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AS 1998 2656

Ordinanza concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio

Ordinanza concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio (OAMIS)

del 9 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 20 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare1, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto

Art. 1 1 La presente ordinanza contiene le prescrizioni medico-militari per l’apprezzamento dell’idoneità e della capacità a prestare servizio militare (idoneità al servizio e idoneità a prestare servizio). 2 L’apprezzamento dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio si fon- da sui risultati della visita medica, sui certificati medici nonché su ulteriori rapporti.

Sezione 2: Funzioni2

Art. 2 Medico in capo dell’esercito 1 Il medico in capo dell’esercito è un medico titolare di un diploma federale in medi- cina che dirige il servizio sanitario dell’esercito. 2 Egli vigila sull’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio.

Art. 3 Medico militare 1 Il medico militare è un medico, titolare di un diploma federale in medicina, incor- porato come ufficiale delle truppe sanitarie o nel Servizio della Croce Rossa. 2 Se necessario, il medico in capo dell’esercito può attribuire la funzione di medico militare ad altri medici titolari di un diploma federale in medicina.

RS 511.12 1 RS 510.10 2 Le funzioni quali medico in capo dell’esercito, medico militare, medico di truppa, medico civile, presidente ecc. menzionate nella presente ordinanza si applicano alle persone di ambo i sessi.

2656 1998-0019

Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio RU 1998

Art. 4 Medico di truppa Il medico di truppa è un medico militare che presta servizio presso la truppa come medico responsabile.

Art. 5 Medico ausiliario

1 Il medico ausiliario è:

a. un ufficiale delle truppe sanitarie o del Servizio della Croce Rossa che, come candidato medico, non ha ancora superato l’esame federale in medicina; b. un militare che ha superato l’esame federale in medicina, ma che non è incor- porato come ufficiale delle truppe sanitarie o del Servizio della Croce Rossa. 2 Se necessario, il medico ausiliario è impiegato da un medico militare, sotto la re- sponsabilità di quest’ultimo.

Art. 6 Medico della piazza d’armi e medico specialista della piazza d’armi 1 Il medico della piazza d’armi e il medico specialista della piazza d’armi sono me- dici titolari di un diploma federale in medicina. I medici specialisti delle piazze d’armi sono segnatamente oculisti e otoiatri nonché psichiatri. 2 Il medico della piazza d’armi è responsabile del servizio medico della piazza d’ar- mi. Gli sono subordinati, in quanto specialisti, i medici specialisti delle piazze d’armi. 3 Il medico della piazza d’armi e il medico specialista della piazza d’armi sono no- minati dal medico in capo dell’esercito per un periodo determinato. Il medico in capo dell’esercito emana le istruzioni al riguardo.

Art. 7 Medico civile 1 Il medico civile è un medico titolare di un diploma federale in medicina. Può as- sumere l’assistenza medica di una truppa priva di un medico di truppa proprio.

2 Il medico in capo dell’esercito incarica i medici civili su domanda del Gruppo

della sanità (Gr san). Egli emana le istruzioni necessarie, segnatamente per ciò che concerne l’informazione e la documentazione relative agli affari medico militari.

Art. 8 Medico di circondario del Gr san 1 Il medico di circondario del Gr san è un medico titolare di un diploma federale in medicina della Sezione del servizio medico militare del Gr san (Sezione del SMM). 2 Nell’esercizio della sua attività di servizio, il medico di circondario del Gr san as- sume la funzione di medico militare.

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Sezione 3: Idoneità medica al servizio e idoneità medica a prestare servizio

Art. 9 Idoneità al servizio 1 È idoneo ad adempiere l’obbligo di prestare servizio militare mediante prestazioni di servizio personale chi può soddisfare psichicamente e fisicamente le esigenze del servizio militare senza pregiudicare la propria salute, quella dei propri camerati o l’assolvimento dei compiti della truppa. 2 La decisione concernente l’idoneità al servizio spetta esclusivamente alla Commis- sione per la visita sanitaria (CVS).

Art. 10 Idoneità a prestare servizio 1 Chi è idoneo al servizio e, dal punto di vista medico, è in grado di compiere il prossimo servizio, è considerato idoneo a prestare servizio. 2 La decisione relativa all’idoneità a prestare servizio in previsione di un prossimo servizio d’istruzione o di un servizio d’appoggio è presa prima del servizio dal- l’organo che tiene il controllo di corpo. Se questo organo intende rifiutare una domanda di differimento del servizio per motivi medici, deve prima presentare la domanda munita di tutti gli atti medici alla Sezione del SMM. 3 La Sezione del SMM può ordinare il differimento del servizio per motivi medici, da eseguire dall’organo che tiene il controllo di corpo, oppure comunicare per scritto al militare che deve entrare in servizio, con la possibilità di annunciarsi alla visita sanitaria d’entrata. 4 Durante il servizio, il medico di truppa decide in merito all’idoneità a prestare servizio nonché agli alleggerimenti nel compimento del servizio. Ciò vale anche quando la CVS ha già preso precedentemente la decisione “Abile con restrizioni”. 5 La Sezione del SMM può riconoscere a posteriori un’inidoneità a prestare servizio per ragioni mediche (dispensa retroattiva), da eseguire dall’organo che tiene il con- trollo di corpo.

