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AS 1998 2588

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del 28 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 dicembre 19821 concernente la classificazione in zone e il pro- movimento della produzione di formaggio è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 1

1 L’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 106 800 franchi all’anno e

a 293 franchi al giorno.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

28 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0757

1 RS 832.202; RU 1998 151

2588 1998-0054

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