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Legge federale sulle ferrovie

Legge federale sulle ferrovie

Modifica del 20 marzo 1998

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 19961, decreta:

I La legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie è modificata come segue:

Introduzione dell’abbreviazione del titolo: (Lferr)

Titolo prima dell’art. 5 Capo II. Concessione e accesso alla rete

Art. 5 I. Concessione 1 Chi intende costruire ed esercitare un’infrastruttura ferroviaria deve dell’infrastrut- disporre di una concessione. tura 1. Diritti e obbli- 2 L’impresa ferroviaria concessionaria ha il diritto e l’obbligo di co- ghi struire ed esercitare l’infrastruttura ferroviaria secondo le prescrizioni della legislazione ferroviaria e della concessione.

3 L’esercizio dell’infrastruttura comprende l’allestimento e la manu-

tenzione degli impianti, nonché la gestione dei sistemi di alimentazio- ne elettrica, di direzione dell’esercizio e di sicurezza.

4 L’impresa ferroviaria concessionaria ha inoltre il diritto, senza auto-

rizzazione conformemente all’articolo 9, di trasportare persone e mer- ci sulla propria infrastruttura. Rimane salvo il diritto di trasportare re- golarmente viaggiatori, conferito in virtù dell’articolo 4 della legge federale del 18 giugno 19933 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada.

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Art. 6 2. Rilascio, mo- 1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, rilascia la conces- difica, rinnovo sione se: a. la prestazione di trasporto da fornire sulla base della concessione può essere effettuata in modo adeguato ed economico; e b. interessi pubblici essenziali, in particolare in materia di pianifica- zione del territorio, protezione della natura e del paesaggio e di- fesa nazionale, non vi si oppongono.

2 Per le tranvie deve essere concessa o garantita l’autorizzazione pre-

vista dal diritto cantonale per l’uso della strada pubblica.

3 La concessione è accordata per 50 anni al massimo. Può essere mo-

dificata e rinnovata.

Art. 7 3. Trasferimento, 1 Su richiesta dell’impresa ferroviaria concessionaria, il Dipartimento contratti di eser- cizio federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazio- ni (Dipartimento) può trasferire la concessione a un’altra impresa di trasporti pubblici o a un terzo. I Cantoni interessati devono essere pre- viamente consultati.

2 Se sono trasferiti solo taluni diritti o obblighi legali o derivanti dalla

concessione, l’impresa ferroviaria sottopone all’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale), per conoscenza, i contratti d’esercizio con- clusi a tale scopo. L’impresa ferroviaria concessionaria continua a ri- spondere, di fronte alla Confederazione, dell’adempimento degli ob- blighi legali o derivanti dalla concessione.

Art. 8 . 4. Revoca ed 1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, può revocare la estinzione concessione qualora: a. la costruzione non sia iniziata o ultimata o l’impianto non sia messo in esercizio entro i termini stabiliti nella concessione; b. l’impresa ferroviaria violi gravemente gli obblighi ad essa impo- sti dalla legge e dalla concessione; c. interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento adeguato ed economico delle esigenze di trasporto, lo giustifichi- no; in questo caso l’impresa ferroviaria dev’essere indennizzata adeguatamente.

2 La concessione si estingue:

a. alla sua scadenza; b. mediante riscatto da parte della Confederazione; c. in seguito a rinuncia se il Consiglio federale, sentiti i Cantoni in- teressati, l’autorizza; d. se, in una liquidazione forzata, la ferrovia non può essere aggiu- dicata al miglior offerente nemmeno al secondo incanto.

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Art. 9 II. Accesso alla 1 Chi intende utilizzare l’infrastruttura di un’altra impresa ferroviaria rete .

1. Autorizzazio- deve disporre di un’autorizzazione dell’Ufficio federale.

ne di utilizzare l’infrastruttura 2 L’autorizzazione è rilasciata se: a. l’impresa richiedente è organizzata in modo tale da garantire un esercizio sicuro e affidabile; b. il personale dispone delle qualifiche necessarie per garantire un esercizio sicuro; c. il materiale rotabile soddisfa i requisiti per un esercizio sicuro; d. l’impresa è finanziariamente efficiente e dispone di una sufficien- te copertura assicurativa; e. sono osservate le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e ga- rantite le condizioni di lavoro del settore; e f. è garantito il rispetto delle disposizioni di sicurezza per le tratte da utilizzare.

3 L’autorizzazione è rilasciata per 10 anni al massimo e può essere rin-

novata. Può essere revocata in qualsiasi momento e senza dare luogo a un diritto di indennizzo, qualora le condizioni di cui al capoverso 2 non siano più soddisfatte o in caso di violazione grave e ripetuta delle disposizioni legali o dell’autorizzazione.

