarette

del 28 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11 capoverso 2 lettere b e c della legge federale del 21 marzo 19691 sull’imposizione del tabacco, ordina:

Art. 1 La tariffa d’imposta per le sigarette e la carta da sigarette secondo l’allegato IV della legge federale del 21 marzo 1969 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue:

Allegato IV primo capoverso L’imposta ammonta: – per le sigarette a 5,998 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, almeno a 10,923 centesimi il pezzo; – per la carta da sigarette a 0,9 centesimi il pezzo.

Art. 2 1 Fino al 31 dicembre 1998 i fabbricanti e gli importatori possono dichiarare alle vecchie aliquote d’imposta la quantità, maggiorata del 10 per cento, di sigarette da essi vendute al vecchio prezzo nello stesso periodo dell’anno precedente. 2 Fino al 31 dicembre 1998, le sigarette destinate all’esportazione sono assoggettate alle vecchie aliquote d’imposta. 3 Le fascette acquistate prima del 29 settembre 1998 presso l’Amministrazione delle dogane restano valide sino al 31 dicembre 1998.

1 RS 641.31

2350 1998-0010

Tariffa d’imposta sulle sigarette RU 1998

Art. 3 1 L’ordinanza del 18 dicembre 19962 sulla modifica della tariffa d’imposta per le sigarette è abrogata.

2 La presente ordinanza entra in vigore il 29 settembre 1998.

28 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

2 RU 1997 378