AS 1998 2856
Legge federale sul trasporto publlico
Legge federale sul trasporto pubblico (LTP)
Modifica del 20 marzo 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 19961, decreta:
I La legge federale del 4 ottobre 19852 sul trasporto pubblico è modificata come segue:
Titolo: concerne solo il testo francese
Art. 1 cpv. 1-2ter
1 Concerne solo il testo francese.
2 L’articolo 3 capoversi 1 e 4 e gli articoli 6-14 (ad eccezione dell’art. 8a) si applica- no soltanto al trasporto regolare di viaggiatori e al trasporto di merci su commissio- ne. 2bis Le disposizioni della presente legge sono imperative per il trasporto regolare di viaggiatori e per il trasporto di merci su commissione. 2ter Per il trasporto non regolare di viaggiatori e il trasporto di merci non su commis- sione sono imperative le disposizioni concernenti la responsabilità (art. 23, 39-48) e i rimedi giuridici (art. 50). Le altre disposizioni si applicano laddove il contratto cor- rispondente non preveda altrimenti.
Art. 2 lett. a, c ed e Nella presente legge si intendono per: a. dipartimento: il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni; c. impresa: un’impresa di trasporto della Confederazione o un’impresa di traspor- to titolare di una concessione o di un’autorizzazione federali ai sensi della leg- ge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie3; e. Concerne solo il testo francese
2856 1998-0225
Trasporto pubblico RU 1998
Art. 4 e 5 Abrogati
Titolo prima dell’art. 9 Sezione 3: Tariffe per il trasporto regolare di viaggiatori e per il trasporto di merci su commissione
Titolo prima dell’art. 13 Sezione 4: Trasporto e istradamento in materia di trasporto regolare di viaggiatori e di trasporto di merci su commissione
Art. 14 cpv. 1 lett. e 1 Allo scopo di garantire il trasporto diretto, le imprese regolano i loro rapporti reci- proci e determinano in particolare: e. l’istradamento e la ripartizione del traffico per il trasporto di merci su commis- sione;
Titolo prima dell’art. 24 Capitolo 3: Trasporto delle merci per ferrovia Sezione 1: Fornitura del carro
Art. 24 cpv. 2 e 3 e art. 27 cpv. 3 Abrogati
Capitolo 5 (art. 49) Abrogato
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 marzo 1998 Consiglio nazionale, 20 marzo 1998 Il presidente: Zimmerli Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
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Trasporto pubblico RU 1998
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 luglio 19984.
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999.
25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
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4 FF 1998 1023
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