4 Sentiti i Cantoni interessati, il Consiglio federale disciplina le moda-

lità e la procedura. Può concludere con altri Stati accordi che garanti- scono l’accesso alla rete alle imprese estere.

Art. 9a

2. Garanzia 1 L’impresa ferroviaria concessionaria accorda l’utilizzazione indi-

dell’accesso alla rete scriminata della sua infrastruttura alle imprese di trasporto a cui è stato autorizzato l’accesso alla rete.

2 Nell’accordare l’accesso alla rete, è data priorità al traffico viaggia-

tori cadenzato. Le coincidenze all’interno di un sistema coordinato di trasporti pubblici devono essere garantite.

3 Il Consiglio federale può autorizzare deroghe all’ordine di priorità

previsto nel capoverso 2, tenuto conto delle esigenze dell’economia nazionale e della pianificazione del territorio.

4 Il Consiglio federale definisce gli ulteriori principi di accesso alla

rete e disciplina le modalità.

Art. 9b 3. Diritto alla 1 L’impresa ferroviaria concessionaria ha diritto a una rimunerazione rimunerazione per l’utilizzazione della sua infrastruttura.

2 Le imprese interessate disciplinano in una convenzione le modalità

del diritto di accesso e della rimunerazione. Se le parti non trovano un accordo, decide la commissione di arbitrato (art. 40a).

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3 La rimunerazione va stabilita senza discriminazione e deve coprire

almeno i costi marginali causati normalmente da una tratta moderna e fissati dall’Ufficio federale per quella categoria di tratte. La rimunera- zione considera in particolare i diversi costi connessi alla rete e al- l’impatto ambientale dei veicoli, nonché la domanda. Nel caso del tra- sporto regolare di viaggiatori, la rimunerazione corrisponde ai costi marginali fissati dall’Ufficio federale per la categoria di tratta e alla quota sui proventi del trasporto fissata dall’autorità concedente.

4 Il Consiglio federale stabilisce i principi per il calcolo e disciplina la

pubblicazione.

Art. 15 4. Ufficio 1 È istituito un ufficio d’inchiesta sugli incidenti indipendente dall’au- d’inchiesta sugli incidenti torità di vigilanza per chiarire dal profilo tecnico le cause e le circo- stanze di incidenti ferroviari e di eventi che avrebbero potuto portare a un incidente.

2 Se necessario per chiarire la situazione, l’ufficio d’inchiesta sugli in-

cidenti può ordinare perquisizioni domiciliari, sequestri, autopsie e perizie, nonché citare in giudizio, far accompagnare in giudizio e in- terrogare testimoni e persone informate sui fatti.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la composi-

zione, la procedura e la pubblicazione dei risultati. Per il rimanente, se le particolarità della procedura non richiedono deroghe, vale la legge federale sulla procedura penale4. È salva la giurisdizione cantonale.

4 La Confederazione si assume le spese d’inchiesta. Essa intraprende

azione di regresso nei confronti delle persone che hanno causato l’in- cidente intenzionalmente o per negligenza grave. Può rivalersi anche su altre persone coinvolte che abbiano causato o considerevolmente esteso la procedura. Il Dipartimento decide definitivamente le contro- versie concernenti le spese a carico.

Art. 17 I. Principi 1 Gli impianti ferroviari e i veicoli devono essere costruiti, gestiti, conservati e rinnovati secondo le esigenze del traffico, dell’ambiente e i progressi della tecnica. I bisogni delle persone con mobilità ridotta vanno pure considerati adeguatamente.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la costruzione e

l’esercizio, nonché l’unità tecnica e l’ammissibilità, fermi restando l’interoperabilità e uno standard di sicurezza conforme alla tratta. Il Consiglio federale fa in modo che non si abusi delle prescrizioni tec- niche per impedire la libera concorrenza.

4 RS 312.0

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3 L’autorità di vigilanza stabilisce quali costruzioni, impianti e veicoli

possono essere messi in esercizio soltanto con la sua autorizzazione. Essa emana prescrizioni per il servizio dei treni.

4 Nel quadro delle prescrizioni, le imprese ferroviarie sono responsabi-

li della sicurezza d’esercizio degli impianti ferroviari e dei veicoli. Esse sono tenute a redigere le prescrizioni necessarie per la sicurezza dell’esercizio e a presentarle all’autorità di vigilanza.

