AS 1998 2689
Ordinanza concernente la fabbricazione di "Il Burro"
Ordinanza concernente la fabbricazione di “Il Burro”
del 25 marzo 1998
Approvata dall’Ufficio federale dell’agricoltura il 1° ottobre 1998
L’Organizzazione di categoria Burro (OCB), visto l’articolo 8 capoverso 3 dell’ordinanza del 31 maggio 19951 concernente i prezzi di cessione e le indennità calmieristiche per il burro, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la fabbricazione, la modellatura e il controllo di “Il Burro”.
Art. 2 Prescrizioni concernenti la fabbricazione, la modellatura e l’imballaggio di “Il Burro” 1 Per la fabbricazione di “Il Burro” dev’essere utilizzata una miscela di burro spe- ciale e/o di burro importato e di burro di panna di siero. Per lotto di fabbricazione la quota di burro di panna di siero contenuta nel prodotto finale non dev’essere superiore al 5 per cento. 2 Per il procedimento di miscelazione si applicano le prescrizioni dell’allegato 1.
3 “Il Burro” dev’essere modellato e imballato immediatamente dopo la fabbrica-
zione. Possono essere utilizzati soltanto gli imballaggi d’origine prescritti dall’OCB.
4 L’OCB può concedere deroghe alle disposizioni di cui ai capoversi 1-3.
Art. 3 Controllo della fabbricazione Le aziende che fabbricano “Il Burro” devono disporre di un sistema di assicurazione della qualità giusta le norme ISO serie 9000 ed essere riconosciute in virtù dell’or- dinanza del 18 ottobre 19952 sull’assicurazione della qualità nell’economia lattiera.
Art. 4 Esigenze qualitative “Il Burro” deve soddisfare le esigenze qualitative fissate nell’allegato 2.
RS 916.357.334.1
1998-0083 2689
Fabbricazione di “Il Burro” RU 1998
Art. 5 Controllo dell’azienda e della qualità
1 L’OCB, rispettivamente il comitato di esperti dell’OCB, sorveglia e controlla
l’applicazione della presente ordinanza. La Divisione tecnica dell’OCB ne è l’or- gano esecutivo. Alla Divisione tecnica dell’OCB devono essere consentiti l’accesso all’azienda, la consultazione dei risultati dei controlli della fabbricazione nonché il prelievo di campioni di burro e di materia prima. 2 Il controllo dell’azienda e della qualità comprende, in particolare, i seguenti com- piti: a. controllo periodico delle aziende che fabbricano “Il Burro”; b. esame, a scadenza regolare, della qualità di “Il Burro” da parte del comitato di esperti dell’OCB giusta il regolamento concernente l’esecuzione delle tassa- zioni approvato dall’OCB. 3 Per l’applicazione della presente ordinanza l’OCB può impartire istruzioni alle a- ziende che fabbricano “Il Burro”. Su domanda dell’OCB, l’Ufficio federale dell’a- gricoltura può emanare direttive in merito.
Art. 6 Procedura 1 Qualora constatino difetti nella fabbricazione o nella qualità del burro, gli organi di controllo sono tenuti ad avvisare immediatamente la direzione dell’azienda e a confermare le loro osservazioni per scritto. Dev’essere stilato un rapporto a destinazione del comitato di esperti dell’OCB.
2 Qualora vi fossero divergenze in relazione ai risultati delle analisi, sono
determinanti i risultati della Stazione federale di ricerche lattiere di Liebefeld. La Divisione tecnica dell’OCB rimane a disposizione delle aziende di fabbricazione per l’eliminazione dei difetti qualitativi. Il comitato di esperti dell’OCB e la Divisione tecnica dell’OCB hanno il diritto di emanare istruzioni.
Art. 7 Rimedi giuridici 1 Contro qualsiasi decisione presa in virtù della presente ordinanza è data facoltà di ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, presso l’Ufficio federale dell’agricoltura. 2 Del rimanente sono applicabili le disposizioni generali della legge federale sulla procedura amministrativa3.
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1998 ed è applicabile fino al 30 aprile 1999.
25 marzo 1998 Organizzazione di categoria Burro: Il presidente, Egli L’amministratore, Brügger
3 RS 172.021
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Fabbricazione di “Il Burro” RU 1998
Allegato 1 (art. 2 cpv. 2)
Procedimento di miscelazione
Per la miscelazione delle singole componenti del burro sono autorizzati i seguenti procedimenti: – miscelazione di burro stoccato; – procedimento diretto.
1 Miscelazione di burro stoccato
11 Controllo del burro di base
Il burro di base deve soddisfare le prescrizioni qualitative menzionate nell’allegato 2. È autorizzata l’aggiunta soltanto di burro di panna di siero non acidificato.
12 Miscelazione e lavorazione
Mediante un trattamento meccanico sufficiente del burro di base si evita la rottura della struttura, il che costituisce la condizione preliminare per la stabilità batte- riologica del prodotto finito. In tal modo si evitano inoltre perdite dovute alla fuoriuscita di siero di burro. Mediante procedimenti e impianti adeguati “Il Burro” dev’essere impastato fino alla completa asciugatura (controllo con una carta reattiva). “Il Burro” non può essere modellato prima di essere stato sottoposto al proce- dimento di lavorazione citato.
2 Procedimento diretto
Il burro speciale è miscelato direttamente dopo la fabbricazione con le altre sorte di burro (burro importato, burro di panna di siero). Il procedimento di miscelazione deve soddisfare le condizioni giusta la cifra 1.
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Fabbricazione di “Il Burro” RU 1998
Allegato 2 (art. 4)
Esigenze qualitative poste a “Il Burro”
Materia grassa minimo 820 g/kg Grado di acidità del grasso massimo 15 mmol NaOH/kg grasso Ripartizione dell’acqua punteggio Wator massimo 3 Qualità organolettiche 1a qualità (secondo lo schema ufficiale di tassazione del 5 sett. 1991)
Batteriologia: Valori di tolleranza (UFC) – Germi aerobi mesofili 100 000 / g – Escherichia coli 10 / g – Lieviti 50 000 / g Fosfatasi negativa
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