AS 1998 2582
Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)
Modifica del 16 settembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 gennaio 19711 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 15c Computo delle rendite vitalizie con restituzione 1 Il valore di riscatto delle rendite vitalizie con restituzione è computato come so- stanza. 2 Nessun interesse ipotetico del valore di riscatto è computato come reddito deter- minante.
3 Come reddito determinante sono computate:
a. la singola rendita versata, fino all’80 per cento; b. un’eventuale partecipazione alle eccedenze, integralmente.
Art. 17 cpv. 2, 3, 5 e 6
2 e 3 Abrogati
5 In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patri- moniali ai sensi dell’articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore infe- riore. 6 Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.
Art. 22a Pagamento a terzi L’articolo 76 OAVS2 è applicabile per analogia. È fatto salvo l’articolo 22 capover- so 4 nel caso di prestazioni complementari accordate retroattivamente.