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AS 1998 2566

Legge federale sulla navigazione aerea

Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

Modifica del 26 giugno 1998

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 19971, decreta:

I La legge del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 27 . IX. Traffico 1 Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto profes- aereo commer- ciale sionale di persone o di merci per mezzo di aeromobili devono essere . 1. Imprese con in possesso di un’autorizzazione di esercizio dell’Ufficio federale. Il sede in Svizzera . a. Autorizza- Consiglio federale stabilisce in quale misura esse devono essere di zione di eserci- zio proprietà o sotto il controllo di Svizzeri.

2 L’autorizzazione viene rilasciata se, in vista del tipo di esercizio

previsto, l’impresa: a. dispone degli aeromobili necessari iscritti nella matricola svizze- ra degli aeromobili e dei necessari diritti d’uso sull’aerodromo svizzero previsto quale ubicazione dell’esercizio; b. dispone delle competenze tecniche e organizzative necessarie a garantire un esercizio sicuro e il più ecologico possibile degli ae- romobili; c. è redditizia e dispone di un’organizzazione finanziaria e di una contabilità affidabili; d. dispone di una sufficiente copertura assicurativa; e. impiega aeromobili che, in materia di rumore e sostanze nocive, soddisfano requisiti corrispondenti allo stato attuale della tecnica, ma almeno pari a quelli minimi concordati internazionalmente.

3 L’autorizzazione è rilasciata per un periodo determinato. Essa può

essere rinnovata, modificata o revocata.

4 Il Consiglio federale stabilisce i tipi di esercizio e le relative condi-

zioni. In casi motivati può prevedere la possibilità di derogare alle condizioni di cui al capoverso 2 lettera a.

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Art. 28 . b. Concessione 1 Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto regolare di rotte di persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere in possesso di una concessione di rotte. La concessione viene rila- sciata solo all’impresa in possesso di un’autorizzazione di esercizio secondo l’articolo 27.

2 Quando rilascia una concessione, il Dipartimento esamina in parti-

colare se i voli sono di interesse pubblico e tiene segnatamente conto del collegamento degli aeroporti nazionali.

3 La concessione può essere rilasciata per l’esercizio di singole o più

rotte. La sua durata è limitata. La concessione può essere rinnovata, modificata o revocata.

4 Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali un’impresa con-

cessionaria può far effettuare voli da altre imprese di trasporti aerei. L’impresa concessionaria continua a rispondere, di fronte alla Confe- derazione, dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla concessio- ne. L’impresa che effettua realmente i voli è soggetta agli obblighi derivanti dagli articoli 27 o 29.

5 Il Consiglio federale disciplina la procedura in particolare per quanto

concerne il rilascio della concessione e determina il contenuto e la portata dell’obbligo di allestire orari di volo, di garantire l’esercizio e il trasporto e di emanare tariffe.

6 Prima di decidere su una domanda di concessione occorre consultare

i Governi dei Cantoni coinvolti e le imprese pubbliche di trasporto interessate.

Art. 29 2. Imprese con 1 Nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altri- sede all’estero . a. Autorizza- menti, le imprese con sede all’estero che effettuano il trasporto pro- zione di eserci- fessionale di persone e di merci per mezzo di aeromobili devono esse- zio re in possesso di un’autorizzazione dell’Ufficio federale.

2 L’autorizzazione viene rilasciata se:

a. l’impresa soddisfa i requisiti per un esercizio sicuro e nei limiti del possibile rispettoso dell’ambiente, secondo i requisiti minimi concordati internazionalmente; b. l’impresa è sottoposta a una vigilanza adeguata; e c. importanti interessi svizzeri non vi si oppongono.

3 L’autorizzazione può essere rifiutata se lo Stato estero interessato

non autorizza allo stesso modo le imprese svizzere ad effettuare il tra- sporto professionale di persone o di merci.

4 L’autorizzazione è rilasciata per un periodo limitato. Può essere rin-

novata, modificata o revocata.

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Art. 30 b. Concessione 1 Le imprese con sede all’estero che effettuano il trasporto regolare di di rotte persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere in possesso di una concessione di rotte. La concessione viene rilasciata solo all’impresa in possesso di un’autorizzazione di esercizio di cui all’articolo 29.

2 L’Ufficio federale rilascia la concessione se le condizioni fissate ne-

gli accordi internazionali sono adempiute.

3 In mancanza di una regolamentazione internazionale, il Consiglio

federale disciplina le condizioni alle quali il Dipartimento può confe- rire diritti di trasporto alle imprese straniere. A tale proposito, occorre segnatamente vigilare a che sia garantita la reciprocità.

4 Quando conclude accordi bilaterali o multilaterali, la Confederazio-

ne persegue l’utilizzazione della designazione multipla.

Art. 31 . 3. Disposizioni Il Consiglio federale disciplina la delimitazione del traffico di linea da comuni . a. Delimitazione ogni altro traffico commerciale. del traffico di linea

Art. 32 . b. Cabotaggio Nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti, il trasporto professionale di persone o di merci per via aerea tra due pun- ti del territorio svizzero è riservato, di regola, alle imprese svizzere.

Art. 33 .

4. Scuole 1 Le imprese che formano il personale aeronautico devono essere in

possesso di un’autorizzazione all’istruzione, rilasciata dall’Ufficio federale.

2 L’autorizzazione viene rilasciata se il richiedente dispone di un’or-

ganizzazione di esercizio e di istruttori in grado di garantire una for- mazione adeguata e se è in possesso dei necessari diritti d’uso su un aerdromo adeguato.

3 Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di rilascio

delle autorizzazioni.

Art. 33bis e 35 Abrogati

Art. 93 2. Ritiro della Una concessione accordata conformemente agli articoli 28, 30 o 37 concessione può essere ritirata, in qualsiasi tempo e senza indennità, in caso di contravvenzione grave o ripetuta agli obblighi del concessionario.

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Art. 103 Abrogato

II

Disposizioni transitorie 1 Le autorizzazioni di esercizio rilasciate in virtù del diritto previgente rimangono in

vigore fino alla scadenza della loro validità. Non possono più essere modificate o rinnovate. 2 I diritti derivanti da concessioni esistenti rimangono validi, purché siano effet-

tivamente utilizzati al momento dell’entrata in vigore della presente modifica. Essi vengono ripresi nelle concessioni di rotta. Se tali diritti venissero pregiudicati da accordi internazionali, non può essere preteso alcun indennizzo dalla Confedera- zione. I diritti in concessione esistenti possono essere revocati o limitati con riserva di indennizzo.

III Referendum e entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 26 giugno 1998 Consiglio degli Stati, 26 giugno 1998 Il presidente: Leuenberger Il presidente: Zimmerli Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 15 ottobre 19983.

2 La presente legge entra in vigore il 15 novembre 1998.

28 ottobre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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3 FF 1997 IV 1412

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