AS 1998 2487
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3)
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3)
del 2 settembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 e 3, 18 capoverso 2 nonché 106 capo- versi 1, 6 e 10 della legge sulla circolazione stradale (LCStr)1, ordina:
1 Disposizioni generali
1.1 Campo d’applicazione
1.1.1 La presente ordinanza contiene le esigenze tecniche per motoveicoli,
quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore sot- toposti alla LCStr, di cui negli articoli 14 lettere a e b e 15 dell’ordinan- za del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).
1.1.2 Sono esclusi dalle disposizioni della presente ordinanza:
1.1.2.1 I veicoli che non dispongono di un’approvazione generale CE (appro-
vazione del tipo CE) o di un certificato di conformità CE e quelli per cui non può essere provata la conformità al diritto svizzero mediante tutte le approvazioni parziali CE necessarie, le approvazioni internazionali equivalenti o le pertinenti dichiarazioni di conformità del costruttore;
1.1.2.2 i veicoli impiegati anche su rotaia, in acqua o in aria;
1.1.2.3 i veicoli ai quali, prima o dopo l’immatricolazione, sono state apportate modifiche per cui non esistono approvazioni o dichiarazioni di confor- mità;
1.1.2.4 i veicoli che, per la loro costruzione, hanno una velocità massima di 6
1.1.2.5 i veicoli fuoristrada concepiti soprattutto per il tempo libero, con tre ruo- te disposte in modo simmetrico, di cui una anteriore e due posteriori; 1.1.2.6 i veicoli di piccola serie, vale a dire i veicoli appartenenti a un tipo di veicolo giusta l’articolo 2 numero 1 della direttiva n. 92/61/CEE del
RS 741.414
1998-0029 2487
Esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, RU 1998
Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, il cui numero di esemplari all’anno è limitato a 200; 1.1.2.7 i veicoli speciali e i veicoli di lavoro (art. 25 cpv. 1 o art. 13 cpv. 1 e art. 22 cpv. 1 OETV);
1.1.2.8 i veicoli condotti da pedoni;
1.1.2.9 i veicoli destinati all’uso da parte di motulesi;
1.1.2.10 i veicoli destinati a gare sportive su strada o fuori strada;
1.1.2.11 i veicoli di detentori che beneficiano di privilegi o immunità diplomatici o consolari; questi devono soddisfare soltanto le esigenze tecniche di cui nell’allegato 5 della Convenzione internazionale dell’8 novembre 19683 sulla circolazione stradale.
1.1.3 Tutti i veicoli che non rientrano nel campo d’applicazione della presente
ordinanza sottostanno alle disposizioni dell’OETV. I veicoli di cui al n.
1.1.2.3 dal momento della trasformazione sottostanno alle disposizioni
dell’OETV.
1.2 Esigenze generali
1.2.1 I veicoli che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinan-
za devono corrispondere completamente alle prescrizioni menzionate ai numeri 2.4-2.10 della CE (direttive CEE/CE) o della Commissione eco- nomica per l’Europa (regolamenti ECE) come anche ai dati del fabbri- cante conformemente all’elenco completo giusta l’allegato I della diret- tiva n. 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omo- logazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. 1.2.1.1 Le esigenze tecniche giusta il n. 1.2.1 sono adempiute se sono stati pre- sentati un’approvazione generale CE o un certificato di conformità CE giusta la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, rela- tiva all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. Inoltre la conformità alle esigenze tecniche può essere provata mediante approva- zioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti o dichiarazio- ni di conformità.
1.2.1.2 Nella misura in cui nella presente ordinanza non sia definita nessuna
esigenza tecnica, si applica l’OETV.
1.2.2 L’approvazione del tipo dei veicoli per i quali sono definite le esigenze
tecniche nella presente ordinanza si fonda sull’ordinanza del 19 giugno
19954 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV).
3 RS 0.741.10 4 RS 741.511
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1.3 Dichiarazione del DATEC che attribuisce forza vincolante a
prescrizioni internazionali 1.3.1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) è autorizzato a:
1.3.1.1 aggiornare le modifiche apportate alle prescrizioni internazionali men-
zionate in allegato in quanto concernono particolari tecnici di importan- za secondaria;
1.3.1.2 dichiarare vincolanti in Svizzera nuove prescrizioni internazionali con-
cernenti la costruzione e l’equipaggiamento inerenti a particolari tecnici di importanza secondaria.
