AS 1998 2831
Ordinanza concernente il calcolo fofettario dei sussidi federali per la protezione civile
Ordinanza concernente il calcolo forfettario dei sussidi federali per la protezione civile (OCF)
Modifica del 21 ottobre 1998
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:
I L’ordinanza del 19 ottobre 19941 concernente il calcolo forfettario dei sussidi fede- rali per la protezione civile è modificata come segue:
Art. 3 Aiuto in caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza, nonché in caso di servizio attivo L’importo forfettario delle spese sussidiabili relative alla chiamata in servizio per l’aiuto in caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza, nonché per il servizio at- tivo ammonta a franchi 26.20 per milite al giorno.
Art. 4 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
21 ottobre 1998 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ogi
1 RS 520.17
1998-0145 2831