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AS 1998 2616

Ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (OAFE)

Modifica del 21 ottobre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 1° ottobre 19841 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero è modificato secondo il testo qui annesso.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

21 ottobre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1 RS 211.412.411

2616 1998-0095

Acquisto di fondi da parte di persone all’estero RU 1998

Allegato 1 (art. 9 cpv. 1 e 5)

Contingenti d’autorizzazioni 1 Il numero massimo, previsto per l’insieme del Paese, delle autorizzazioni per l’ac- quisto di abitazioni di vacanza e di unità d’abitazione in apparthotel è stabilito a

1420 l’anno, per il periodo 1999/2000.

2 I contingenti d’autorizzazioni cantonali annui per detto periodo sono ripartiti come segue:

Berna 125 Appenzello Esterno 5 Lucerna 50 Appenzello Interno 5 Uri 20 San Gallo 45 Svitto 50 Grigioni 270 Obvaldo 20 Argovia 5 Nidvaldo 20 Turgovia 5 Glarona 20 Ticino 180 Zugo 5 Vaud 160 Friburgo 50 Vallese 310 Soletta 5 Neuchâtel 35 Basilea Campagna 5 Giura 20 Sciaffusa 10

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