AS 1998 2634
Ordinanza sull'assicurazione malattie
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del 28 settembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come se- gue:
Art. 19a Assegnazione di compiti da parte del dipartimento Se una ridistribuzione delle riserve tra assicuratori-malattie si rivela necessaria, il di- partimento può assegnare la ridistribuzione all’istituzione comune.
Art. 67 cpv. 3 terzo periodo 3 ... L’UFAS può stabilire la riduzione del prezzo d’intesa con i fabbricanti o gli im- portatori.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 1998.
28 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
0817
1 RS 832.102
2634 1998-0080