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AS 1998 2634

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 28 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come se- gue:

Art. 19a Assegnazione di compiti da parte del dipartimento Se una ridistribuzione delle riserve tra assicuratori-malattie si rivela necessaria, il di- partimento può assegnare la ridistribuzione all’istituzione comune.

Art. 67 cpv. 3 terzo periodo 3 ... L’UFAS può stabilire la riduzione del prezzo d’intesa con i fabbricanti o gli im- portatori.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 1998.

28 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0817

1 RS 832.102

2634 1998-0080

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