1.3.2 Le autorità interessate devono essere consultate. In caso di divergenze
d’opinione tra le autorità federali decide il Consiglio federale.
1.4 Definizioni secondo il diritto CE e il diritto svizzero
1.4.1 La definizione “Motocicli” corrisponde nel diritto svizzero a
“Motoveicoli” (art. 14 lett. a OETV).
1.4.2. La definizione “Motoleggere” corrisponde nel diritto svizzero a
“Motoleggere” (art. 14 lett. b OETV).
1.4.3 La definizione “Tricicli” corrisponde nel diritto svizzero a “Tricicli a
motore” (art. 15 cpv. 1 OETV).
1.4.4 La definizione “Quadricicli leggeri” corrisponde nel diritto svizzero a
“Quadricicli leggeri a motore” (art. 15 cpv. 2 OETV).
1.4.5 La definizione “Quadricicli” corrisponde nel diritto svizzero a
“Quadricicli a motore” (art. 15 cpv. 3 OETV).
2 Esigenze tecniche
2.1 Alle singole esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a
motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, corrispondentemente al- la loro classificazione si applicano le prescrizioni menzionate ai numero 2.4-2.10 della CE (direttive CEE/CE) o della Commissione economica per l’Europa (regolamenti ECE) e i dati del fabbricante conformemente all’elenco completo giusta l’allegato I della direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.
2.2 I testi delle direttive CEE/CE e dei regolamenti ECE menzionati non
sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale (RU), né nella Raccolta si- stematica del diritto federale (RS). Possono essere esaminati presso l’Uf- ficio federale delle strade (USTRA). I testi delle direttive CEE/CE pos- sono essere ottenuti, contro pagamento, presso lo Schweizerisches In- formationszentrum für technische Regeln (switec), Mühlebachstrasse 54,
8008 Zurigo, e i regolamenti ECE presso l’Ufficio federale delle strade,
3003 Berna.
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2.3 Le date di pubblicazione e modifica di direttive CEE/CE e di regola-
menti ECE sono indicate in allegato. Se riguardo alle direttive CEE/CE o ai regolamenti ECE menzionati in allegato o ai regolamenti ECE è fatto riferimento a rispettive direttive o regolamenti per autoveicoli di trasporto o trattori agricoli, le date di pubblicazione e di modifica delle direttive e dei regolamenti cui si fa riferimento vanno tratte dall’allegato all’ordinanza del 19 giugno 19955 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1), rispettivamente dall’allegato all’ordinanza del 19 giugno 19956 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2).
Direttiva di base Capitolo Reg. ECE CE n.
2.4.1 Dimensioni e pesi 93/93/CEE
2.4.2 Dati prescritti 93/34/CEE
2.4.3 Posto per il montaggio della targa 93/94/CEE
ufficiale posteriore
2.5 Propulsione/Gas di scarico/
Livello sonoro
Direttiva di base Capitolo Reg. ECE CE n.
2.5.1 Velocità massima, coppia massima, 95/1/CE
potenza utile massima del motore
2.5.2 Provvedimenti contro 97/24/CE 5
l’inquinamento atmosferico
2.5.3 Livello sonoro ammesso e dispositi- 97/24/CE 9
vo di scappamento
2.6 Ruote/Pneumatici
Direttiva di base Capitolo Reg. ECE CE n.
2.6.1 Pneumatici 97/24/CE 1 ECE-R 30
ECE-R 54 ECE-R 64 ECE-R 75
5 RS 741.412 6 RS 741.413
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2.7 Freni
Direttiva di base Capitolo Reg. ECE CE n.
2.7.1 Impianti di frenatura 93/14/CEE ECE-R 78
2.8 Carrozzeria/Telaio
Direttiva di base Capitolo Reg. ECE CE n.
2.8.1 Sporgenze esterne 97/24/CE 3
2.8.2 Cinture di sicurezza e loro ancoraggi 97/24/CE 11 ECE-R 16
2.8.3 Vetri, tergicristallo, lavacristallo, 97/24/CE 12
dispositivi di sbrinamento e disap- pannamento
2.9 Dispositivi d’illuminazione
Direttiva di base Capitolo Reg. ECE CE n.