Art. 18 cpv. 1bis 1bis Concerne solo i testi tedesco e francese

Art. 33 IX. Raccordo 1 Ogni impresa ferroviaria è tenuta a concedere, dal profilo tecnico e

1. Garanzia e

rimunerazione dal profilo dell’esercizio, il raccordo con un’altra impresa ferroviaria in modo che: a. i viaggiatori possano passare senza difficoltà dai treni di un’im- presa ferroviaria a quelli di un’altra impresa ferroviaria; b. il materiale rotabile di uguale scartamento possa passare senza difficoltà da una linea ferroviaria all’altra; c. il collegamento a impianti di trasbordo o a fosse per carrelli tra- sportatori sia possibile in caso di scartamento diverso.

2 La garanzia del raccordo conformemente al capoverso 1 lettera b è

determinata in base ai principi dell’articolo 9a. Le parti disciplinano le modalità di raccordo e stabiliscono la rimunerazione in una conven- zione secondo l’articolo 9b.

3 Le imprese disciplinano in una convenzione l’utilizzazione in comu-

ne degli impianti e delle installazioni che non fanno parte dell’accesso alla rete. Le convenzioni devono essere sottoposte per informazione all’Ufficio federale.

Art. 34 Abrogato

Art. 35 3. Raccordo con L’articolo 33 capoverso 1 lettera a e capoverso 3 si applica per analo- altre imprese di trasporti pubblici gia al raccordo tra le ferrovie e altre imprese di trasporti pubblici.

Art. 36 e 37 Abrogati

Art. 38 X. Interruzione dell’esercizio

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1 L’impresa ferroviaria che causa o constata un’interruzione del-

l’esercizio è tenuta a informare immediatamente le altre imprese inte- ressate e a concordare con esse i provvedimenti necessari. Il trasporto regolare di viaggiatori deve essere garantito mediante deviazioni del traffico o altri mezzi di trasporto, eccetto in caso di forza maggiore.

2 Le ferrovie che servono esclusivamente o prevalentemente al tra-

sporto di viaggiatori nel traffico locale o che, secondo la concessione, non sono tenute ad assicurare l’esercizio durante tutto l’anno, non de- vono organizzare alcun servizio sostitutivo. Lo stesso vale durante l’interruzione dell’esercizio per la revisione obbligatoria degli impian- ti.

Art. 39 XI. Servizi ac- 1 Le imprese ferroviarie sono autorizzate a istituire servizi accessori cessori e altri usi commerciali nelle stazioni e sui treni, purché gli stessi corrispondano alle esigenze degli utenti della ferrovia.

2 Ai servizi definiti accessori dalle imprese ferroviarie non si applica-

no le prescrizioni cantonali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura. I servizi accessori delle ferrovie soggiacciono invece alle ulteriori prescrizioni di polizia commerciale, sanitaria ed economica e ai regolamenti che disciplinano il rapporto di lavoro, dichiarati vinco- lanti dalle autorità competenti.

Art. 40 XII. Controver- 1 L’autorità di vigilanza, sentite le autorità e le imprese di trasporti sie. 1. Autorità di interessate, giudica, fatto salvo il diritto di ricorso, le controversie vigilanza concernenti: a. le esigenze in materia di costruzione e di esercizio delle ferrovie (art. 18); b. i provvedimenti per garantire la sicurezza della costruzione e del- l’esercizio delle ferrovie e per proteggere le persone e le cose (art. 19 cpv. 1, 21 cpv. 1, 24, 30 e 31 cpv. 1); c. il collocamento e l’esercizio di impianti elettrici e radioelettrici di segnalazione e di telecomunicazione (art. 22); d. il rifiuto di prestarsi al raccordo e le pretese eccessive per pre- starvisi (art. 33 e 35); e. la necessità d’istituire servizi accessori e il loro orario d’apertura e di chiusura (art. 39).

2 L’autorità di vigilanza giudica anche le controversie relative all’ap-

plicazione delle disposizioni del presente capo concernenti le spese e la loro ripartizione nonché le indennità (art. 19 cpv. 2, 21 cpv. 2 e 25- 32). Il Consiglio federale giudica le controversie tra le Ferrovie fede- rali svizzere e l’amministrazione federale. In caso di controversie tra Confederazione e Cantoni, è fatta salva l’azione di diritto amministra-

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tivo in virtù dell’articolo 116 lettera a della legge federale sull’or- ganizzazione giudiziaria5.

Art. 40a 2. Commissione 1 Il Consiglio federale istituisce una commissione di arbitrato giusta di arbitrato gli articoli 71a-71c della legge federale sulla procedura amministrati- va6.

2 La commissione di arbitrato giudica le controversie relative alla ga-

ranzia di accesso alla rete e al calcolo della rimunerazione per l’uti- lizzazione dell’infrastruttura.

