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AS 1998 2847

Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere

Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS)

del 20 marzo 1998

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 26 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 19961, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina la costituzione, lo scopo e l’organizzazione delle Ferro- vie federali svizzere (FFS).

Art. 2 Ditta, natura giuridica e sede

1 Sotto la ditta “Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF,

Ferrovie federali svizzere FFS” è istituita una società anonima di diritto speciale con sede a Berna.

2 La società anonima è iscritta nel registro di commercio.

Art. 3 Scopo e principi imprenditoriali 1 Il compito principale delle FFS consiste nel fornire prestazioni nell’ambito del tra- sporto pubblico, segnatamente nella messa a disposizione dell’infrastruttura, nel tra- sporto di viaggiatori su lunghe distanze, nel trasporto regionale di viaggiatori e nel trasporto di merci nonché nei settori connessi. 2 Le FFS possono effettuare qualsiasi negozio giuridico direttamente o indiretta- mente in relazione allo scopo dell’impresa o atto a favorirne il raggiungimento. In particolare possono costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi. Possono acquistare, amministrare e alienare fondi e impianti. 3 Le FFS devono essere gestite secondo i criteri dell’economia aziendale. Manten- gono l’infrastruttura ferroviaria in buono stato e l’adeguano alle esigenze dei tra- sporti e al livello raggiunto dalla tecnica. 4 In caso di investimenti e prestazioni che non corrispondono a tali criteri, i terzi che vi abbiano un particolare interesse e lo richiedano devono partecipare in misura ade- guata.

RS 742.31 1 FF 1997 I 809

1998-0223 2847

Ferrovie federali svizzere. LF RU 1998

Art. 4 Infrastruttura 1 Le FFS non necessitano di alcuna concessione ai sensi dell’articolo 5 della legge del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie. 2 Esse sono tenute ad accordare l’utilizzazione indiscriminata dell’infrastruttura alle imprese di trasporto che hanno ottenuto l’autorizzazione per l’accesso alla rete, conformemente alle prescrizioni della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie. 3 L’Assemblea federale approva la costruzione o l’acquisto di ulteriori tratte ferro- viarie. 4 Il Consiglio federale decide in merito alla soppressione, all’alienazione e all’affitto di tratte ferroviarie esistenti.

Art. 5 Trasporto regolare di viaggiatori Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori è conferito alle FFS in virtù dell’ar- ticolo 4 della legge del 18 giugno 19933 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada.

Sezione 2: Capitale azionario e azionisti

Art. 6 Capitale azionario Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare del capitale azionario come pure il ge- nere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione.

Art. 7 Azionisti

1 La Confederazione è azionista delle FFS.

2 Il Consiglio federale può decidere di alienare azioni a terzi o di sottoscrivere da terzi.

3 La Confederazione deve sempre detenere la maggioranza del capitale e dei voti.

Sezione 3: Convenzione sulle prestazioni e limite di spesa

Art. 8 1 D’intesa con le FFS, il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi quadriennali in una convenzione sulle prestazioni; nell’elaborarla, vanno consultati i Cantoni. 2 Sottopone la convenzione sulle prestazioni all’Assemblea federale per approvazio- ne, assieme a un rendiconto delle FFS sul periodo di prestazione corrente. 3 Per motivi gravi e imprevedibili, il Consiglio federale può modificare la conven- zione sulle prestazioni durante la sua vigenza.

2 RS 742.101; RU 1998 2835 3 RS 744.10; RU 1998 2859

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4 L’Assemblea federale fissa, in concordanza con la convenzione sulle prestazioni, un limite di spesa per lo stesso periodo. Le deliberazioni annuali sul preventivo della Confederazione tengono conto del limite di spesa approvato.

Sezione 4: Organi e responsabilità

Art. 9 Organi Gli organi delle FFS sono l’assemblea generale, il consiglio d’amministrazione, la direzione generale e l’ufficio di revisione.

Art. 10 Assemblea generale 1 I poteri dell’assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni4 sulla società anonima. 2 Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell’assemblea generale. 3 L’assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale.

Art. 11 Consiglio d’amministrazione 1 Il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili indicate nell’articolo 716a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni5, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.

2 I membri non devono essere necessariamente azionisti.

3 Il personale dell’azienda deve essere adeguatamente rappresentato nel consiglio d’amministrazione.

Art. 12 Gestione aziendale 1 In un regolamento organizzativo il consiglio d’amministrazione affida la gestione aziendale alla direzione generale. Il regolamento organizzativo regola la gestione aziendale, determina i posti necessari a questo fine, ne definisce i compiti e discipli- na l’obbligo di riferire come anche la rappresentanza delle FFS. 2 La direzione generale può nominare altre persone con facoltà di rappresentanza.

Art. 13 Ufficio di revisione

1 L’Assemblea federale designa un ufficio di revisione.

2 I compiti di tale organo sono determinati dagli articoli 728 e seguenti del Codice delle obbligazioni6.

4 RS 220 5 RS 220 6 RS 220

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Art. 14 Responsabilità Per la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione generale delle FFS nonché dell’ufficio di revisione sono applicabili gli articoli 752 e seguenti del Codice delle obbligazioni7 sulla responsabilità.

