AS 1998 2535
Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)
del 20 giugno 1997
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 40bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 19961, decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente legge ha lo scopo di lottare contro l’utilizzazione abusiva di armi, ac- cessori di armi e munizioni. 2 Essa disciplina l’acquisto, l’importazione, l’esportazione, il transito, la custodia, il porto, il trasporto, la mediazione, la fabbricazione e il commercio di: a. armi, parti essenziali di armi e accessori di armi; b. munizioni ed elementi di munizioni.
Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente legge non si applica all’esercito, alle amministrazioni militari nonché alle autorità di dogana e di polizia.
2 Sono escluse dall’applicazione della presente legge:
a. le armi antiche; b. le armi ad aria compressa e a CO2; c. le armi per le quali le munizioni utilizzabili non si trovano più in commercio e non sono più fabbricate. 3 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 13 dicembre 19962 sul ma-
teriale bellico nonché della legge federale del 20 giugno 19863 sulla caccia.
Art. 3 Diritto di acquisto, possesso e porto di armi Il diritto di acquisto, possesso e porto di armi è garantito nell’ambito della presente legge.
RS 514.54
1998-0056 2535
Legge sulle armi RU 1998
Art. 4 Definizioni
1 Per armi s’intendono:
a. dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva od oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco por- tatili); b. dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuo- cere durevolmente alla salute delle persone; c. pugnali e coltelli a lama girevole, a serramanico, a scatto, a molla o con altri meccanismi di apertura, utilizzabili con una sola mano; d. dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio, coltelli da lancio e fionde di grande potenza; e. dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resisten- za delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute.
2 Per accessori di armi s’intendono:
a. silenziatori; b. laser e dispositivi di puntamento notturno. 3 Il Consiglio federale definisce gli oggetti che sono considerati parti essenziali di armi. 4 Per munizione s’intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un’arma da fuoco portatile è trasferita a un proietti- le.
Sezione 2: Divieti e restrizioni generali
Art. 5 Atti vietati in materia di armi
1 Sono vietati l’acquisto, il porto, la mediazione nonché l’importazione di:
a. armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco portatili semiautomatiche; b. armi secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c; c. armi secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere d ed e; d. armi che simulano oggetti d’uso corrente; e. accessori di armi.
2 È vietato sparare con armi da fuoco per il tiro a raffica.
3 I Cantoni possono prevedere eccezioni.
4 Il Consiglio federale designa le armi vietate secondo il capoverso 1 lettera b. Può prevedere eccezioni. 5 L’arma da fuoco di ordinanza svizzera per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco portatile semiautomatica non è considerata arma ai sensi del capoverso 1 lette- ra a. 6 Le armi e gli accessori di armi menzionati nel capoverso 1 possono essere acqui- stati mediante successione.
Legge sulle armi RU 1998
Art. 6 Restrizioni relative a dispositivi ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b nonché a munizioni Il Consiglio federale può vietare o assoggettare a condizioni specifiche l’acquisto, la fabbricazione e l’importazione di dispositivi ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 let- tera b nonché di tipi di munizioni o elementi di munizioni non utilizzati in occasione delle consuete manifestazioni di tiro né per la caccia (munizioni speciali).
Art. 7 Restrizioni in occasione di situazioni particolari 1 Il Consiglio federale può vietare l’acquisto di armi, parti essenziali di armi, acces- sori di armi, munizioni ed elementi di munizioni nonché il porto di armi da parte dei cittadini di determinati Stati: a. se sussiste un pericolo rilevante di utilizzazione abusiva; b. allo scopo di tenere conto delle decisioni della comunità internazionale o dei principi della politica estera svizzera.
2 Alle stesse condizioni può vietare l’esportazione verso determinati Stati.
Capitolo 2: Acquisto di armi e parti essenziali di armi Sezione 1: Acquisto da parte di cittadini svizzeri o da parte di cittadini stranieri con permesso di domicilio
Art. 8 Acquisto nell’ambito commerciale
1 Chiunque intende acquistare un’arma o una parte essenziale di arma nell’ambito
commerciale necessita di un permesso d’acquisto di armi.
