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AS 1998 2614

Ordinanza concernente l'impiego di funzionari federali presso organizzazioni internazionali

Ordinanza concernente l’impiego di funzionari federali presso organizzazioni internazionali

Modifica del 19 agosto 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 marzo 19931 concernente l’impiego di funzionari federali presso organizzazioni internazionali è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 2 L’ordinanza è applicabile ai funzionari conformemente alla definizione dell’ordi- namento dei funzionari nonché agli impiegati conformemente alla definizione del regolamento degli impiegati del 10 novembre 19592, ma non al personale dei Tribu- nali federali, delle Ferrovie federali svizzere, della Posta svizzera e dell’Azienda delle telecomunicazioni della Confederazione. Si applica per analogia al personale della Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento federale degli affari esteri assunto in virtù dell’ordinanza del 9 dicembre 19963 concernente il contratto di lavoro di diritto pubblico nell’Amministrazione generale della Confede- razione, nonché al personale dell’Istituto federale della proprietà intellettuale.

Art. 5 cpv. 3 3 Le prestazioni della Confederazione vanno a carico della rubrica di bilancio “Im- pieghi di agenti della Confederazione in organizzazioni internazionali” presso l’Uf- ficio federale del personale.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

19 agosto 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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