Art. 11 Idoneità medica per i comandi superiori e per le funzioni particolari 1 Chi assume un comando superiore o ne è titolare, è sottoposto periodicamente a un esame medico da parte di un gruppo di medici specialisti nominati dal Gr san. Il medico in capo dell’esercito emana le istruzioni tecniche. 2 Il medico in capo dell’esercito valuta l’idoneità medica dei militari interessati e ne informa l’autorità competente. Gli ufficiali da sottoporre a un esame medico sono elencati nell’appendice 1.

3 L’Istituto di medicina aeronautica (IMA) è competente per l’apprezzamento

dell’idoneità a prestare servizio dei militari delle Forze aeree che esercitano funzioni particolari. 4 Il medico in capo dell’esercito è l’ultima istanza di ricorso per le decisioni prese dall’IMA.

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Sezione 4: Tutela della sfera privata

Art. 12 Tutela della sfera privata Chi deve sottoporsi all’esame e all’apprezzamento medico militare ha diritto alla tutela della sfera privata.

Art. 13 Segreto di servizio, segreto di funzione e segreto professionale 1 Le persone che collaborano o che sono presenti alla visita medica e all’apprez- zamento medico devono mantenere il segreto di servizio, il segreto di funzione o il segreto professionale. 2 Le infrazioni sono punite conformemente all’articolo 77 del Codice penale militare (CPM)3 ; le infrazioni di medici civili, medici delle piazze d’armi e medici specia- listi delle piazze d’armi lo sono conformemente all’articolo 321 del Codice penale svizzero (CP)4.

Sezione 5: Trattamento dei dati

Art. 14 Acquisizione dei dati sanitari 1 Il Gr san si procura i dati sanitari necessari all’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio delle persone soggette all’obbligo di leva e all’obbligo di prestare servi- zio militare.

2 Il Gr san si procura i dati presso:

a. le persone soggette all’obbligo di leva, distribuendo un questionario medico prima del reclutamento; b. le persone tenute a prestare servizio militare; c. i medici militari della CVS; d. i medici di truppa e i medici delle piazze d’armi, nonché i medici specialisti delle piazze d’armi; e. i medici civili che hanno in cura persone soggette all’obbligo di leva o all’ob- bligo di prestare servizio militare; f. gli specialisti non medici; e g. l’Ufficio federale dell’assicurazione militare (UFAM).

Art. 15 Sistema d’informazione medica dell’esercito Il Gr san gestisce il sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA) nel quale sono memorizzati i dati sanitari.

3 RS 321.0 4 RS 311.0

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Art. 16 Contenuto del MEDISA

1 Il MEDISA contiene sempre:

a. i dati del questionario medico “Reclutamento”5; b. i dati del rapporto medico, raccolti in occasione del reclutamento:

1. le misure del corpo, le capacità uditive e visive,

2. i dati codificati concernenti le malattie (secondo il codice della Nosologia

militaris6),

3. l’attitudine fisica.

2 Il MEDISA contiene, se disponibili:

a. i certificati o le perizie dei medici militari e civili; b. i certificati o i pareri di specialisti non medici; c. i documenti ufficiali; d. la corrispondenza scambiata con la persona soggetta all’obbligo di leva o con il militare, nonché con i servizi ufficiali e i medici interessati.

3 Tutti i documenti su carta sono distrutti dopo la loro immissione nel MEDISA.

4 I dati sanitari dell’incartamento IMA non sono contenuti nel MEDISA. Essi sono

trattati esclusivamente dall’IMA.

Art. 17 Trasmissione di dati e diritto di fornire informazioni 1 I dati sanitari delle persone soggette all’obbligo di leva o all’obbligo di prestare servizio militare possono essere comunicati soltanto ai medici competenti dell’eser- cito e dell’amministrazione per l’apprezzamento dell’idoneità al servizio, alle unità amministrative dell’assicurazione militare e della protezione civile, rispettivamente ai loro medici di fiducia, nonché ai medici che hanno in cura le persone interessate. 2 I dati sanitari possono essere comunicati alle unità amministrative responsabili della statistica federale, della tassa d’esenzione dal servizio militare, della protezione civile e della circolazione stradale, soltanto nella misura in cui sono necessari all’adempimento dei loro compiti legali. 3 Per principio, tutte le informazioni sui dati sanitari possono essere comunicate unicamente in presenza di un medico dell’unità amministrativa competente della Confederazione o di un medico scelto dalla persona interessata. 4 Se i dati sanitari sono inviati a unità amministrative fuori del Gr san, dette unità devono sempre trasmettere i dati sanitari alla Sezione del SMM; se i dati sono in- viati in busta chiusa, l’invio dev’essere trasmesso non aperto. 5 La Sezione del SMM può trasmettere dati sanitari anonimi a terzi per fini scienti- fici o statistici.

