AS 1998 2732
Ordinanza d'esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri
Ordinanza d’esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri
Modifica dell’11 novembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza d’esecuzione del 9 dicembre 19491 del decreto federale inteso a pro- muovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri è modificata come segue:
Art. 4 Impegno della Confederazione 1 La Confederazione si impegna a coprire le eventuali perdite su fideiussione fino ad un massimo di 75 000 franchi per una fideiussione ordinaria e di 90 000 franchi per una fideiussione con rischio elevato. Può aumentare questi importi del 20 per cento al massimo per eventuali spese e interessi. 2 In ogni caso, le cooperative devono adoperarsi, nel limite del possibile, per ottene- re garanzie dal debitore. 3 Più fideiussioni a favore di un solo beneficiario possono essere assunte simultanea- mente soltanto a titolo eccezionale. Anche in questo caso sono applicabili le dispo- sizioni dei capoversi 1 e 2.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
11 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
1 RS 951.241
2732 1998-0125