2 Il permesso d’acquisto di armi non è rilasciato alle persone che:
a. non hanno compiuto 18 anni; b. sono interdette; c. danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi; d. in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericolo- so o per crimini o delitti commessi ripetutamente, sono iscritti nel casellario giudiziale, fintanto che l’iscrizione non sia cancellata. 3 Il permesso d’acquisto di armi è rilasciato dall’autorità competente del Cantone di domicilio o, per gli Svizzeri domiciliati all’estero, dall’autorità competente del Can- tone in cui l’arma è acquistata. È valido in tutta la Svizzera. 4 Il permesso d’acquisto di armi autorizza l’acquisto di un’unica arma o di un’unica parte essenziale di arma. Il Consiglio federale prevede eccezioni, segnatamente per l’acquisto di più armi o parti essenziali di armi presso la stessa persona e in caso di sostituzione di parti essenziali di un’arma acquistata legalmente. 5 Il permesso d’acquisto di armi è valido sei mesi. L’autorità competente può proro- garne la validità di tre mesi al massimo.
Legge sulle armi RU 1998
Art. 9 Acquisto tra privati 1 Chiunque intende acquistare un’arma o una parte essenziale di arma da un privato non necessita del permesso d’acquisto di armi. 2 Un’arma o parte essenziale di arma può essere alienata soltanto ove l’alienante sia in grado di ritenere, secondo le circostanze, che non sussiste alcun motivo d’impe- dimento giusta l’articolo 8 capoverso 2 per quanto concerne l’acquisto. L’alienante deve controllare identità ed età dell’acquirente sulla base di un documento ufficiale di legittimazione.
Art. 10 Armi per il cui acquisto non è necessario il permesso d’acquisto di armi
1 Le persone che hanno compiuto 18 anni non necessitano del permesso d’acquisto
per acquistare: a. fucili a colpo singolo o a più canne nonché repliche di armi ad avancarica a colpo singolo; b. fucili a ripetizione, designati dal Consiglio federale, del tipo utilizzato normal- mente per la caccia in Svizzera o per il tiro sportivo e fuori servizio organizzato da società di tiro riconosciute secondo la legge militare4. 2 Un’arma ai sensi del capoverso 1 lettere a e b può essere alienata soltanto ove l’alienante sia in grado di ritenere, secondo le circostanze, che non sussiste alcun motivo d’impedimento all’acquisto giusta l’articolo 8 capoverso 2. L’alienante deve controllare identità ed età dell’acquirente sulla base di un documento ufficiale di legittimazione.
3 Il Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni.
Art. 11 Contratto scritto 1 Per ogni alienazione di un’arma di cui agli articoli 9 e 10 dev’essere stipulato un contratto scritto. Ogni parte deve conservare il contratto per almeno dieci anni.
2 Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti:
a. cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che aliena l’ar- ma; b. cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che acquista l’arma; c. tipo, fabbricante, designazione, numero dell’arma, nonché data e luogo dell’a- lienazione.
4 RS 510.10
Legge sulle armi RU 1998
Sezione 2: Acquisto da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio
Art. 12 Condizioni 1 I cittadini stranieri senza permesso di domicilio necessitano per ogni acquisto di un’arma o di una parte essenziale di arma di un permesso d’acquisto di armi ai sensi dell’articolo 8.
2 Essi ottengono il permesso d’acquisto di armi presso l’autorità competente del
Cantone in cui acquistano l’arma o la parte essenziale di arma. 3 Devono presentare all’autorità un’attestazione ufficiale del Paese di domicilio o di cui possiedono la cittadinanza che li autorizza ad acquistare un’arma o una parte essenziale di arma. 4 Se l’autenticità dell’attestazione è dubbia o se quest’ultima non può essere pro- dotta, i Cantoni trasmettono i documenti all’autorità federale competente (Ufficio centrale). Quest’ultima verifica l’attestazione o, se necessario, la rilascia.
Art. 13 Obbligo di notificazione dell’autorità cantonale L’autorità cantonale competente notifica ogni trimestre all’Ufficio centrale: a. l’identità delle persone ai sensi dell’articolo 12 che hanno acquistato un’arma o una parte essenziale di arma sul territorio del Cantone; b. le armi o le parti essenziali di armi acquistate.
Art. 14 Registro 1 L’Ufficio centrale tiene un registro automatizzato nel quale figurano le notifica- zioni secondo l’articolo 13. 2 Esso può trasmettere periodicamente un estratto del registro all’autorità compe- tente dello Stato di cui l’acquirente è cittadino o in cui è domiciliato. 3 L’Ufficio federale competente emana le istruzioni concernenti la tenuta del regi- stro.
Capitolo 3: Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni
Art. 15 Principio
1 Possono acquistare munizioni ed elementi di munizioni soltanto le persone che
adempiono le condizioni in merito al rilascio del permesso d’acquisto di armi (art. 8 cpv. 2).
2 Le munizioni e gli elementi di munizioni possono essere alienati soltanto ove
l’alienante sia in grado di ritenere, secondo le circostanze, che non sussiste alcun motivo d’impedimento all’acquisto giusta l’articolo 8 capoverso 2. L’alienante deve controllare identità e l’età dell’acquirente sulla base di un documento ufficiale di legittimazione.