5 Il questionario può essere consultato presso il Gr san.

6 Regl 59.10; non pubblicato nella RU.

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Art. 18 Durata della conservazione 1 I dati sanitari sono conservati dal Gr san almeno per 10 anni dalla data del recluta- mento o dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare e dall’obbligo di servizio per le donne militari o i membri del servizio della Croce Rossa. 2 Dopo la scadenza del termine, i dati sanitari contenuti nel MEDISA sono inviati all’Archivio federale.

Art. 19 Sicurezza e protezione dei dati 1 I dati sanitari contenuti nel MEDISA sono considerati dati personali degni di par- ticolare protezione. Il Gr san li conserva in un archivio speciale. 2 Esclusivamente la Sezione del SMM ha accesso diretto ai dati trattati nel MEDI- SA. 3 In collaborazione con i servizi informatici competenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), il Gr san pren- de le misure di sicurezza necessarie sul piano tecnico e organizzativo, segnatamente per evitare l’accesso non autorizzato ai dati sanitari e alle banche dati, nonché il trat- tamento non autorizzato di tali dati.

Art. 20 Responsabilità e sorveglianza 1 Il medico in capo dell’esercito è responsabile della protezione e della sicurezza dei dati sanitari. Sono inoltre responsabili: a. i presidenti delle CVS, durante le sedute delle CVS; b. i medici di truppa nonché i medici curanti e i medici incaricati di una perizia, fintanto che dispongono dei dati sanitari; c. la Sezione del SMM, per i dati sanitari contenuti nel MEDISA; d. gli organi tenitori del controllo di corpo, per i dati sanitari del proprio ambito. 2 I responsabili della protezione dei dati del DDPS e quelli dello Stato maggiore ge- nerale possono controllare, mediante sondaggio, il trattamento dei dati contenuti nel MEDISA e verificare se le disposizioni concernenti la trasmissione di dati sanitari sono rispettate. Al riguardo, hanno accesso ai dati immessi nel MEDISA.

Sezione 6: Diritto penale militare

Art. 21 Assoggettamento al diritto penale militare I presidenti e i membri delle CVS, i segretari e gli aiuti (esperti della Scuola federale dello sport di Macolin, ecc.), nonché le persone soggette all’obbligo di leva o al- l’obbligo di prestare servizio militare sottostanno al diritto penale militare con- formemente all’articolo 2 del Codice penale militare7.

7 RS 321.0

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Art. 22 Competenza in materia di misure disciplinari Il presidente della CVS comunica le infrazioni disciplinari commesse da persone soggette all’obbligo di leva o all’obbligo di prestare servizio militare agli organi se- guenti: a. nel caso di persone soggette all’obbligo di leva e di militari non istruiti: al- l’ufficiale di reclutamento, all’attenzione dell’autorità cantonale competente; b. nel caso di militari istruiti delle truppe cantonali che non sono in servizio: al- l’autorità cantonale competente; c. nel caso di militari istruiti delle truppe federali che non sono in servizio: per il tramite dell’autorità cantonale competente, al Gruppo del personale dell’eser- cito (Gr pers Es); d. nel caso di militari in servizio: ai loro comandanti militari.

Art. 23 Desistenza da un procedimento davanti a un tribunale militare senza decisione formale della CVS Fondandosi su una decisione di inidoneità al servizio confermata dalla Sezione del SMM, gli organi competenti della giustizia militare possono chiudere il procedi- mento in corso contro una persona soggetta all’obbligo di leva o un militare, senza dovere attendere la decisione formale della CVS.

Capitolo 2: Le commissioni per la visita sanitaria (CVS)

Art. 24 Compito La CVS ha il compito di effettuare l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare.

Art. 25 Generi

1 Vi sono le seguenti CVS:

a. CVSR: CVS per le persone soggette all’obbligo di leva e i militari non istruiti; di regola, è istituita una CVS per ogni zona di reclutamento. b. CVSI: CVS per i militari che svolgono un servizio d’istru- zione o un servizio d’appoggio; si riuniscono a inter- valli regolari. c. CVSA: CVS per il servizio attivo. d. CVS spec: CVS per l’apprezzamento di militari e, in casi ecce- zionali, di persone soggette all’obbligo di leva e di militari non istruiti, in occasione di problemi medici; è istituita a seconda del bisogno. e. CVS Gr san: CVS della Sezione del SMM; è una CVS permanen- te, istituita secondo le istruzioni del medico in capo dell’esercito per l’apprezzamento in absentia (art. 34) di persone soggette all’obbligo di leva e di mili- tari. Inoltre, può essere chiamata per l’apprezza-

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mento medico di agenti della Confederazione sotto- posti all’assicurazione militare e di Svizzeri all’este- ro. f. CVS centrale: CVS per l’apprezzamento di casi particolari; il medico in capo dell’esercito emana le istruzioni tecniche. g. CVS staz diagnostica: CVS con la possibilità di effettuare esami medici approfonditi; di regola, è una CVS per l’apprezza- mento di militari non istruiti durante il servizio d’istruzione di base per reclute.

