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AS 1998 2613

Ordinanza concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri

Ordinanza concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri (OEnS)

Modifica del 21 ottobre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 gennaio 19981 concernente l’entrata e la notificazione degli stra- nieri è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2, frase introduttiva nonché lett. a e b 2 Per lentrata in vista di un soggiorno che non superi tre mesi e senza attività lucra- tiva, non necessitano inoltre di un visto: a. i cittadini di Stati con i quali esistono relativi accordi bilaterali o multilaterali nonché i cittadini di Argentina, Australia, Brasile, Canada, El Salvador, Guate- mala, Guyana, Messico, Nicaragua, Stati Uniti d’America, Sudafrica, Uruguay e Venezuela; b. i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido di Bolivia, Colombia, Cuba, Repubblica Dominicana, Ecuador e Perù nonché di altri Stati con i quali esistono pertinenti accordi bilaterali o multilaterali ;

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

21 ottobre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0860

1 RS 142.211

1998-0096 2613