2.9.1 Installazione dei dispositivi di illu- 93/92/CEE ECE-R 53
minazione e di segnalazione lumi- nosa
2.9.2 Dispositivi di illuminazione e di se- 97/24/CE 2 ECE-R 3
gnalazione luminosa ECE-R 19 ECE-R 20 ECE-R 37 ECE-R 38 ECE-R 50 ECE-R 56 ECE-R 57 ECE-R 72 ECE-R 82
2.10 Altre esigenze ed equipaggiamenti
supplementari
Direttiva di base Capitolo Reg. ECE CE n.
2.10.1 Specchio retrovisore 97/24/CE 4 ECE-R 81
2.10.2 Identificazione dei comandi, luci- 93/29/CEE ECE-R 60
spia e indicatori
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Direttiva di base Capitolo Reg. ECE CE n.
2.10.3 Dispositivo di avvertimento acustico 93/30/CEE ECE-R 28
2.10.4 Supporti 93/31/CEE
2.10.5 Dispositivo di ritenuta per passegge- 93/32/CEE
ri
2.10.6 Dispositivo di protezione contro un 93/33/CEE ECE-R 62
impiego non autorizzato
2.10.7 Serbatoi per carburante 97/24/CE 6
2.10.8 Provvedimenti contro interventi non 97/24/CE 7
autorizzati
2.10.9 Sopportabilità elettromagnetica 97/24/CE 8
2.10.10 Dispositivi d’agganciamento per 97/24/CE 10
rimorchi
3 Disposizioni penali e finali
3.1 Disposizioni penali
Si applicano le disposizioni penali dell’articolo 219 OETV.
3.2 Esecuzione
Si applicano le disposizioni d’esecuzione degli articoli 220 e 221 OETV.
3.3 Disposizioni transitorie
3.3.1 I veicoli ammessi a circolare prima del 1° ottobre 1998 devono essere
conformi alle esigenze del diritto previgente. Essi beneficiano delle fa- cilitazioni accordate dalla presente ordinanza se soddisfano le condizioni e gli obblighi che potrebbero accompagnare queste facilitazioni.
3.3.2 Per l’applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in allegato
vigono le disposizioni transitorie di detti regolamenti; tuttavia la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l’immatricolazione.
3.4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1998.
2 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
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Allegato
1. Direttive della CE
Direttiva di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
92/61/CEE Direttiva n. 92/61 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 225 del 10.8.1992, pag. 72
93/14/CEE Direttiva n. 93/14 del Consiglio, del 5 aprile 1993, rela- ECE-R 78 tiva alla frenatura dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 121 del 15.5.1993, pag. 1
93/29/CEE Direttiva n. 93/29 del Consiglio, del 14 giugno 1993, ECE-R 60 relativa all’identificazione dei comandi, luci-spia e indi- catori dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 1
93/30/CEE Direttiva n. 93/30 del Consiglio, del 14 giugno 1993, ECE-R 28 relativa al dispositivo di avvertimento acustico dei vei- coli a motore a due o tre ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 11
93/31/CEE Direttiva n. 93/31 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al supporto dei veicoli a motore a due ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 19
93/32/CEE Direttiva n. 93/32 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri di veicoli a motore a due ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 28
93/33/CEE Direttiva n. 93/33 del Consiglio, del 14 giugno 1993, ECE-R 62 relativa al dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 32
93/34/CEE Direttiva n. 93/34 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni prescritte dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 38
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Direttiva di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
93/92/CEE Direttiva n. 93/92 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, ECE-R 53 relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 311 del 14.12.1993, pag. 1 rettificata in GU n. L 81 dell’11.4.1995, pag. 7 93/93/CEE Direttiva n. 93/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 311 del 14.12.1993, pag. 76