Art. 26 Composizione

1 Ogni CVS comprende un presidente e almeno uno, ma di regola due membri.

2 Di regola, il presidente è un medico militare con il grado di ufficiale superiore o di capitano.

3 Almeno uno dei membri è medico militare. Il secondo membro può essere un me-

dico ausiliario. Nella CVSR, il secondo membro può essere una persona, non medi- co, che ha ricevuto una formazione speciale (soldato o sottufficiale delle truppe sa- nitarie oppure infermiere militare). Il Gr san designa tale persona ed emana le istruzioni necessarie alla sua formazione. 4 La CVS dispone di un segretariato incaricato dei lavori amministrativi e di con- trollo.

Capitolo 3: Procedura dell’apprezzamento medico Sezione 1: Introduzione e applicazione della procedura davanti alla CVS

Art. 27 Diritto di chiedere una convocazione 1 Il militare che non si trova in servizio presenta al comando di circondario, all’at- tenzione della Sezione del SMM, una domanda di convocazione davanti a una CVS. Alla domanda, munita del numero di matricola, deve essere allegato, in busta chiusa e designato come tale, un certificato medico ottenuto a spese del richiedente. 2 Per i pazienti che non sono in servizio, il medico civile curante può presentare alla Sezione del SMM una domanda motivata di convocazione davanti alla CVS. 3 I medici della Sezione del SMM, l’UFAM, il giudice istruttore militare, il tribunale militare, l’organo tenitore del controllo di corpo, nonché l’Organo centrale del Servizio civile hanno parimenti il diritto di presentare una domanda di convocazione davanti alla CVS. 4 La direzione medica delle cliniche e degli ospedali psichiatrici, degli stabilimenti per epilettici, nonché delle case di cura per alcolizzati e delle istituzioni per la tera- pia di tossicomani presentano una domanda di convocazione davanti a una CVS alla Sezione del SMM per le persone soggette all’obbligo di leva e i militari suscettibili di pregiudicare la loro salute e quella degli altri, se del caso anche contro la loro vo-

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lontà. La domanda di convocazione davanti a una CVS presentata contro la volontà degli interessati, è trasmessa alla Sezione del SMM mediante il modulo 18.014. 5 Per i militari in servizio, soltanto il medico di truppa, il medico della piazza d’ar- mi, il medico specialista della piazza d’armi o il medico civile che esercita la funzio- ne di medico di truppa può presentare alla Sezione del SMM una domanda di con- vocazione davanti alla CVS.

Art. 28 Procedura

1 La Sezione del SMM decide in merito all’ammissibilità della domanda. Se la do-

manda è accolta, la Sezione del SMM avvia la procedura dell’apprezzamento medico. Se la domanda non è accolta, il militare ne è informato per scritto.

2 La Sezione del SMM designa la CVS competente e trasmette al presidente di

quest’ultima, per studio, l’incartamento medico nonché eventuali altri documenti.

Art. 29 Chiamata

1 Chi deve presentarsi davanti a una CVS è chiamato con un ordine di marcia.

2 Per una chiamata davanti alla CVSR l’ordine di marcia è emesso dal comando di

circondario; per una chiamata davanti a una CVS dalla Sezione del SMM.

Art. 30 Conseguenze della chiamata Il militare che ha ricevuto un ordine di marcia per presentarsi davanti a una CVS è dispensato fino all’apprezzamento medico: a. dall’entrare in servizio per un servizio d’istruzione; b. dall’entrare in servizio per effettuare un servizio d’appoggio o un servizio at- tivo; c. dal presentarsi all’ispezione fuori del servizio; d. dal compimento del tiro obbligatorio fuori del servizio.

Art. 31 Obbligo di presentarsi, assenza, impedimento

1 Chi è convocato per l’apprezzamento medico deve presentarsi davanti a una CVS

personalmente. 2 Se la persona chiamata è impedita di presentarsi per ragioni valide, deve presentare una domanda di differimento debitamente motivata. Per una convocazione davanti alla CVSR, la domanda deve essere indirizzata al comando di circondario, per una convocazione davanti a un’altra CVS, al Gr san.

3 La domanda deve essere munita del numero di matricola. Se la domanda è motiva-

ta con malattia o infortunio, il richiedente deve inoltre allegare, per la Sezione del SMM, un certificato medico designato come tale, in busta chiusa e ottenuto a pro- prie spese.

4 Chi non si presenta senza una ragione valida è punito disciplinarmente.

5 Chi si presenta in ritardo è, per principio, punito disciplinarmente. Se lo svolgi- mento della seduta della CVS lo esige, il ritardatario è rinviato e chiamato a una prossima seduta.

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6 L’autorità incaricata della chiamata comunica all’organo tenitore del controllo di corpo le persone soggette all’obbligo di leva o i militari che, senza ragioni valide, non si sono presentati o si sono presentati in ritardo.

Art. 32 Seduta e partecipanti

1 La visita medica e la decisione della CVS avvengono a porte chiuse.

2 Di regola, durante la visita medica e al momento della decisione possono essere presenti unicamente il presidente e i membri della CVS, nonché i membri del segre- tariato. 3 D’intesa con la persona soggetta all’obbligo di leva o con il militare interessato, oltre alle persone citate al capoverso 2, anche altre persone possono avere accesso al locale della visita. Esse sottostanno all’obbligo di mantenere il segreto di servizio, di funzione e professionale conformemente all’articolo 13. 4 Il presidente della CVS è responsabile del rispetto della sfera privata delle persone che devono essere visitate.

Art. 33 Ricusazione In caso di apprezzamento medico di un parente prossimo o se le circostanze possono pregiudicare l’imparzialità, il presidente o il membro della CVS interessato si ricusa.

Art. 34 Procedura in assenza La CVSR, per le persone soggette all’obbligo di leva, e la CVS Gr san anche per i militari, possono decidere secondo la procedura in assenza (in absentia), sempre che i certificati medici o gli altri rapporti contenuti nell’incartamento siano sufficienti per l’apprezzamento medico.

Art. 35 Infortuni e malattie

1 Tutte le persone che partecipano a una CVS sono assoggettate all’assicurazione

militare. 2 Le prescrizioni per il servizio medico della truppa sono applicabili per analogia ai casi d’infortunio o di malattia verificatisi in occasione di una chiamata davanti a una CVS.

Art. 36 Esami complementari 1 Se le CVS non sono in grado di prendere una decisione definitiva fondandosi sui propri esami, sugli atti o sulle informazioni ottenute, possono proporre o ordinare esami complementari presso la Sezione del SMM.

2 Gli esami complementari possono essere autorizzati o ordinati unicamente nella

misura in cui sono necessari per decidere in merito all’idoneità al servizio. 3 Le spese degli esami complementari ordinati sono a carico della Confederazione.

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Art. 37 Ricovero in ospedale 1 La CVS può proporre alla Sezione del SMM il ricovero in ospedale per esami cli- nici.

2 La Sezione del SMM decide in merito all’autorizzazione di ricovero.

3 Durante la degenza in ospedale, le persone ricoverate per un esame complementare sottostanno all’assicurazione militare.

Art. 38 Indennità 1 Se un militare che non si trova in servizio deve presentarsi davanti a una CVS, non ha diritto né al soldo, né all’indennità di sussistenza, né all’indennità per perdita di guadagno. 2 Il militare che, per presentarsi davanti a una CVS, deve viaggiare la vigilia o rientrare il giorno dopo, ha diritto: a. all’alloggio e alla sussistenza in una caserma oppure, se ciò non è possibile, a un’indennità per la sussistenza e, se del caso, per l’alloggio privato, secondo il regolamento d’amministrazione8.; b. all’indennità per l’eventuale perdita di guadagno per il giorno di viaggio.

3 Il Gr san provvede all’alloggio e al versamento di eventuali indennità.

Sezione 2: La decisione della CVS

Art. 39 Procedura decisionale 1 Il presidente della CVS decide discrezionalmente, nell’ambito delle disposizioni legali, dopo aver sentito i membri.

2 Se un membro non è d’accordo con la decisione, può chiedere l’iscrizione delle

sue obiezioni sul foglio della CVS. 3 Per i danni alla salute subentrati in seguito a una decisione della CVS, la Confe- derazione risponde conformemente alle pertinenti disposizioni legali.

Art. 40 Contenuto della decisione

1 Il presidente della CVS può prendere le decisioni seguenti:

a. Per le persone soggette all’obbligo di leva:

1. “Abile” (codice A),

2. “Abile, con restrizioni” (codice B),

3. “Abile, inabile al tiro” (complemento eventuale: “udito”) (codice D),

4. “Rimandato al reclutamento complementare” (codice G),

5. “Rimandato di un anno” (codice H),

6. “Rimandato di due anni” (codice I),

7. “Inabile” (codice L).

(È possibile combinare i numeri 2 e 3)

8 Regl 51.3

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b. Per i militari non istruiti:

1. “Abile” (codice A),

2. “Abile con restrizioni” (codice B),

3. “Abile, condizionatamente abile al tiro” (codice C),

4. “Abile, inabile al tiro” (complemento eventuale: “udito”) (codice D),

5. “Abile, soltanto per la riserva di personale” (codice F),

6. “Dispensato fino al ...” (codice J),

7. “Dispensato fino al ..., con nuovo apprezzamento” (codice K),

8. “Inabile” (codice L).

(È possibile combinare il numero 2 con il 3 o il 4) c. Per i militari istruiti:

1. “Abile” (codice A),

2. “Abile, con restrizioni” (codice B),

3. “Abile, condizionatamente abile al tiro” (codice C),

4. “Abile, inabile al tiro” (complemento eventuale: “udito”) (codice D),

5. “Abile, inabile al servizio d’avanzamento” (codice E),

6. “Abile, soltanto per la riserva di personale” (codice F),

7. “Dispensato fino al ...” (codice J),

8. “Dispensato fino al ..., con nuovo apprezzamento” (codice K),

9. “Inabile” (codice L).

(È possibile combinare il numero 2 con il 3 o il 4, e il numero 5 con il 2, il 3 o il 4)

2 Le conseguenze della decisione della CVS sono regolate nell’appendice 2.

3 Prima di prendere la decisione “Abile, inabile al servizio d’avanzamento” e “Abile, soltanto per la riserva di personale”, il presidente della CVS prende sempre contatto con l’ufficiale di reclutamento.

Art. 41 Cambiamento di funzione e d’attribuzione 1 Il presidente della CVS informa l’ufficiale di reclutamento e il militare interessato in merito a eventuali restrizioni di ordine medico delle capacità fisiche. 2 L’ufficiale di reclutamento procede all’attribuzione della persona soggetta all’ob- bligo di leva a un’Arma e a una funzione appropriate. Per i militari ordina, se necessario, il cambiamento della funzione e dell’attribuzione. A tale scopo, tiene in considerazione: a. i bisogni dell’esercito; b. le capacità e le eventuali restrizioni di ordine medico; c. i profili dei requisiti vigenti.

3 Nella misura del possibile, si tiene conto dei desideri dell’interessato.

Art. 42 Notificazione della decisione 1 Il presidente della CVS notifica oralmente la decisione motivata all’interessato e lo informa su un’eventuale affezione e sulle possibilità di ricorso a sua disposizione.

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2 Ogni decisione della CVS è notificata per scritto mediante l’apposito modulo. Esso contiene la decisione della CVS, compresi le sue conseguenze e i mezzi di impu- gnazione. 3 Il termine di ricorso decorre dal momento in cui la persona interessata riceve il modulo.

Art. 43 Comunicazione della decisione

1 La decisione della CVS è comunicata all’organo tenitore del controllo di corpo

conformemente alle disposizioni concernenti i controlli militari. 2 Nei casi di pazienti militari notificati dall’UFAM secondo l’articolo 27, capoverso 3, la decisione della CVS è parimenti comunicata all’UFAM dalla Sezione del SMM.

3 Se un organo della giustizia militare presenta una domanda di convocazione

davanti alla CVS conformemente all’articolo 27, capoverso 3, la Sezione del SMM comunica la decisione della CVS all’organo citato.

4 Se la domanda di convocazione davanti alla CVS è presentata secondo l’articolo

27 capoverso 4 mediante il modulo 18.014, la Sezione del SMM comunica la de-

cisione della CVS al richiedente.

Art. 44 Iscrizioni nel libretto di servizio 1 Le anomalie, le malattie e le infermità sono iscritte nel libretto di servizio mediante i codici della Nosologia Militaris9. Le iscrizioni devono corrispondere ai dati della CVS. 2 Il Gr san emana le prescrizioni concernenti l’iscrizione delle decisioni della CVS nel libretto di servizio d’intesa con il Gruppo del personale dell’esercito. 3 Nel caso di una decisione della CVS “Abile, con restrizioni”, le capacità fisiche devono figurare nel libretto di servizio. 4 Eccezionalmente, la CVS può prendere una decisione anche se manca il libretto di servizio della persona da esaminare. La Sezione del SMM iscriverà in seguito la decisione nel libretto di servizio.

Art. 45 Decisione della CVS e del medico di truppa

1 Il medico di truppa è vincolato alla decisione della CVS.

2 Se constata elementi medici nuovi, concernenti non soltanto l’idoneità a prestare servizio, ma anche l’idoneità al servizio, li comunica alla Sezione del SMM. Quest’ultima decide se l’interessato deve essere nuovamente chiamato davanti a una CVS.

9 Regl 59.10; non pubblicato nella RU.

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Capitolo 4: Mezzi d’impugnazione Sezione 1: Ricorso

Art. 46 Principio, diritto di ricorso

1 Contro la decisione della CVS può essere interposto ricorso.

2 Hanno il diritto di ricorrere:

a. la persona oggetto della decisione o il suo rappresentante legale; b. l’Ufficio federale dell’assicurazione militare (UFAM); c. la direzione medica delle cliniche e degli ospedali psichiatrici, degli stabilimen- ti per epilettici, delle case di cura per alcolizzati, nonché delle istituzioni per la terapia dei tossicomani; d. i medici della Sezione del SMM; e. i giudici istruttori militari e i tribunali militari.

Art. 47 Termine e forma 1 Il ricorso dev’essere presentato per scritto alla Sezione del SMM entro trenta gior- ni dalla notificazione della decisione della CVS. 2 Al ricorso, munito del numero di matricola, devono essere allegati eventuali altri mezzi di prova.

3 Di principio, il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 48 Autorità di ricorso

1 La Sezione del SMM designa sempre un’altra CVS come autorità di ricorso.

2 La Sezione del SMM trasmette al presidente di tale CVS l’incartamento medico e

tutti gli atti concernenti il ricorso.

3 La CVS designata come autorità di ricorso può decidere secondo la procedura in

assenza soltanto in casi eccezionali e giustificati.

Art. 49 Ricusazione Il presidente e i membri dell’autorità di ricorso non devono aver preso parte alla decisione della CVS impugnata. Non devono esserci legami stretti di parentela con la persona esaminata, né essere prevenuti.

Art. 50 Disposizioni procedurali 1 Le prescrizioni di procedura dell’apprezzamento medico sono applicabili per ana- logia al trattamento dei ricorsi.

2 La decisione dell’autorità di ricorso è definitiva.

Art. 51 Spese

1 Di regola, la procedura di ricorso è gratuita.

2 L’autorità di ricorso può addebitare le spese a chi le ha causate.

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Sezione 2: Revisione

Art. 52 Motivi e diritto di revisione

1 La revisione è ammissibile in ogni momento se:

a. dopo la decisione sono intervenuti elementi medici nuovi o cambiamenti dello stato di salute tali da giustificare un nuovo apprezzamento; b. fatti determinanti per la decisione non erano noti alla CVS; c. nella procedura dell’apprezzamento medico sono state violate prescrizioni il cui rispetto avrebbe portato, con tutta probabilità, a una decisione diversa. 2 Tutti gli aventi diritto di ricorso possono presentare una domanda di revisione.

Art. 53 Procedura 1 La domanda di revisione deve essere presentata per scritto alla Sezione del SMM. Alla domanda, munita del numero di matricola deve essere allegato, in busta chiusa e designato come tale, un certificato medico ottenuto a spese del richiedente.

2 La domanda di revisione non ha effetto sospensivo, sempre che la Sezione del

SMM non disponga altrimenti.

3 La Sezione del SMM esamina se le condizioni per una revisione sono adempiute.

4 Se la Sezione del SMM decide di entrare nel merito, designa come istanza di

revisione un’altra CVS alla quale trasmette la domanda. 5 Le prescrizioni valevoli per le CVS sono applicabili per analogia alla procedura di revisione. La decisione di revisione è considerata come nuova decisione della CVS.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 54 Esecuzione Il medico in capo dell’esercito è incaricato dell’esecuzione delle presente ordinanza. Emana le istruzioni tecniche.

Art. 55 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 24 novembre 199310 concernente l’apprezzamento medico dell’ido- neità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio (OAMIS) è abrogata.

10 RU 1993 3306, 1994 2646, 1996 2685

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Art. 56 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

9 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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Appendice 1 (Art. 11)

Elenco degli ufficiali superiori da sottoporre a una visita medica

1. Prima visita

a. Candidati al corso di condotta III; b. Candidati a un comando di scuola; c. Candidati a una funzione del grado di alto ufficiale superiore.

2. Visita di controllo

a. Alti ufficiali superiori; b. Comandanti di reggimento e loro sostituti che hanno assolto un corso di con- dotta III; c. Sottocapi di stato maggiore dei corpi d’armata; d. Capi di stato maggiore delle Grandi Unità; e. Comandanti di scuola.

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Appendice 2 (Art. 40)

Conseguenze delle decisioni della CVS

Le decisioni della CVS comportano le conseguenze seguenti: A. Persone soggette all’obbligo di leva

1. “Abile”:

la persona esaminata può essere istruita e impiegata senza riserve in una fun- zione conforme al profilo dei requisiti.

2. “Abile, con restrizioni”:

l’idoneità alla marcia, a portare e/o a sollevare pesi è leggermente o considere- volmente limitata. La persona esaminata può essere istruita e impiegata soltanto per funzioni differenziate.

3. “Abile, inabile al tiro”:

la persona esaminata non riceve l’arma personale. L’indicazione complementa- re “udito” ha come effetto che la persona esaminata non può essere impiegata in presenza di fonti di rumore (tiro, impiego di esplosivi, macchine da costru- zione ecc.).

4. “Rimandato al reclutamento complementare”:

l’accertamento o la guarigione dello stato di malattia durerà probabilmente fino al reclutamento complementare.

5. “Rimandato di un anno”:

l’accertamento o la guarigione dello stato di malattia durerà probabilmente fino al reclutamento dell’anno successivo.

6. “Rimandato di due anni”:

l’accertamento o la guarigione dello stato di malattia durerà probabilmente fino al reclutamento che avrà luogo tra due anni.

7. “Inabile”:

la persona esaminata non presta servizio militare. In totale, i rimandi non devono superare i quattro anni. (È possibile combinare i numeri 2 e 3) B. Militari non istruiti

1. “Abile”:

la persona esaminata può essere istruita e impiegata senza riserva in una fun- zione conforme al profilo dei requisiti.

2. “Abile, con restrizioni”:

l’idoneità alla marcia, a portare e/o sollevare pesi è leggermente o considere- volmente limitata. La persona esaminata può essere istruita e impiegata soltanto per funzioni differenziate.