Art. 45 Abrogato

Art. 48 cpv. 2

2 Fatto salvo il diritto di ricorso, l’autorità di vigilanza, consultati gli

interessati, giudica le controversie relative all’obbligo del trasporto e all’adozione di misure speciali di sicurezza per i trasporti militari (art.

43 cpv. 1 e 3).

Art. 52 IV. Riduzione La Confederazione, sentiti i Cantoni interessati, può ridurre l’indennità dell’indennità fatta valere dall’impresa durante la procedura di commessa se la sua gestione non è razionale.

Capo VIII. Separazione dei trasporti e dell’infrastruttura

Art. 62

1 Nel conto dell’impresa, l’esercizio dell’infrastruttura dev’essere di-

stinto dalle altre attività.

2 Le imprese ferroviarie devono separare a livello organizzativo e nel

bilancio il settore dell’infrastruttura dagli altri settori aziendali, ren- dendolo autonomo. L’Ufficio federale può dispensare da quest’ob- bligo le ferrovie a scartamento ridotto e le imprese ferroviarie minori.

3 L’infrastruttura comprende tutti gli impianti e le installazioni che de-

vono essere utilizzati in comune nell’ambito dell’accesso alla rete, in particolare il binario, gli impianti d’alimentazione elettrica (comprese le sottostazioni), gli impianti di sicurezza, le installazioni per il pub- blico, gli impianti di carico pubblici e le stazioni di smistamento. An-

5 RS 173.110 6 RS 172.021

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che la fornitura di corrente elettrica è considerata nell’infrastruttura. Gli impianti e le installazioni necessari alla manutenzione del materia- le rotabile, le centrali elettriche e gli elettrodotti, le installazioni e il personale di vendita nonché le manovre di smistamento effettuate al di fuori delle stazioni di smistamento possono essere attribuiti all’infra- struttura ma non sono oggetto dell’accesso alla rete. Non devono comportare costi scoperti nel conto d’infrastruttura.

Art. 70 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2

1 Le imprese di trasporto che hanno ricevuto contributi o prestiti con-

formemente agli articoli 49, 56 e 57 chiudono i conti e i bilanci per la fine dell’anno di esercizio e li presentano, con i documenti necessari, all’autorità di vigilanza per esame e approvazione. …

2 L’autorità di vigilanza verifica se i conti sono conformi alle prescri-

zioni della legislazione ferroviaria e alle convenzioni in materia di contributi e prestiti, che l’impresa di trasporto stipula con enti di dirit- to pubblico in base a tale legislazione. L’autorità di vigilanza ha la facoltà di esaminare tutta la contabilità dell’impresa di trasporto.

Art. 90 e 92 Abrogati

Art. 95 cpv. 1 e 4

1 Gli articoli 3, 4, 7-9, 15, 21, 22, 39-44, 46-48, 88, 89 e 94 nonché i

capi III, VI, VII e IX della presente legge si applicano per analogia alle imprese di navigazione titolari di una concessione federale e al traghetto Romanshorn-Friedrichshafen cogestito dalle FFS.

4 Gli articoli 15, 88, 89 e 94 si applicano per analogia alle imprese di

teleferiche, seggiovie, ascensori e slittovie, titolari di una concessione federale.

II Diritto previgente: abrogazione e modifica 1 La legge federale del 21 dicembre 18997 concernente la costruzione e l’esercizio delle ferrovie secondarie svizzere è abrogata. 2 La legge federale del 28 marzo 19058 sulla responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e delle poste è modificata come segue:

7 CS 7 117; RU 1958 347, 1997 2465 8 RS 221.112.742

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Art. 25 1 L’impresa ferroviaria che utilizza l’infrastruttura di un’altra impresa ferroviaria è responsabile a titolo esclusivo nei confronti dei danneggiati. 2 È fatto salvo il diritto di regresso nei confronti dell’esercente dell’infrastruttura.

III Disposizioni transitorie 1 Le concessioni esistenti rimangono in vigore. Se non prevede altrimenti, la con- cessione attuale resta in vigore fino alla sua scadenza sia come concessione per la costruzione e l’esercizio dell’infrastruttura, sia come concessione per il trasporto regolare di viaggiatori conformemente all’articolo 4 della legge federale del 18 giugno 19939 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada. 2 Fino all’istituzione della commissione di arbitrato, l’autorità di vigilanza giudica le controversie relative all’accesso alla rete.

IV Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 1998 Consiglio nazionale, 20 marzo 1998 Il presidente: Zimmerli Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 luglio 199810. 2 Ad eccezione dell’articolo 15, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999. L’articolo 15 entra in vigore il 1° gennaio 2000.

25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

9 RS 744.10 10 FF 1998 1028

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Per mantenere il parallelismo d' impa- ginazione tra le edizioni italiana, fran- cese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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