AS 1998 2579
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 16 settembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i super- stiti è modificata come segue:
Art. 1 Stranieri con privilegi diplomatici Sono considerati stranieri che fruiscono di immunità e privilegi ai sensi dell’articolo
1 capoverso 2 lettera a LAVS:
a. i membri del personale delle missioni diplomatiche, delle rappresentanze per- manenti, delle missioni speciali e degli uffici d’osservatori, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa; b. i membri del personale di carriera dei posti consolari, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa; c. i funzionari internazionali di organizzazioni internazionali con i quali il Consi- glio federale ha concluso un accordo di sede, nonché i membri delle loro fami- glie senza attività lucrativa; d. il personale di IATA, SITA e UICN, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa.
Art. 7 lett. h Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare, per quanto non costituiscano rimborsi di spese: h. i tantièmes, le indennità fisse e i gettoni di presenza ai membri dell’ammini- strazione e degli organi direttivi delle persone giuridiche;
Art. 18 cpv. 2 primo periodo 2 L’interesse del capitale proprio investito nell’azienda, che può essere dedotto dal reddito lordo conformemente all’articolo 9 capoverso 2 lettera f LAVS, è del 4,5 per cento. ...
1 RS 831.101; RU 1998 1499
1998-0020 2579
O sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS) RU 1998
Art. 34 cpv. 5 Abrogato
Art. 52 cpv 1bis 1bis L’Ufficio federale emana tavole relative alla graduazione delle rendite parziali in caso di anticipazione del diritto alla rendita.
Art. 79 cpv 1quater In caso di buona fede, il condono deve essere concesso indipendentemente dall’esi- stenza di un caso di rigore, quando il debito non supera l’importo della mezza ren- dita annua minima.
Art. 141 cpv. 1 e 1bis 1 L’assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro. L’estratto di conto è rilasciato gratuitamente. 1bis L’assicurato può chiedere inoltre alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi, o a un’altra cassa di compensazione, estratti di tutti i conti individuali tenuti per lui da ogni singola cassa di compensazione. Gli assicurati all’estero indirizzano la domanda alla Cassa svizzera di compensazione.
II. Regolamento dei conti e dei pagamenti mediante marche (art. 145 e 146) Abrogato
Art. 209 cpv. 1 lett. f e g 1 Se non esiste alcun interesse degno di essere protetto, l’obbligo di mantenere il se- greto ai sensi dell’articolo 50 LAVS è tolto nel singolo caso e su domanda motivata: f. nei confronti degli uffici d’esecuzione, nella misura in cui le informazioni e i documenti forniti siano loro necessari per pignorare i beni e i crediti di un de- bitore, giusta l’articolo 91 capoversi 4 e 5 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento2. g. ex lettera f.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
16 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti
0752 Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
2 RS 281.1