AS 1998 2588
Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
Modifica del 28 settembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 dicembre 19821 concernente la classificazione in zone e il pro- movimento della produzione di formaggio è modificata come segue:
Art. 22 cpv. 1
1 L’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 106 800 franchi all’anno e
a 293 franchi al giorno.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
28 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
0757
1 RS 832.202; RU 1998 151
2588 1998-0054