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AS 1998 2982

Ordinanza 99 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell'assicurazione infortuni obbligatoria

Ordinanza 99 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell'assicurazione infortuni obbligatoria

del 25 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 34 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni1, ordina:

Art. 1 1 I beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria ricevono un’inden- nità di rincaro pari allo 0,5 per cento della rendita finora versata; è fatto salvo il ca- poverso 2. 2 Per le rendite insorte a decorrere dal 1° gennaio 1997 e concernenti infortuni veri- ficatisi dopo il 1° gennaio 1994, l’indennità di rincaro è fissata come segue:

Anno dell’infortunio Indennità di rincaro in % della rendita

1994 3,1 1995 1,0 1996 0,5 1997 0,1 1998 0,0

Art. 2 È considerato anno dell’infortunio ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2: a. per le rendite di cui all’articolo 24 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 dicembre

19822 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF): l’anno precedente l’ini-

zio del diritto alla rendita; b. per le rendite di cui all’articolo 31 capoverso 2 OAINF: l’anno precedente l’ini- zio del diritto alla rendita complementare.

Art. 3 L’ordinanza 97 del 9 dicembre 19963 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di ren- dite dell’assicurazione infortuni obbligatoria è abrogata.

RS 832.205.27 3 RU 1996 3143

2982 1998-0150

RU 1998

Art. 4 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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