AS 1998 2527
Ordinanza sulle commissioni del servizio civile
Ordinanza sulle commissioni del servizio civile (OSCS)
Modifica del 28 settembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
L’ordinanza del 22 maggio 19961 sulle commissioni del servizio civile è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2
2 Designa:
a. il presidente delle commissioni: b. un supplente per ogni commissione; c. due altri membri della presidenza della commissione d’ammissione.
Art. 3 Periodo amministrativo e durata delle funzioni Il periodo amministrativo e la durata delle funzioni dei membri sono retti dall’ordi- nanza del 3 giugno 19962 sulle commissioni.
Art. 4 Indennità
1 I membri sono indennizzati conformemente all’ordinanza del 12 dicembre 19963
sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.
2 Il dipartimento disciplina i particolari.
Art. 7 cpv. 1bis 1bis I membri della commissione d’ammissione possono istituire forum di discussio- ne per favorire lo scambio di esperienze. D’intesa con l’organo d’esecuzione, questi forum si riuniscono al massimo due giorni all’anno.
Art. 8 cpv. 1
1 La commissione d’ammissione è composta di almeno 27 e di al massimo 100 per-
sonalità che sono in grado di valutare se una persona rende credibile di non poter conciliare il servizio militare con la propria coscienza.
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Commissioni del servizio civile RU 1998
Art. 8a Presidenza
1 In seno alla presidenza sono rappresentate tutte le lingue ufficiali.
2 Il supplente e i due membri della presidenza:
a. sostengono il presidente nello svolgimento dei vari compiti assegnatigli giusta l’articolo 9 capoverso 3; b. dirigono i forum di discussione.
Art. 9, titolo, cpv. 1 lett. b ed e, cpv. 2-4
Compiti della commissione e del presidente
1 La commissione presenta all’organo d’esecuzione proposte concernenti:
b. le domande di riesame delle decisioni d’ammissione sulle quali l’organo d’ese- cuzione entra in materia; e. la nomina dei membri della presidenza.
2 L’organo d’esecuzione può chiedere alla commissione di esprimersi sui ricorsi
contro le decisioni di rifiuto delle domande d’ammissione e su altre questioni relati- ve all’esecuzione del servizio civile. 3 D’intesa con l’organo d’esecuzione, il presidente assume in particolare i seguenti compiti: a. rappresentare la commissione davanti all’organo d’esecuzione e al pubblico; b. esprimersi in merito alla scelta delle persone che entrano in considerazione quale membri, nonché riguardo alla riconferma o alla destituzione dei membri; c. partecipare alla formazione di base e continua dei membri; d. partecipare al controllo della qualità nella procedura d’ammissione; e. pronunciarsi su:
1. le domande in merito alle quali l’organo d’esecuzione intende decidere
contro la proposta della commissione;
2. i ricorsi, nei casi in cui l’organo di esecuzione intende riesaminare una do-
manda nel senso di un’approvazione;
3. i progetti di direttive dell’organo d’esecuzione concernenti la commissio-
ne. 4 L’organo d’esecuzione può assegnare altri compiti al presidente, in particolare in relazione allo studio di questioni fondamentali relative all’ammissione e all’esecu- zione del servizio civile.
Art. 11 cpv. 1 1 La commissione e la presidenza stabiliscono il loro metodo di lavoro e la collabo- razione con l’organo d’esecuzione d’intesa con lo stesso.
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Commissioni del servizio civile RU 1998
Art. 12 cpv. 1 1 Per svolgere i compiti previsti all’articolo 9 capoverso 1 lettere a-c e pronunciarsi sui ricorsi quando è richiesto il suo parere (art. 9 cpv. 2), la commissione costituisce sottocommissioni di tre membri, la cui composizione è variabile.
Art. 14, titolo, cpv. 1 lett. b e cpv. 2 Compiti della commissione e del presidente
1 La commissione presenta all’organo d’esecuzione proposte concernenti:
b. le domande di riesame delle decisioni di riconoscimento sulle quali l’organo d’esecuzione entra in materia;
2 L’organo d’esecuzione può chiedere alla commissione di esprimersi sui ricorsi
contro le decisioni di rifiuto delle domande di riconoscimento e su altre questioni re- lative all’esecuzione del servizio civile.
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1998.
28 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
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