Legge sulle armi RU 1998
Art. 16 Acquisto in occasione di manifestazioni di tiro 1 Chi partecipa a una manifestazione di una società di tiro può acquistare libera- mente le munizioni nella quantità necessaria per adempiere il programma di tiro. 2 Il partecipante che non ha ancora compiuto 18 anni può acquistare liberamente le munizioni, a condizione di utilizzarle immediatamente e sotto vigilanza.
3 Sono fatte salve le disposizioni relative al tiro fuori del servizio.
Capitolo 4: Commercio e fabbricazione di armi Sezione 1: Commercio di armi
Art. 17 1 Chiunque, a titolo professionale, acquista, offre, rimette o procura per mediazione armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni, necessita di una patente di commercio di armi.
2 Ottiene una patente di commercio di armi chi:
a. adempie le condizioni per il rilascio di un permesso d’acquisto di armi (art. 8 cpv. 2); b. è iscritto nel registro di commercio; c. ha superato un esame nel quale ha dato prova di possedere conoscenze suffi- cienti sui tipi di armi e di munizioni, come pure sulle disposizioni legali in ma- teria; d. dispone di locali commerciali particolari nei quali possono essere custoditi in modo sicuro armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed ele- menti di munizioni; e. offre garanzie per una gestione regolare degli affari.
3 Le persone giuridiche designano un membro della direzione che, in seno all’im-
presa, sia responsabile per tutte le questioni previste dalla presente legge. 4 Il dipartimento competente emana il regolamento d’esame e stabilisce le esigenze minime relative ai locali commerciali. 5 La patente di commercio di armi è rilasciata dall’autorità competente del Cantone in cui il richiedente ha il domicilio d’affari. Le succursali fuori Cantone necessitano di una patente propria di commercio di armi.
Sezione 2: Fabbricazione di armi
Art. 18 Principio Chiunque, a titolo professionale, fabbrica armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure modifica parti di armi rilevanti per il loro funzionamento o per gli effetti che producono, necessita di una patente di commercio di armi.
Legge sulle armi RU 1998
Art. 19 Fabbricazione e modifica a titolo non professionale 1 È vietato fabbricare a titolo non professionale armi, parti essenziali di armi, acces- sori di armi, munizioni ed elementi di munizioni nonché modificare armi in armi soggette a divieto (art. 5 cpv. 1).
2 I Cantoni possono autorizzare eccezioni.
3 È permessa la ricarica di munizioni per uso proprio.
Art. 20 Trasformazioni vietate 1 È vietato modificare armi da fuoco portatili semiautomatiche in armi da fuoco per il tiro a raffica, modificare i numeri di controllo delle armi nonché accorciare armi da fuoco portatili.
2 I Cantoni possono autorizzare eccezioni.
Sezione 3: Contabilità e obbligo d’informare
Art. 21 Contabilità 1 I titolari di patenti di commercio di armi tengono una contabilità relativa a fabbri- cazione, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni. 2 La contabilità ai sensi del capoverso 1 e le copie dei permessi d’acquisto di armi e delle autorizzazioni d’eccezione sono conservati per un periodo di dieci anni, dopo- diché sono rimessi all’autorità cantonale competente.
Art. 22 Obbligo d’informare I titolari di patenti di commercio di armi e il loro personale sono tenuti a fornire alle autorità di controllo tutte le indicazioni necessarie per una verifica appropriata.
Capitolo 5: Importazione, esportazione e transito
Art. 23 Obbligo di denunzia 1 Armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni sono, in occasio- ne dell’importazione, dell’esportazione o del transito, denunziati conformemente all’articolo 6 della legge federale sulle dogane5.
2 Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.
Art. 24 Importazione, esportazione e transito a titolo professionale 1 Chiunque, a titolo professionale, intende importare o esportare armi, parti essen- ziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di un’autorizzazione.
5 RS 631.0
Legge sulle armi RU 1998
2 L’autorizzazione è rilasciata se il richiedente è titolare di una patente di commercio di armi (art. 17). 3 L’autorizzazione conferisce al titolare il diritto illimitato di importare ed esportare armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni. L’autorizzazione comprende anche il transito. 4 È parimenti necessaria un’autorizzazione per il solo transito a titolo professionale. Il Consiglio federale disciplina le condizioni relative al rilascio dell’autorizzazione. La patente di commercio di armi non è richiesta.
