AS 1998 2845
Decreto federale sul rifinanziamento delle Ferrovie federali svizzere
Decreto federale sul rifinanziamento delle Ferrovie federali svizzere (Decreto sul rifinanziamento FFS)
del 20 marzo 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 26 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 19961, decreta:
Art. 1 Rifinanziamento2 1 Con l’entrata in vigore del presente decreto, la Confederazione sgrava le Ferrovie federali come segue: a. il disavanzo di bilancio alla fine del 1997 è ammortizzato mediante compensa- zione con crediti della Confederazione; b. la Confederazione assume il pagamento degli interessi e il rimborso dei prestiti pari a 5560 milioni di franchi che la Cassa pensioni e di soccorso ha accordato alle Ferrovie federali; c. i prestiti della Confederazione a scadenza fissa sono convertiti per l’ammontare di 8000 milioni di franchi in capitale proprio delle Ferrovie federali; d. gli altri prestiti per 3647 milioni di franchi sono convertiti in prestiti a tasso di interesse variabile, rimborsabili condizionalmente. 2 Le necessarie correzioni di valore sul capitale azionario e sui prestiti a tasso di in- teresse variabile, rimborsabili condizionalmente, sono poste direttamente a carico del disavanzo finanziario iscritto nel bilancio della Confederazione.
Art. 2 Adeguamenti 1 Al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio federale è au- torizzato ad adeguare gli importi previsti nell’articolo 1 capoverso 1 allo stato effet- tivo. 2 Il Consiglio federale stabilisce il capitale proprio delle Ferrovie federali nel decreto sul bilancio d’apertura. Può trasformare ulteriori prestiti della Confederazione in ca- pitale proprio se è necessario per raggiungere un’adeguata quota di capitale proprio. Se ciò non fosse sufficiente, il Consiglio federale propone all’Assemblea federale provvedimenti di rifinanziamento integrativi.
Art. 3 Referendum, entrata in vigore e validità 1 Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.
RS 742.30 1 FF 1997 I 809 2 Tutte le cifre si riferiscono alle previsioni per la fine del 1997; dovranno essere adattate al momento del rifinanziamento.
1998-0232 2845
Decreto sul rifinanziamento FFS RU 1998
2 Entra in vigore contemporaneamente alla legge federale del 20 marzo 19983 sulle Ferrovie federali svizzere e ha effetto sino all’esecuzione delle operazioni giuridiche di cui all’articolo 1.
Consiglio degli Stati, 20 marzo 1998 Consiglio nazionale, 20 marzo 1998 Il presidente: Zimmerli Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 9 luglio 19984. 2 Giusta il suo articolo 3 capoverso 2, il presente decreto entra in vigore il 1° gen- naio 1999.
10 luglio 1998 Cancelleria federale
3 RS 742.31; RU 1998 2847 4 FF 1997 IV 1412