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AS 1998 2620

Ordinanza sulle esigenze minime relative ai locali commerciali che servono al commercio di armi

Ordinanza sulle esigenze minime relative ai locali commerciali che servono al commercio di armi

del 21 settembre 1998

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 17 capoverso 4 della legge del 20 giugno 19971 sulle armi, ordina:

Art. 1 Scopo La presente ordinanza fissa le esigenze minime relative ai locali commerciali di cui deve disporre il titolare di una patente di commercio di armi.

Art. 2 Sicurezza contro lo scasso 1 L’involucro esterno dei locali commerciali (pareti, soffitto e pavimento) deve es- sere in costruzione massiccia e offrire una protezione meccanica sufficiente contro lo scasso. 2 Le porte, le finestre e le altre aperture devono offrire una protezione meccanica sufficiente contro lo scasso. In caso contrario, devono essere installati mezzi supple- mentari (inferriate, saracinesche ecc.) atti a garantire la sicurezza. 3 I locali commerciali devono essere equipaggiati con un impianto d’allarme anti- scasso collegato a un posto d’intervento occupato ventiquattro ore su ventiquattro.

Art. 3 Sicurezza contro il furto 1 Nei locali di vendita, le armi da fuoco devono essere custodite in vetrine chiuse a chiave o essere protette con mezzi elettronici o meccanici.

2 La munizione deve essere custodita sotto chiave.

Art. 4 Protezione contro le rapine I locali commerciali devono essere equipaggiati con un impianto d’allarme antirapi- na collegato a un posto d’intervento occupato ventiquattro ore su ventiquattro.

Art. 5 Eccezioni Se il richiedente non commercia né in armi da fuoco né in munizioni oppure si limi- ta alla mediazione di armi, i Cantoni possono rilasciargli una patente di commercio di armi con la corrispondente menzione anche se i locali commerciali non adempio- no le esigenze minime richieste secondo la presente ordinanza.

RS 514.544.2 1 RS 514.54; RU 1998 2535

2620 1998-0094

Esigenze minime relative ai locali commerciali che servono al commercio di armi RU 1998

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

21 settembre 1998 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Koller