5 L’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio centrale e ha durata limitata.
Art. 25 Importazione, esportazione e transito a titolo non professionale 1 Chiunque, a titolo non professionale, intende importare armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di un’autorizzazione. Quest’ulti- ma è rilasciata ove il richiedente sia autorizzato all’acquisto del relativo oggetto. 2 Per l’esportazione e il transito a titolo non professionale è richiesta parimenti un’autorizzazione. Quest’ultima è rilasciata ove, secondo le circostanze, si possa escludere che venga utilizzata abusivamente. 3 L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità competente del Cantone di domicilio. Alla persona non domiciliata in Svizzera è rilasciata dall’autorità competente del Cantone nel quale ha luogo l’importazione o l’esportazione. L’autorizzazione ha du- rata limitata. 4 Il Consiglio federale può prevedere le eccezioni, segnatamente per armi, parti es- senziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni destinati alla caccia o al tiro sportivo.
Capitolo 6: Custodia, porto e trasporto di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni
Art. 26 Custodia 1 Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di muni- zioni devono essere custoditi con diligenza e non devono essere accessibili a terzi non autorizzati.
2 Ogni perdita di armi dev’essere segnalata immediatamente alla polizia.
Art. 27 Porto di armi 1 Chiunque intende portare un’arma in pubblico necessita di un permesso di porto di armi. Quest’ultimo dev’essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana.
2 Ottiene un permesso di porto di armi chi:
a. adempie le condizioni per il rilascio di un permesso d’acquisto di armi (art. 8 cpv. 2);
Legge sulle armi RU 1998
b. rende verosimile che necessita di un’arma per proteggersi o proteggere altre persone od oggetti contro un pericolo reale; c. ha superato un esame nel quale ha dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l’uso delle armi. Il Dipartimento competente emana un regolamento d’esame. 3 Il permesso è rilasciato dall’autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per la durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all’estero richiedono il permesso all’autorità competente del Cantone d’entrata. 4 Sono dispensati dal permesso i titolari di una licenza di caccia nonché i guardia- caccia e i badatori per il porto di armi nell’ambito delle relative attività. 5 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio del permesso di porto di ar- mi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali.
Art. 28 Trasporto di armi
1 Chiunque può portare con sè liberamente armi non caricate, segnatamente recan-
dosi: a. a corsi, esercitazioni e manifestazioni di società di tiro e di caccia o di associa- zioni e federazioni militari; b. all’arsenale o in provenienza dallo stesso; c. da un titolare di una patente di commercio di armi o in provenienza dallo stes- so; d. a una manifestazione specializzata o in provenienza dalla stessa.
2 Durante il trasporto armi e munizioni sono tenute separate.
Capitolo 7: Controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti
Art. 29 Controllo 1 Le autorità di controllo sono autorizzate a ispezionare durante le ore normali di lavoro e senza preavviso i locali commerciali dei titolari di patenti di commercio di armi e a prendere visione dei documenti pertinenti.
2 Gli organi di controllo procedono al sequestro del materiale probatorio.
Art. 30 Revoca dell’autorizzazione
1 L’autorità competente revoca un’autorizzazione ove:
a. le condizioni per il rilascio non siano più adempiute; b. gli oneri del rilascio non siano più rispettati. 2 L’autorità competente comunica la decisione di revoca all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
Legge sulle armi RU 1998
Art. 31 Sequestro
1 L’autorità competente procede al sequestro di:
a. armi portate da persone non legittimate; b. armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di muni- zioni in possesso di persone in merito alle quali è dato un motivo d’impe- dimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2. 2 Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sequestrati a una persona non legittimata devono essere restituiti al proprietario qualora non sia dato un motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2. 3 Gli oggetti sequestrati sono ritirati definitivamente in caso di rischio di utilizzazio- ne abusiva. 4 Il Consiglio federale disciplina la procedura per i casi in cui la restituzione non è possibile.
Art. 32 Emolumenti Il Consiglio federale fissa gli emolumenti per: a. le autorizzazioni cantonali previste dalla presente legge; b. la custodia delle armi sequestrate.
Capitolo 8: Disposizioni penali
Art. 33 Delitti
1 È punito con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente:
a. senza diritto aliena, procura per mediazione, acquista, fabbrica, modifica, porta, importa, esporta o fa transitare armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; b. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non denunzia armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell’importazione, dell’esportazione o del tran- sito; c. ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informa- zioni false o incomplete; d. viola l’obbligo di tenere una contabilità secondo l’articolo 21; e. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in mo- do sicuro armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d). 2 Chi ha agito per negligenza è punito con l’arresto o con la multa. Nei casi di poca gravità si può prescindere da ogni pena.