Sezione 5: Personale

Art. 15 Rapporti d’impiego 1 Le disposizioni relative al rapporto d’impiego del personale federale sono applica- bili anche al personale delle FFS. 2 Il Consiglio federale può autorizzare le FFS a disciplinare altrimenti il rapporto d’impiego, introducendo deroghe o complementi nel quadro dei contratti collettivi di lavoro. 3 In singoli casi motivati è possibile stipulare contratti secondo il Codice delle ob- bligazioni8.

Art. 16 Previdenza professionale

1 Le FFS gestiscono una propria cassa pensioni.

2 La cassa pensioni può essere gestita nella forma di un’unità organica delle FFS, rivestire la forma giuridica di una fondazione o di una cooperativa o essere ammini- strata come un istituto di diritto pubblico. Con l’approvazione del Consiglio federale può affiliarsi a un’altra cassa pensioni. 3 Dopo un periodo transitorio di sei anni dall’entrata in vigore della presente legge, il principio del bilancio in cassa chiusa deve essere rispettato. Fino alla scadenza del periodo transitorio, la Confederazione garantisce il versamento delle prestazioni ai sensi del regolamento. 4 Per sei anni al massimo dopo l’entrata in vigore della legge la Confederazione si assume, a favore dell’impresa, il disavanzo di copertura accumulato fino alla fine del 1997 dalla Cassa pensioni e di soccorso delle FFS. L’onere a carico della Confede- razione è iscritto all’attivo del conto capitale della Confederazione e ammortizzato a carico del conto economico degli anni successivi.

Sezione 6: Contabilità

Art. 17 Conti 1 Le FFS tengono due conti distinti per il settore dell’infrastruttura e il settore dei trasporti.

2 Il Consiglio federale approva i conti e disciplina l’impiego degli utili.

7 RS 220 8 RS 220

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Art. 18 Preventivo

1 Le FFS stilano annualmente un preventivo, nel quale si distingue tra i settori

dell’infrastruttura e dei trasporti.

2 Il Consiglio federale approva il preventivo.

Art. 19 Rendiconto Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (Dipartimento) emana le prescrizioni esecutive concernenti il rendiconto.

Art. 20 Principi per il finanziamento degli investimenti 1 I nuovi finanziamenti nel settore dell’infrastruttura sono di norma finanziati me- diante prestiti della Confederazione a interesse variabile, rimborsabili condizional- mente. 2 Gli investimenti per il mantenimento dell’infrastruttura esistente sono operati nella misura dei relativi ammortamenti mediante finanziamenti a fondo perso. 3 Gli investimenti nel settore dei trasporti e gli investimenti commerciali sono finan- ziati mediante prestiti fruttiferi e rimborsabili della Confederazione. D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, le FFS possono applicare altre modalità di finanziamento che, nel singolo caso, si dimostrassero economicamente vantaggiose.

4 La convenzione sulle prestazioni disciplina il volume massimo di finanziamenti

ottenibili presso la Confederazione.

Art. 21 Esenzione fiscale e assicurativa 1 Nell’ambito del loro compito di offerenti dell’infrastruttura ferroviaria e di impresa di trasporto, le FFS sono esenti da qualsiasi imposta cantonale e comunale. L’esenzione fiscale si estende anche alle aziende accessorie ed ausiliarie, come le centrali elettriche, le officine e i magazzini, ma non agli immobili che non hanno alcun nesso necessario con l’esercizio dell’impresa. 2 Le disposizioni cantonali e comunali sull’obbligo di assicurarsi non sono applica- bili alle FFS. 3 È fatta salva l’indennità dovuta in virtù della legge federale del 22 dicembre 19169 sull’utilizzazione delle forze idriche.

Sezione 7: Diritto applicabile

Art. 22 1 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni10 sulla società anonima.

9 RS 721.80 10 RS 220

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2 La legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS per quanto la pre- sente legge o le relative ordinanze non dispongano altrimenti.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 23 Esecuzione Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione.

Art. 24 Costituzione delle FFS 1 Con la loro costituzione quale società anonima di diritto speciale, le FFS prose- guono le attività svolte finora dall’azienda federale. 2 Al momento dell’entrata in vigore della presente legge devono essere prese le mi- sure seguenti: a. il Consiglio federale delibera in merito al bilancio d’apertura delle FFS; b. il Consiglio federale definisce i fondi e i diritti reali limitati nonché le conven- zioni obbligatorie che sono trasferite alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante; c. il Consiglio federale nomina il consiglio d’amministrazione e ne designa il pre- sidente, emana i primi statuti, determina l’ufficio di revisione e approva il pre- ventivo; d. il consiglio d’amministrazione delle FFS nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza dell’azienda, allestisce il preventivo in vista della sua approvazione da parte del Consiglio federale ed emana il regolamento organizzativo. 3 Entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento può ade- guare mediante decisione le attribuzioni di cui al capoverso 2 lettera b.

