AS 1998 2653
Ordinanza sulle prestazioni fornite dal DPPS e la riscossione di emolumenti
Ordinanza sulle prestazioni fornite dal DDPS e la riscossione di emolumenti
Modifica dell’11 novembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 21 dicembre 19901 sulle prestazioni fornite dal DDPS e la riscos- sione di emolumenti è modificata come segue:
Introduzione di un titolo abbreviato (Ordinanza sugli emolumenti del DDPS)
Art. 2 Definizioni
1 Sono considerati prestazioni a favore di terzi:
a. i lavori di agenti del DDPS, compresi i mezzi d’esercizio utilizzati al riguardo; sono fatti salvi i lavori svolti sulla base di contratti o accordi sulle prestazioni; b. la messa a disposizione di accantonamenti ed edifici nonché di impianti e in- stallazioni; c. il noleggio di materiale dell’esercito, segnatamente anche di veicoli, attrezzi da costruzione e macchine nonché l’impiego e l’esercizio di mezzi telematici.
2 Sono considerati terzi:
a. i Cantoni, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico; b. i privati.
Art. 2a Indennità nell’ambito di accordi sulle prestazioni 1 Nell’ambito di accordi sulle prestazioni, le prestazioni di servizio del DDPS a fa- vore delle imprese d’armamento della Confederazione, delle Ferrovie federali sviz- zere, della Posta Svizzera, di Swisscom e della Regia federale degli alcool sono cal- colate in funzione dei costi (principio dei costi integrali). 2 Quando, per una prestazione, non è possibile un calcolo dei costi integrali, è appli- cabile per analogia la tariffa delle prestazioni del DDPS.
Art. 3 cpv. 2 2 L’ufficio federale o il servizio decide sulla domanda. Per prestazioni di una certa importanza, il DDPS può prevedere l’approvazione preliminare della Segretaria ge- nerale del DDPS.
1 RS 510.46
1998-0138 2653
Prestazioni fornite dal DDPS e riscossione di emolumenti RU 1998
Art. 4 cpv. 1
1 Il materiale dell’esercito non può essere:
a. consegnato a terzi quando sottostà alla tutela del segreto o quando la prontezza d’impiego dell’esercito ne risulterebbe pregiudicata; sono eccettuate le imprese d’armamento della Confederazione; b. subnoleggiato.
Art. 5 cpv. 3 3 Gli emolumenti sono stabiliti, per principio, in funzione dei costi (principio dei costi integrali).
Art. 6 lett. a ed e Sono considerate spese i costi supplementari che derivano dalle singole prestazioni, segnatamente: a. le indennità per viaggi di servizio, le spese, le indennità e i supplementi per il servizio di picchetto; e. l’imposta sul valore aggiunto.
Art. 12 Riduzione o condono di emolumenti 1 La Segreteria generale del DDPS può, in casi debitamente motivati, ridurre o con- donare l’emolumento.
2 I Cantoni e i Comuni non pagano emolumenti se anch’essi non riscuotono alcun
emolumento dalla Confederazione per prestazioni fornite contemporaneamente op- pure se, invece dell’emolumento, forniscono un’adeguata controprestazione.
3 Le formazioni militari non pagano emolumenti per il noleggio di materiale del-
l’esercito se con tale materiale forniscono nel contempo prestazioni gratuite a favore del DDPS.
II Diritto vigente: modifica L’ordinanza dell’8 dicembre 19972 concernente l’impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 2 2 Il materiale dell’esercito non può essere consegnato quando sottostà alla tutela del segreto o quando la prontezza d’impiego dell’esercito ne risulterebbe pregiudicata; sono eccettuate le imprese d’armamento della Confederazione.
2 RS 510.212
Prestazioni fornite dal DDPS e riscossione di emolumenti RU 1998
III La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 1998.
11 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin