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AS 1998 2684

Ordinanza dell'UCPL concernente il versamento dell'indennità per il divieto d'insilamento ai produttori di latte comerciale

Ordinanza dell’UCPL concernente il versamento dell’indennità per il divieto d’insilamento ai produttori di latte commerciale

Modifica del 1° ottobre 1998

Approvata dall’Ufficio federale dell’agricoltura il 9 ottobre 1998

L’Unione centrale dei produttori svizzeri di latte (UCPL) ordina:

I L’ordinanza dell’UCPL del 10 dicembre 19931 concernente il versamento dell’in- dennità per il divieto d’insilamento ai produttori di latte commerciale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 1 L’indennità di 6 centesimi il chilogrammo è versata per il latte trasformato in formaggio a pasta dura e semidura durante i mesi da novembre ad aprile.

Art. 5 cpv. 1 1 Ai titolari di un’autorizzazione per somministrare foraggi insilati di ogni genere al bestiame giovane, alle vacche asciutte e al bestiame d’ingrasso è versata un’indenni- tà di 4 centesimi per chilogrammo.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1998.

1° ottobre 1998 Unione centrale dei produttori svizzeri di latte: Il presidente, Kühne Il direttore, Lüthi

1 RS 916.356.111

2684 1998-0106

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