93/94/CEE Direttiva n. 93/94 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al posto di collocamento della targa d’immatricolazione anteriore dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 311 del 14.12.1993, pag. 83
95/1/CE Direttiva n. 95/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 febbraio 1995, relativa alla velocità massima per costruzione, come anche alla coppia massima e alla po- tenza massima netta del motore dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 52 dell’8.3.1995, pag. 1
97/24/CE Direttiva n. 97/24/CE del Parlamento europeo e del Con- ECE-R 3 siglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o ECE-R 16 caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote ECE-R 19 GU n. L 226 del 18.8.1997, pag. 1 rettificata in ECE-R 20 GU n. L 65 del 5.3.1998, pag. 35 ECE-R 30 ECE-R 37 ECE-R 38 ECE-R 50 ECE-R 54 ECE-R 56 ECE-R 57 ECE-R 64 ECE-R 72 ECE-R 75 ECE-R 81 ECE-R 82
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2. Regolamenti ECE
Reg. ECE n. Titolo del regolamento con complementi Direttiva di base della CE
ECE–R 3 Regolamento ECE n. 3 del 1° novembre 1963 sulle con- 97/24/CE dizioni unitarie per l’omologazione dei catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 20. 3 1982 Emend. 021 1. 7.1985 Emend. 02 / Compl. 11 4. 5.1991 Emend. 02 / Compl. 2 1 15. 2.1994 Emend. 02 / Compl. 3 1 15. 2.1996 Emend. 02 / Compl. 4 18. 1.1998 Emend. 02 / Compl. 5 5. 6.1998
1 Rev. 2 del 22.10.1996
ECE-R 16 Regolamento ECE n. 16 del 1° dicembre 1970 sulle con- 97/24/CE dizioni uniformi per l’omologazione delle cinture di sicu- rezza e i sistemi di ritenuta per persone adulte nei veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 18. 4.1972 Emend. 02 3.10.1973 Emend. 03 9.12.1979 Corr. 1 1. 6.1981 Emend. 04 1 22.12.1985 Corr. 21 8. 4.1988 Emend. 04 / Compl. 1 1 15. 6.1988 Emend. 04 / Compl. 2 1 26. 3.1989 Emend. 04 / Compl. 31 20.11.1989 Corr. 3 1 9.11.1990 Emend. 04 / Compl. 4 4.10.1992 Emend. 04 / Compl. 5 16. 8.1993 Rev. 3 / Corr.1 26. 8.1993 Emend. 04 / Compl. 6 18.10.1995 Emend. 04 / Compl. 7 18. 1.1998
1 Rev. 3 del 13.12.1990
ECE-R 19 Regolamento ECE n. 19 del 1° marzo 1971 sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione dei proiettori fendi- nebbia anteriori dei veicoli a motore;
Esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, RU 1998
Reg. ECE n. Titolo del regolamento con complementi Direttiva di base della CE
modificato da: in vigore dal: Emend. 01 18.12.1974 Emend. 021 8. 5.1988 Emend. 02 / Compl. 11 28. 2.1989 Emend. 02 / Compl. 21 28. 2.1990 Emend. 02 / Compl. 31 28.11.1990 Emend. 02 / Compl. 41 27.10.1992 Emend. 02 / Compl. 52 16. 6.1995 Rev. 3 / Corr. 12 10. 3.1995 Emend. 02 / Compl. 6 15. 1.1997 Emend. 02 / Compl. 7 27. 4.1998
1 Rev. 3 del 2. 3.1993
2 Rev. 3 Emend. 1 del 26. 9.1995
ECE-R 20 Regolamento ECE n. 20 del 1° maggio 1971 sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione di proiettori per vei- coli a motore con lampade alogene (lampade H4) per proiettori a luce anabbagliante o proiettori di profondità asimmetrici o per entrambi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 15. 8.1976 Emend. 021 3. 7.1986 Emend. 02 / Compl. 11 28. 2.1990 Emend. 02 / Compl. 21 27.10.1992 Emend. 02 / Compl. 3 2.12.1992 Emend. 02 / Compl. 4 5. 3.1994 Emend. 02 / Compl. 3 / Corr. 1 1. 7.1994 Emend. 02 / Compl. 5 27.11.1994 Rev. 2 / Corr. 1 10. 3.1995 Emend. 02 / Compl. 6 25.12.1997
1 Rev. 2 del 28.12.1992