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3. “Abile, condizionatamente abile al tiro”:

in casi eccezionali, sempre che l’istruzione al tiro con l’arma personale sia ter- minata. La persona esaminata può tirare, ma per motivi medici non è in grado di colpire con sicurezza a 300 m. Essa conserva l’arma personale per l’auto- difesa, ma è dispensata dal tiro obbligatorio fuori del servizio.

4. “Abile, inabile al tiro”:

Le persone equipaggiate con un’arma da fuoco portatile devono restituirla, mentre quelle equipaggiate con la pistola possono tenerla. L’indicazione com- plementare “udito” ha come effetto che le persone interessate non possono es- sere impiegate in presenza di fonti di rumore (tiro, impiego di esplosivi, mac- chine da costruzione ecc.).

5. “Abile, soltanto per la riserva del personale”:

la persona esaminata non può più assolvere alcun servizio con unità o stati maggiori non può essere tenuta a entrare in servizio con l’equipaggiamento personale completo.

6. “Dispensato fino al ...”:

una dispensa è valevole per la durata di due anni al massimo. Durante la dispensa, la persona esaminata è esonerata dal servizio militare e dagli obblighi fuori del servizio, eccettuato l’obbligo di notificazione e di conservazione e di manutenzione dell’equipaggiamento personale. Alla scadenza del termine, è di nuovo abile.

7. “Dispensato fino al ..., con nuovo apprezzamento”:

come il “Dispensato”. Prima della scadenza del termine, la persona esaminata è di nuovo chiamata davanti a una CVS.

8. “Inabile”:

la persona esaminata non presta più servizio militare e lascia l’esercito. (È possibile combinare il numero 2 con il 3 o il 4) C. Militari istruiti

1. “Abile”:

la persona esaminata può essere istruita e impiegata senza riserve in una fun- zione conforme al profilo dei requisiti.

2. “Abile, con restrizioni”:

l’idoneità alla marcia, a portare e/o sollevare pesi è leggermente o considere- volmente limitata. La persona esaminata può essere istruita e impiegata soltanto per funzioni differenziate.

3. “Abile, condizionatamente abile al tiro”:

la persona esaminata può tirare, ma per motivi medici non è in grado di colpire con sicurezza a 300 m. Essa conserva l’arma personale per l’autodifesa, ma è dispensata dal tiro obbligatorio fuori del servizio.

4. “Abile, inabile al tiro”:

Le persone equipaggiate con un’arma da fuoco portatile devono restituirla, mentre quelle equipaggiate con la pistola possono tenerla. L’indicazione com-

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plementare “udito” ha come effetto che le persone interessate non possono es- sere impiegate in presenza di fonti di rumore (tiro, impiego di esplosivi, mac- chine da costruzione ecc.).

5. “Abile, inabile al servizio d’avanzamento”:

per motivi medici la persona esaminata non può essere chiamata a un servizio per l’avanzamento.

6. “Abile, soltanto per la riserva del personale”:

la persona esaminata non può più assolvere alcun servizio con unità o stati maggiori non può essere tenuta a entrare in servizio con l’equipaggiamento personale completo.

7. “Dispensato fino al ...”:

una dispensa è valevole per la durata di due anni al massimo. Durante la di- spensa, la persona esaminata è esonerata dal servizio militare e dagli obblighi fuori del servizio, eccettuato l’obbligo di notificazione e di conservazione e di manutenzione dell’equipaggiamento personale. Alla scadenza del termine, è di nuovo abile.

8. “Dispensato fino al ..., con nuovo apprezzamento”:

come il “Dispensato”. Prima della scadenza del termine, la persona esaminata è di nuovo chiamata davanti a una CVS.

9. “Inabile”:

la persona esaminata non presta più servizio militare e lascia l’esercito. (È possibile combinare il numero 2 con il 3 o il 4, oppure il 5 con il 2, il 3 o il 4)

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Appendice 3 (Art. 40)

Glossario Codici dell’idoneità al servizio:

tedesco francese italiano

A. Tauglich apte abile

B. Tauglich, apte, abile, mit Einschränkungen avec restrictions con restrizioni C. Tauglich, apte, abile, bedingt conditionnellement condizionatamente schiesstauglich apte au tir abile al tiro D. Tauglich, apte, abile, schiessuntauglich inapte au tir inabile al tiro E. Tauglich, apte, abile, untauglich für Beförde- inapte au service inabile al servizio rungsdienst d’avancement d’avanzamento F. Tauglich, apte, abile, nur für Personalreserve seulement pour la réserve soltanto per la riserva de personnel di personale

G. zurückgestellt ajourné rimandato auf die au recrutement al reclutamento Nachrekrutierung complémentaire complementare H. zurückgestellt auf ajourné à rimandato di ein Jahr une année un anno I. zurückgestellt auf ajourné à rimandato di zwei Jahre deux ans due anni

J. dispensiert bis … dispensé jusqu’au … dispensato fino al ... K. dispensiert bis …, dispensé jusqu’au …, dispensato fino al ..., mit Neubeurteilung avec nouvelle apprécia- con nuovo apprezzamento tion

L. Untauglich inapte inabile

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