4 Quale datore di lavoro, le FFS continuano i rapporti di servizio e i rapporti

d’impiego esistenti. 5 Per quanto concerne il capitale azionario del bilancio di fondazione, le FFS sono esonerate dalla tassa d’emissione.

Art. 25 Personalità giuridica Con l’entrata in vigore della presente legge le FFS acquistano personalità giuridica.

Art. 26 Ripresa degli attivi e dei passivi 1 Con l’entrata in vigore della presente legge le FFS riprendono gli attivi e i passivi dell’Azienda FFS, fatto salvo il decreto federale del 20 marzo 199811 sul rifinanzia- mento delle Ferrovie federali svizzere. 2 La trascrizione nel registro fondiario dei fondi e dei diritti reali limitati trasferiti alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione

11 RS 742.30; RU 1998 2845

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preponderante deve essere effettuata conformemente al relativo annuncio e senza conseguenze fiscali e tributarie.

Art. 27 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 1998 Consiglio nazionale, 20 marzo 1998 Il presidente: Zimmerli Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 luglio 199812. 2 Ad eccezione dell’articolo 16, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999. L’articolo 16 entra retroattivamente in vigore il 1° dicembre 1998.

25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0414

12 FF 1998 1042

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Allegato

Diritto previgente: abrogazione e modifica

1.nLa legge federale del 23 giugno 194413 sulle Ferrovie federali svizzere è abroga- ta.

2.nL’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 192714 è modificato come segue:

Art. 62b Il Consiglio federale può autorizzare la Posta Svizzera e le Ferrovie federali svizzere (FFS) a derogare agli articoli 36-38. Può autorizzare l’Azienda delle telecomunica- zioni della Confederazione a derogare agli articoli menzionati fintanto che il perso- nale dell’azienda sottostà alla legislazione sui funzionari.

3. La legge federale sull’organizzazione giudiziaria15 è modificata come segue:

Art. 119 cpv. 1 1 Il dipartimento competente o, in quanto sia previsto dal diritto federale, la divisio- ne competente dell’amministrazione federale rappresenta la Confederazione nelle azioni di diritto amministrativo presentate dalla Confederazione o contro di essa.

4. La legge federale del 9 ottobre 199216 sulla statistica federale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. b

1 La presente legge si applica a tutti i lavori di statistica:

b. eseguiti o fatti eseguire da unità amministrative dell’amministrazione federale escluso il settore dei PF.

5. La legge sulle finanze della Confederazione17 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 Abrogato

13 CS 7 195; RU 1962 371, 1968 1181, 1977 2249, 1978 1034, 1979 114 679, 1982 1225, 1986 1974, 1987 263, 1997 3017 14 RS 172.221.10 15 RS 173.110 16 RS 431.01 17 RS 611.0

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6. La legge federale del 27 giugno 197318 sulle tasse di bollo è modificata come se- gue:

Art. 6 cpv. 1 lett. c

1 Non soggiacciono alla tassa:

c. i diritti di partecipazione a imprese di trasporto, se costituiti o aumentati in di- pendenza dei provvedimenti di cui agli articoli 56 e 57 della legge federale del 20 dicembre 195719 sulle ferrovie o all’articolo 20 capoverso 1 della legge fe- derale del 20 marzo 199820 sulle Ferrovie federali svizzere;

7. La legge federale del 23 dicembre 195321 sulla Banca nazionale è modificata co- me segue:

Art 53 cpv. 4 4 Gli affari sono ripartiti fra i tre dipartimenti (art. 3 cpv. 3). I dipartimenti di Zurigo dirigono le operazioni di sconto, delle anticipazioni su pegno, delle divise estere, del servizio banco-giro, degli studi economici, del servizio giuridico e del personale e del controllo. Il dipartimento di Berna è incaricato dell’emissione dei biglietti, della gestione dell’oro, dell’incasso e delle operazioni con la Confederazione e con la Po- sta Svizzera.

8. La legge del 23 marzo 196222 sui rapporti fra i Consigli è modificata come segue:

Art. 45 cpv. 1 1 Per la sessione estiva, il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale i rap- porti sulla sua gestione e il conto di Stato, come anche il preventivo della Regìa de- gli alcool per l’anno seguente; per la sessione invernale, presenta il preventivo della Confederazione per l’anno seguente, come anche un rapporto sulla gestione e i conti della Regìa degli alcool nell’anno precedente.

9. La legge federale del 4 ottobre 197423 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali è modificata come segue:

Art 2 cpv. 1 1 Gli effettivi annui medi del personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale, del Consiglio dei Politecnici, della Regìa degli alcool, delle aziende d’armamento e dei tribunali federali sono sottoposti al contingentamento.

18 RS 641.10 19 RS 742.101 20 RS 742.31; RU 1998 2847 21 RS 951.11 22 RS 171.11 23 RS 611.010

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