AS 1998 2530
Ordinanza sul sistema d'informazione del servizio civile
Ordinanza sul sistema d’informazione del servizio civile
Modifica del 28 settembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 agosto 19961 sul sistema d’informazione del servizio civile è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 e 2 1 Il settore Servizio civile (organo d’esecuzione) in seno all’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro è responsabile dello sviluppo e della gestione del sistema d’informazione automatizzato del servizio civile (sistema ZIVI). Esso assu- me la responsabilità della protezione e della sicurezza dei dati. 2 L’organo di esecuzione può fare ricorso a un altro ufficio federale o a un fornitore privato per lo sviluppo tecnico del sistema ZIVI e per la gestione dell’applicazione. L’istituzione o la persona coinvolta è corresponsabile della protezione e della sicu- rezza dei dati nel suo settore.
Art. 8 lett. e e w L’organo di esecuzione comunica i dati, per gli scopi menzionati nel presente arti- colo, ai seguenti organi: e. al Gruppo di sanità dell’esercito, per l’accertamento dell’abilità al servizio mi- litare delle persone che chiedono l’ammissione al servizio civile; w. alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile e agli uffici di con- sulenza del servizio civile per sostenerli nella ricerca di possibilità d’impiego.
Art. 9 cpv. 3 3 I dati di base degli istituti d’impiego riconosciuti, che hanno dato il proprio assen- so per la pubblicazione dei loro dati in Internet, possono essere resi accessibili a tutti su Internet.
1 RS 824.095
2530 1998-0066
RU 1998
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1998.
28 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
0872
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