ECE-R 28 Regolamento ECE n. 28 del 15 gennaio 1973 sulle con- 93/30/CEE dizioni uniformi per l’omologazione dei dispositivi per segnali acustici e dei veicoli a motore per quanto concer- ne i loro segnalatori acustici; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 7. 2.1984 Emend. 00 / Compl. 2 8. 1.1991 Compl. 2 / Corr. 1 16. 6.1992
ECE-R 30 Regolamento ECE n. 30 del 1° aprile 1974 sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione di pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi;
Esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, RU 1998
Reg. ECE n. Titolo del regolamento con complementi Direttiva di base della CE
modificato da: in vigore dal: Emend. 011 25. 9.1977 Emend. 02 1) 15. 3.1981 Emend. 02 / Compl. 11 5.10.1987 Emend. 02 / Compl. 21 22.11.1990 Emend. 02 / Compl. 31 24. 9.1992 Emend. 02 / Compl. 3 / Corr. 11 23. 8.1993 Emend. 02 / Compl. 4 1. 3.1994 Emend. 02 / Compl. 5 8. 1.1995 Emend. 02 / Compl. 6 26.12.1996 Emend. 02 / Compl. 7 5. 3.1997 Emend. 02 / Compl. 8 14. 5.1998
1 Rev. 1 del 22.12.1992
ECE-R 37 Regolamento ECE n. 37 del 1° febbraio 1978 sulle con- 97/24/CE dizioni uniformi per l’omologazione delle lampade uti- lizzate nei proiettori omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 20.10.1981 Emend. 021 27.10.1983 Emend. 031 1. 6.1984 Corr. 21 7. 4.1986 Emend. 03 / Compl. 11 23.10.1986 Emend. 03 / Compl. 21 27.10.1987 Emend. 03 / Compl. 31 30. 3.1988 Emend. 03 / Compl. 41 23. 7.1989 Emend. 03 / Compl. 51 3. 8.1989 Emend. 03 / Compl. 61 29.11.1990 Emend. 03 / Compl. 71 5. 5.1991 Emend. 03 / Compl. 81 6. 9.1992 Emend. 03 / Compl. 91 16.12.1992 Corr. 1 / Compl. 9 23. 8.1993 Emend. 03 / Compl. 10 5. 3.1995 Emend. 03 / Compl. 11 16. 6.1995 Emend. 03 / Compl. 12 11. 2.1996 Emend. 03 / Compl. 13 23. 1.1997 Emend. 03 / Compl. 14 3. 9.1997 Emend. 03 / Compl. 15 14. 5.1998
1 Rev. 2 del 30.12.1992
ECE-R 38 Regolamento ECE n. 38 del 1° agosto 1978 sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione dei proiettori fendi- nebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 14. 2.1989 Emend. 00 / Compl. 2 5. 5.1991 Corr. 1 1. 7.1992 Emend. 00 / Compl. 3 24. 9.1992 Emend. 00 / Compl. 4 11. 2.1996 Emend. 00 / Compl. 5 3. 9.1997
Esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, RU 1998
Reg. ECE n. Titolo del regolamento con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 50 Regolamento ECE n. 50, del 1° giugno 1982, sulle con- 97/24/CE dizioni uniformi per l’omologazione delle luci di posi- zione anteriori, delle luci di posizione posteriori, delle luci di arresto, degli indicatori di direzione e dei disposi- tivi di illuminazione della targa d’immatricolazione po- steriore per i ciclomotori, i motocicli e i veicoli analoghi; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 22. 7.1985 Emend. 00 / Compl. 11 5. 5.1991 Corr. 21 1. 7.1992 Emend. 00 / Compl. 2 1 24. 9.1992
1 Compl. del 28.8.1992
ECE-R 53 Regolamento ECE n. 53, del 1° febbraio 1983, sulle con- 93/92/CEE dizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli della categoria L2 (motocicli) per quanto concerne l’installazione dei dispositivi d’illuminazione e della segnalazione luminosa; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 14.10.1990 Emend. 00 / Compl. 2 16. 6.1995
ECE-R 54 Regolamento ECE n. 54 del 1° marzo 1983 sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici per veicoli utilitari e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 11 13. 3.1988 Corr. 11 28. 4.1988 Emend. 00 / Compl. 21 3. 9.1989 Emend. 00 / Compl. 31 18. 8.1991 Corr. 21 15. 6.1992 Emend. 00 / Compl. 41 14. 1.1993 Emend. 00 / Compl. 51 10. 6.1994 Emend. 00 / Compl. 6 1 18. 4.1995 Emend. 00 / Compl. 7 1 15. 8.1995 Emend. 00 / Compl. 8 1 26.12.1996 Emend. 00 / Compl. 9 1 22. 2.1997 Rev. 1 / Corr. 1 23. 6.1997 Emend. 00 / Compl. 10 24. 5.1998
1 Rev. 1 del 21. 3.1997
