AS 1998 2724
Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta
Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta
Modifica del 3 novembre 1998
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’ordinanza del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta fe- derale diretta è modificata come segue: Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)
Per l’anno civile 1999, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2. In vigore per Interesse di mora e sulle Interesse rimunerativo sui eccedenze d’imposta pagamenti anticipati da restituire (in %) (in %)
Anno civile3 1999 4,0 1,5 19984 5,0 2,0 1997 5 5,0 2,0 1996 6 5,0 2,5 1995 7 5,0 3,5 Periodo di tassazione3 1993/948 6,0 4,0 1991/929 6,5 5,0 1989/9010 5,0 3,5
1 RS 642.124 2 La tabella contiene ugualmente, per pro memoria, i tassi d’interesse fissati precedente- mente, i quali vengono ancora frequentemente utilizzati. 3 I tassi d’interesse sono d’ora in poi fissati per anno civile, la prima volta per le imposte del 1995. Fino a e compreso il periodo di tassazione 1993/94 essi sono stati determinati per le imposte dei relativi periodi di tassazione.
4 Modifica dell’8 dicembre 1997, RU 1997 3015
5 Modifica del 4 dicembre 1996, RU 1996 3430
6 Modifica del 7 dicembre 1995, RU 1995 5460
7 Modifica del 29 novembre 1994, RU 1994 2786
8 Ordinanza del 19 marzo 1993, RU 1993 1264
9 Ordinanza del 12 aprile 1991, RU 1991 980
10 Ordinanza del 20 marzo 1989, RU 1989 436
2724 1998-0149
Scadenza degli interessi nell’imposta federale diretta RU 1998
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
3 novembre 1998 Dipartimento federale delle finanze: Villiger