3 Chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:
a. aliena, procura per mediazione, importa, esporta, fa transitare o fabbrica armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; b. modifica parti rilevanti di armi, è punito con la detenzione fino a cinque anni o con la multa fino a 100 000 franchi.
Legge sulle armi RU 1998
Art. 34 Contravvenzioni
1 È punito con l’arresto o con la multa chiunque:
a. ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d’acquisto di armi o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete oppure si rende complice del reato, senza che sia adempiuta una fattispecie dell’arti- colo 33 capoverso 1 lettera a; b. spara senza autorizzazione con armi da fuoco per il tiro a raffica (art. 5 cpv. 2 e 3); c. viola il dovere di diligenza nell’alienare armi, parti essenziali di armi, munizio- ni o elementi di munizioni (art. 9, 10 e 15); d. non adempie gli obblighi secondo l’articolo 11 o iscrive indicazioni false o in- complete nel contratto; e. in qualità di privato non custodisce diligentemente armi, parti essenziali di ar- mi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1); f. in qualità di privato non denunzia armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell’im- portazione, dell’esportazione o del transito; g. non segnala immediatamente alle autorità di polizia la perdita di armi (art. 26 cpv. 2); h. non reca con sè il permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1).
2 Nei casi di poca gravità si può prescindere da ogni pena.
Art. 35 Infrazioni commesse nell’azienda Alle infrazioni commesse nell’azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo6.
Art. 36 Perseguimento penale 1 Procedimento e giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. La Confederazione sostiene il coordinamento del procedimento tra i Cantoni.
2 L’Amministrazione delle dogane è competente per il procedimento e il giudizio
delle contravvenzioni alla presente legge in materia d’importazione, esportazione o transito di armi (art. 34 cpv. 1 lett. f). 3 Se una contravvenzione secondo il capoverso 2 è parimenti un’infrazione contro la legislazione sulle dogane o la legislazione relativa all’imposta sul valore aggiunto, la pena è quella prevista per l’infrazione più grave; può essere aumentata in modo appropriato.
Art. 37 Prescrizione In caso di contravvenzione, l’azione penale si prescrive in due anni, la pena in cin- que anni.
6 RS 313.0
Legge sulle armi RU 1998
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 38 Esecuzione da parte dei Cantoni 1 I Cantoni applicano la presente legge, nella misura in cui la stessa non dichiari competente la Confederazione. 2 Essi emanano le disposizioni per l’esecuzione cantonale e le comunicano alle auto- rità federali.
Art. 39 Ufficio centrale 1 Il Consiglio federale designa l’Ufficio centrale che assiste le autorità d’esecuzione.
2 All’Ufficio centrale competono oltre ai compiti inerenti al suo mandato secondo gli articoli 12 capoverso 4, 14 e 24 segnatamente quelli di: a. fornire consulenza alle altre autorità d’esecuzione; b. coordinare le loro attività. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’attività dell’Ufficio centrale.
Art. 40 Disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione relative alla presente leg- ge.
2 Disciplina segnatamente forma e contenuto delle autorizzazioni.
3 Disciplina la responsabilità concernente il trattamento dei dati, le categorie dei dati da rilevare, la durata di conservazione dei dati e la collaborazione con i Cantoni. Es- so designa le autorità autorizzate a iscrivere e a consultare direttamente dati nel regi- stro automatizzato o alle quali possono essere comunicati dati nel singolo caso.
4 Può deferire compiti d’esecuzione all’Amministrazione delle dogane.
Art. 41 Modifica del diritto vigente Il Codice penale7 è modificato come segue:
Art. 260quater Messa in peri- Chiunque vende, loca, dona, lascia a disposizione di terzi o procura per colo della sicu- rezza pubblica mediazione armi da fuoco, armi vietate dalla legge, parti essenziali di con armi armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, sapendo o dovendo sapere che essi serviranno alla commissione di un delitto o di un crimine, è punito con la detenzione fino a cinque anni o con la mul- ta, in quanto non ricorrano le condizioni costitutive di un reato più gra- ve.
7 RS 311.0
Legge sulle armi RU 1998
Art. 42 Disposizione transitoria 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un’arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d’autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall’entrata in vigore della pre- sente legge.
2 I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda.
3 Restano valide le autorizzazioni d’importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 19728 e del 13 dicembre 19969 sul mate- riale bellico.
Art. 43 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 giugno 1997 Consiglio nazionale, 20 giugno 1997 Il presidente: Delalay Il presidente: Stamm Judith Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 ottobre 199710.
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999.
21 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
8 RS 514.51 9 RS …; RU … (FF 1996 V 850) 10 FF 1997 III 787
Legge sulle armi RU 1998
Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.