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AS 1998 2726

Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri

Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri (OLS)

Modifica del 21 ottobre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19861 che limita l’effettivo degli stranieri è modificata come segue:

Art. 8 Priorità per il reclutamento 1 Un permesso per l’esercizio di un’attività lucrativa può essere rilasciato a cittadini di Stati dell’Associazione Europea di Libero Scambio (AELS) e dell’Unione Euro- pea (UE). 2 Il principio di cui al capoverso 1 non è applicabile alle persone altamente qualifi- cate che chiedono un permesso per l’esercizio di un’attività lucrativa di durata limi- tata, conformemente agli accordi economici e commerciali conclusi dalla Svizzera. 3 Nel prendere decisioni di massima per il rilascio dei permessi (art. 42), le autorità preposte al mercato del lavoro possono ammettere deroghe al capoverso 1 se: a. si tratta di manodopera qualificata e motivi speciali giustificano una deroga; b. si tratta di persone che seguono un programma di perfezionamento nell’ambito di progetti di cooperazione economica o tecnica dell’aiuto svizzero allo svilup- po; c. si tratta di artisti o di ballerine di cabaret che dimorano in Svizzera per una du- rata complessiva di otto mesi al massimo per anno civile. 4 Un permesso stagionale può essere accordato soltanto a cittadini degli Stati del- l’AELS e dell’UE. 5 Di regola, un permesso per frontalieri può essere rilasciato unicamente a cittadini di Stati limitrofi. 6 Un permesso di dimora a scopo di tirocinio può essere accordato soltanto a citta- dini degli Stati dell’AELS e dell’UE.

Art. 58 Disposizione transitoria Permessi secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera b possono essere rilasciati a citta- dini degli USA, del Canada, dell’Australia e della Nuova Zelanda, conformemente

1 RS 823.21

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Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri RU 1998

all’articolo 8 capoverso 3, fino all’entrata in vigore di pertinenti regolamentazioni bilaterali.

II Gli allegati 1-3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1998.

21 ottobre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri RU 1998

Allegato 1 (art. 14 e 15)

1 I contingenti dei permessi annuali iniziali per l’esercizio di un’attività lucrativa sono stabiliti complessivamente a 17 000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 12 000

Zurigo 2115 Sciaffusa 147 Berna 1414 Appenzello Esterno 129 Lucerna 609 Appenzello Interno 35 Uri 69 San Gallo 641 Svitto 213 Grigioni 416 Obvaldo 69 Argovia 744 Nidvaldo 59 Turgovia 351 Glarona 106 Ticino 454 Zugo 177 Vaud 994 Friburgo 377 Vallese 448 Soletta 361 Neuchâtel 360 Basilea Città 463 Ginevra 748 Basilea Campagna 386 Giura 115 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 5000

2 I contingenti sono validi dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999.

3 I contingenti liberati in virtù della modifica del 22 ottobre 19972 dell’ordinanza del Consiglio federale ma non ancora esauriti possono ancora essere utilizzati.

2 RU 1997 2410

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Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri RU 1998

Allegato 2 (art. 18 e 19)

1 L’effettivo massimo degli stagionali è stabilito, per tutta la Svizzera, a 110 000; questo effettivo non dovrà mai venir superato. 2 I contingenti dei permessi stagionali sono stabiliti complessivamente a 140’000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 130 000 Del contingente di 130 000 è liberata una quota di 80 000:

Zurigo 7526 Sciaffusa 385 Berna 9392 Appenzello Esterno 543 Lucerna 3849 Appenzello Interno 287 Uri 860 San Gallo 3 469 Svitto 1626 Grigioni 12 877 Obvaldo 1194 Argovia 2 722 Nidvaldo 653 Turgovia 1 767 Glarona 576 Ticino 4 472 Zugo 781 Vaud 6 964 Friburgo 2206 Vallese 8 879 Soletta 1127 Neuchâtel 1 041 Basilea Città 1173 Ginevra 3 843 Basilea Campagna 1217 Giura 571 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 10 000 Del contingente di 10 000 è liberata una quota di 8000.

3 I contingenti sono validi dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999.

4 I permessi rilasciati agli stagionali che giungono in Svizzera dopo il 31 ottobre 1998 vanno computati sui contingenti del 1998/99, anche se le richieste sono state presentate e trattate prima di questa data.

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Allegato 3 (art. 20 e 21)

1 I contingenti dei permessi per dimoranti temporanei sono stabiliti complessiva- mente a 18 000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 11 000

Zurigo 1939 Sciaffusa 134 Berna 1314 Appenzello Esterno 118 Lucerna 567 Appenzello Interno 33 Uri 64 San Gallo 585 Svitto 197 Grigioni 382 Obvaldo 64 Argovia 680 Nidvaldo 55 Turgovia 321 Glarona 98 Ticino 412 Zugo 165 Vaud 909 Friburgo 351 Vallese 410 Soletta 330 Neuchâtel 329 Basilea Città 421 Ginevra 681 Basilea Campagna 336 Giura 105 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 7000

2 I contingenti sono validi dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999.

3 I contingenti stabiliti con la modifica del 22 ottobre 19973 dell’ordinanza del Con- siglio federale ma non ancora esauriti non possono più essere utilizzati dopo il 31 ottobre 1998.

3 RU 1997 2410

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