Lexipedia

AS 1998 2987

Ordinanza che stabilisce i prezzi d'acquisto dei cereali indigeni del raccolto 1999

Ordinanza che stabilisce i prezzi d’acquisto dei cereali indigeni del raccolto 1999

del 26 agosto 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 10, 10bis e 16ter della legge del 20 marzo 19591 sui cereali, ordina:

Art. 1 Principio I prezzi d’acquisto dei cereali indigeni del raccolto 1999, che la Confederazione ritira, sono stabiliti in base al quantitativo fornito.

Art. 2 Prezzi d’acquisto 1 Fino a un quantitativo di 373 000 t di frumento/segale e di 6600 t di spelta (quan- tità garantite) si applicano i seguenti prezzi:

Specie, classe atto alla germogliato macinazione fr. per 100 kg fr. per 100 kg

Frumento, classe I 82.– 74.– Frumento, classe I Extr. 82.– 74.– Frumento, classe II 77.– 69.– Frumento, classe II Extr. 77.– 69.– Frumento, classe IV (frumento biscottato) 76.– 68.– Frumento, classe V (miscela compresa) 68.– 60.– Segale 68.– 60.– Spelta I, vestita 68.– 60.– Spelta II, vestita 54.– 46.–

2 Sulla quantità garantita si computano dapprima i cereali panificabili indigeni.

Art. 3 Costi d’utilizzazione 1 I produttori assumono i costi d’utilizzazione delle forniture di cereali germogliati e panificabili indigeni superiori alla quantità garantita. 2 I costi d’utilizzazione sono ripartiti fra i produttori in base ai quantitativi da loro forniti alla Confederazione, separatamente a seconda che si tratti di frumento/segale o spelta.

RS 916.111.211 1 RS 916.111.0

1998-0009 2987

Prezzi d’acquisto dei cereali indigeni del raccolto 1999 RU 1998

3 Non vengono riscossi contributi d’utilizzazione sulle forniture provenienti da

aziende biologiche secondo l’articolo 5 o da aziende di conversione secondo gli arti- coli 8 e 9 dell’ordinanza del 22 settembre 19972 sull’agricoltura biologica sempre che i cereali siano stati coltivati nel rispetto delle esigenze dell’ordinanza citata e certificati come tali. 4 Per il calcolo dei contributi d’utilizzazione, sono determinanti i costi d’utilizza- zione per il frumento/segale o la spelta declassati e germogliati che figurano nel conto 1999 dell’Ufficio federale dell’agricoltura.

Art. 4 Consegna, pagamento dei cereali 1 Le forniture di cereali ai centri di raccolta di tipo A devono essere concluse al più tardi il 31 marzo 2000. 2 I supplementi per i maggiori valori di qualità sono aggiunti al prezzo d’acquisto, giusta l’articolo 2 capoverso 1, mentre le deduzioni per i minor valori di qualità vengono dedotte. 3 In occasione del pagamento dei cereali ai produttori bisogna, per il frumento/se- gale o la spelta panificabili e germogliati, effettuare dapprima le ritenute indipen- denti dalla classe di prezzo. 4 L’Ufficio federale dell’agricoltura calcola le ritenute in base alle previsioni del raccolto. Esso comunica ai centri di raccolta l’importo delle ritenute per 100 kg di cereali non appena lo stadio del raccolto lo permette, al più tardi però un mese dopo l’inizio del raccolto principale. 5 Per le aziende biologiche e le aziende di conversione non si effettua la ritenuta prevista nel capoverso 3.

Art. 5 Conteggio e versamento 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura stabilisce entro il 15 aprile 2000 il quantitativo di forniture determinante; in base a tale quantitativo, calcola gli importi effettivi che i produttori devono sopportare per il raccolto 1999, quale partecipazione ai costi d’utilizzazione. Comunica ai centri di raccolta gli eventuali importi da versare suc- cessivamente per ogni 100 kg. 2 I centri di raccolta devono, immediatamente dopo l’ultima fornitura di cereali alla Confederazione, trasmettere alla Centrale una ricapitolazione di tutte le loro forniture. 3 Al più tardi 30 giorni dopo ricezione della ricapitolazione, la Centrale deve versare ai centri di raccolta l’intero importo per gli eventuali pagamenti successivi; il 30 giugno 2000, la Centrale deve aver chiuso i conti con tutti i centri di raccolta.

2 RS 910.18

2988

Prezzi d’acquisto dei cereali indigeni del raccolto 1999 RU 1998

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

26 agosto 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0724

2989