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AS 1998 2833

Ordinanza sui dazi per le merci dall'AELS e dalle CE

Ordinanza sui dazi per le merci dall’AELS e dalle CE (Ordinanza sul libero scambio)

Modifica del 23 ottobre 1998

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 19 capoverso 1ter della legge sull’agricoltura1; visto l’articolo 6 dell’ordinanza del 17 maggio 19952 concernente le importazioni di alimenti per animali, di paglia e strame, di panelli e grumi oleosi come pure di merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento, ordina:

I Nell’allegato 1 dell’ordinanza sul libero scambio del 18 ottobre 19893 le aliquote di dazio per le voci di tarifa menzionate in allegato sono modificate secondo la versio- ne qui annessa.

II 1 Le nuove disposizioni non si applicano ai fatti occorsi prima dell’entrata in vigore della presente modifica.

2 La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1998.

23 ottobre 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin

Allegato 1 (Art. 1)

Voce di tariffa a) Aliquota di dazio

CE AELS

Fr. per Fr. per

100 kg 100 kg

lordo lordo 3823. 1910 11.50 a) RS 632.10 Allegato

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