ECE-R 56 Regolamento ECE n. 56, del 15 giugno 1983, sulle con- 97/24/CE dizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori per ciclomotori e veicoli assimilabili; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 4.10.1987 Rev. 1 / Corr. 1 10. 5.1989 Corr. 2 16. 6.1992 Emend. 00 / Compl. 2 10. 3.1995
Esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, RU 1998
Reg. ECE n. Titolo del regolamento con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 57 Regolamento ECE n. 57, del 15 giugno 1983, sulle con- 97/24/CE dizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori per motocicli e veicoli assimilabili; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 28. 2.1989 Emend. 01 / Compl. 11 27.10.1992 Emend. 01 / Compl. 21 10. 3.1995 Emend. 01 / Compl. 2 / Corr. 1 1 10. 3.1995 Emend. 01 / Compl. 3 27. 4.1998
1 Rev. 1 del 1. 9.1995
ECE-R 60 Regolamento ECE n. 60, del 1° luglio 1984, sulle condi- 93/29/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei motocicli e dei ciclomotori (a due ruote) per quanto concerne i comandi azionati dal conducente, compresa l’identificazione dei comandi, luci-spia e indicatori; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 / Compl. 1 16. 6.1995
ECE-R 62 Regolamento ECE n. 62, del 1° settembre 1984, sulle 93/33/CEE condizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore con volante per quanto concerne la loro protezio- ne contro un impiego non autorizzato; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 24. 1.1988
ECE-R 64 Regolamento ECE n. 64 del 1° ottobre 1985 sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione di veicoli equipaggiati con ruote o pneumatici di scorta per uso temporaneo; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 17. 9.1989
ECE-R 72 Regolamento ECE n. 72, del 15 febbraio 1988, sulle 97/24/CE condizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori con lampade alogene (lampade HS1 per proiettori a luce anabbagliante asimmetrica e proiettori di profondità per motocicli; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 10. 5.1989 Emend. 00 / Compl. 1 27.10.1992 Emend. 00 / Compl. 1 / Corr. 1 10. 3.1995 Emend. 00 / Compl. 2 28. 7.1998
ECE-R 75 Regolamento ECE n. 75, del 1° aprile 1988, sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici per motocicli;
Esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, RU 1998
Reg. ECE n. Titolo del regolamento con complementi Direttiva di base della CE
modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 11 1. 3.1994 Emend. 00 / Compl. 21 1. 3.1994 Compl. 1 / Corr. 11 1. 3.1994 Compl. 2 / Corr. 11 1. 3.1994 Emend. 00 / Compl. 31 23.10.1994 Emend. 00 / Compl. 41 2. 2.1995 Emend. 00 / Compl. 51 26. 2.1996 Emend. 00 / Compl. 61 26.12.1996 Emend. 00 / Compl. 71 23. 2.1997 Rev. 1 / Corr. 1 23. 6.1997 Emend. 00 / Compl. 8 7. 5.1998
1 Rev. 1 del 18. 3.1997
ECE-R 78 Regolamento ECE n. 78, del 15 ottobre 1988, sulle con- 93/14/CEE dizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli della categoria L per quanto concerne i freni; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 22.11.1990 Emend. 01 / Corr. 1 1. 7.1992 Emend. 021 8. 1.1995 Emend. 02 / Compl. 11 21. 3.1995 Emend. 02 / Compl. 2 22. 2.1997
1 Compl. 2 dell’11.4.1995
ECE-R 81 Regolamento ECE n. 81, del 1° marzo 1989, sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione degli specchi retrovi- sori e dei veicoli a motore a due ruote, con o senza car- rozzino laterale, per quanto concerne il montaggio degli specchi retrovisori sul manubrio; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 3. 1.1998
ECE-R 82 Regolamento ECE n. 82, del 17 marzo 1989, sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione dei proiettori per ci- clomotori equipaggiati di lampade alogene (lampade