AS 1998 2632
Ordinanza sulle indennità ai membri delle commissioni del servizio civile
Ordinanza sulle indennità ai membri delle commissioni del servizio civile
Modifica del 15 ottobre 1998
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del 18 giugno 19961 sulle indennità ai membri delle commissioni del servizio civile è modificata come segue:
Art. 1 Titolo, cpv. 2, 3 e 4 Indennità giornaliera e altre indennità per i membri della commis- sione d’ammissione (art. 18 della legge sul servizio civile2
2 Per i membri che, a causa della loro collaborazione in seno a una commissione,
devono adottare provvedimenti speciali di natura organizzativa legati a un onere fi- nanziario supplementare per accudire figli fino all’età di 12 anni compiuti o parenti prossimi bisognosi di cure, l’indennità giornaliera di cui al capoverso 1 è aumentata di 40 franchi per ciascuna persona accudita, se essi: a. non svolgono un’attività lucrativa, o b. svolgono un’attività lucrativa esclusivamente dipendente con un tasso di occu- pazione inferiore complessivamente al 50 per cento.
3 Ex cpv. 2
4 Se l’organo d’esecuzione chiede un parere in merito a ricorsi o a domande su cui intende decidere in senso contrario alla proposta della commissione, i membri rice- vono un’indennità di 100 franchi per ogni parere inoltrato entro i termini previsti.
Art. 2 Titolo e cpv. 3 Indennità giornaliera e altre indennità per i membri della commissione di riconoscimento (art. 42 e 43 della legge sul servizio civile) 3 Per pareri forniti nell’ambito della procedura di circolazione degli atti, i membri ri- cevono un’indennità di 100 franchi per invio.
2632 1998-0112
Indennità ai membri delle commissioni del servizio civile RU 1998
Art. 4 Indennità per lo studio dei documenti, le conferenze, i rapporti e il viaggio della vigilia 1 Il presidente di ogni commissione decide, su richiesta e dopo aver consultato l’or- gano d’esecuzione, se i membri ricevono un’indennità supplementare per lo studio particolare dei documenti, la preparazione di conferenze e la stesura di rapporti. È fatto salvo l’articolo 5. 2 L’indennità dei membri della commissione d’ammissione per la preparazione delle audizioni e quella dei membri della commissione di riconoscimento per la prepara- zione delle sedute è compresa nell’indennità giornaliera versata per il giorno del- l’audizione o della seduta. 3 Un membro che svolge un’attività lucrativa e che deve viaggiare il giorno prima della seduta riceve un’indennità di 100 franchi.
Art. 5 Indennità presidenziale 1 Per le prestazioni fornite al di fuori delle sedute, i membri della presidenza della commissione d’ammissione e il presidente della commissione di riconoscimento ricevono, previa consultazione dell’organo d’esecuzione, un’indennità giornaliera in funzione del lavoro svolto. 2 L’indennità giornaliera versata al presidente di ogni commissione è fissata in base alle aliquote applicate ai membri che esercitano un’attività lucrativa indipendente.
Art. 6 Conteggi 1 I membri presentano ogni trimestre i loro conteggi all’organo d’esecuzione. In casi eccezionali e motivati, quest’ultimo può ammettere una presentazione mensile del conteggio. 2 Il presidente vista i conteggi giusta l’articolo 4 capoverso 1 nonché i conteggi dei membri della presidenza della commissione d’ammissione secondo l’articolo 6 ca- poverso 1.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1998.
15 ottobre 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin
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